Art. 22.
L'ammonizione e' data dai capi di istituti ed ha carattere di semplice avvertimento. Puo' anche essere data dal ministro. Della prima non si prende nota nello stato di servizio.
Le altre pene sono inflitte dal ministro su parere conforme della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della Commissione permanente musicale e drammatica.
Il tempo della durata della sospensione dall'ufficio non si computa per l'aumento di stipendio.
((17)) -------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".
L'ammonizione e' data dai capi di istituti ed ha carattere di semplice avvertimento. Puo' anche essere data dal ministro. Della prima non si prende nota nello stato di servizio.
Le altre pene sono inflitte dal ministro su parere conforme della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della Commissione permanente musicale e drammatica.
Il tempo della durata della sospensione dall'ufficio non si computa per l'aumento di stipendio.
((17)) -------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".