Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2024, n. 10621
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Sentenza 20 febbraio 2024

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Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen., integra il requisito della convivenza soltanto la coabitazione tra individui legati da una relazione qualificata da comunanza materiale e spirituale di vita e da aspettative di reciproca solidarietà, non già la contingente condivisione di spazi abitativi, priva di connotati affettivi e solidali, dovuta a mera amicizia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna per il reato di maltrattamenti nei confronti del ricorrente che, insediatosi nell'abitazione di un'amica in temporanea difficoltà, aveva reagito con condotte minacciose e violente alla richiesta di lasciare la casa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2024, n. 10621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10621
    Data del deposito : 20 febbraio 2024

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