TAR Torino, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 1011
TAR
Ordinanza presidenziale 15 febbraio 2023
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TAR
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Improcedibile
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 del Regolamento Edilizio e dell’art. 35 N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Brossasco. Eccesso di potere.

    Il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la vicenda è stata integralmente regolata dal provvedimento di diniego della sanatoria impugnato con i motivi aggiunti.

  • Improcedibile
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 N.T.A., nonché degli artt. 871, 872, 873, 874 e 877 cod. civ. Violazione del principio di prevenzione. Eccesso di potere.

    Il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 878 cod. civ., dell’art. 43 del Regolamento Edilizio e dell’art. 35 N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Brossasco. Eccesso di potere.

    Il Tribunale accoglie la censura, ritenendo che l'esecuzione dei lavori stradali nel 2011 smentisca l'assunto comunale di completamento nel 2010. Di conseguenza, si applica l'art. 43, comma 7 del Regolamento Edilizio, che consente la realizzazione a confine del muro senza consenso del confinante.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 43 del Regolamento Edilizio e dell’art. 35 N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Brossasco. Eccesso di potere.

    La censura è assorbita dalla fondatezza della prima doglianza, in quanto l'applicabilità dell'art. 43, comma 7 rende irrilevante la previsione del comma 2.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 e degli artt. 3 e 6 L. 241/1990; eccesso di potere.

    La censura è assorbita dalla fondatezza della prima doglianza, in quanto l'erroneità dell'assunto comunale circa il completamento degli abusi nel 2010 è già stata accertata.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. 380/2001, dell’art. 35 N.T.A., nonché degli artt. artt. 871, 872, 873, 874 e 877 cod. civ. Violazione del principio di prevenzione. Eccesso di potere.

    La censura è assorbita, essendo proposta in via subordinata e ritenuta assorbita dalle precedenti censure fondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 1011
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 1011
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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