Ordinanza presidenziale 15 febbraio 2023
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brossasco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Barosio e Serena Dentico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Brossasco prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “istanza di Permesso di Costruire n-OMISSIS- in sanatoria per difformità al pdc n.-OMISSIS- per sopraelevazione di opere di riempimento dello stesso ed asfaltatura di strada privata, in -OMISSIS-”, con il quale è stato comunicato il parere della Commissione Igienico Edilizia del Comune di Brossasco (CN) del -OMISSIS- favorevole all'istanza di accertamento di conformità formulata dai ricorrenti ma condizionato alla produzione dell'assenso dei confinanti, del parere della Commissione Igienico Edilizia del Comune di Brossasco (CN) espresso nella seduta del -OMISSIS- favorevole al rilascio del permesso di costruire richiesto dai ricorrenti ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 ma a condizione che venga prodotto l'assenso dei confinanti, degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore e conseguenziale statuizione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14.12.2022:
- del provvedimento del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Brossasco prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, pervenuto in data -OMISSIS-, con cui è stato comunicato il diniego all'istanza di Permesso di Costruire in sanatoria -OMISSIS- per difformità al P.d.C. n. -OMISSIS-;
- del provvedimento del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Brossasco prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- della nota del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Brossasco prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, di trasmissione del parere legale e contestuale proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni, ove occorrer possa, del parere rilasciato al Comune di Brossasco datato-OMISSIS-, degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore e conseguenziale statuizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brossasco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Gli odierni deducenti, proprietari di un fabbricato nel Comune di Brossasco, hanno presentato nel mese di dicembre -OMISSIS- istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 di un muro, realizzato sul confine del lotto in difformità dal permesso di costruire n. -OMISSIS- precedentemente loro rilasciato, allegando una relazione tecnica di asseverazione e un parere legale (docc. da 6 a 11 ricorrenti).
2. L’amministrazione, ritenendo necessario acquisire l’assenso del proprietario confinante, ha quindi convocato nel mese di febbraio 2022 un incontro tra i richiedenti il titolo e tale controinteressato (doc. 12 ricorrenti), conclusosi senza il perfezionamento di alcun accordo tra le parti.
3. In data-OMISSIS- il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha, quindi, comunicato ai ricorrenti che la Commissione Igienico Edilizia, nella seduta del -OMISSIS-, aveva espresso parere favorevole alla sanatoria, sotto l’espressa condizione della presentazione, entro 30 giorni, dell’atto di assenso della proprietà confinante, redatto in forma pubblica, registrato e trascritto (docc. 13 e 14 ricorrenti).
4. Ritenendo i suddetti atti illegittimi e pregiudizievoli, in data -OMISSIS- gli interessati ne hanno chiesto il riesame (doc. 15 ricorrenti) e, non ottenendo riscontro, li hanno gravati con ricorso a questo Tribunale notificato il 01.06.2022 e depositato il 21.06.2022, deducendo:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 del Regolamento Edilizio e dell’art. 35 N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Brossasco. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione ; la doglianza si incentra sulla non applicabilità alla fattispecie di cui è causa dell’art. 35, c. 8 delle N.T.A. del P.R.G.C. poiché, trattandosi di un muro di contenimento, lo stesso ricadrebbe sotto la disciplina speciale prevista del vigente art. 43 del Regolamento Edilizio comunale (doc. 16 ricorrente), rubricato “muri di sostegno”, il quale prevede che “i muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m., salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito…” , precisa che “quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate” e, infine stabilisce che “i muri di sostegno e di contenimento del terreno sono ammessi a confine della proprietà sino ad un’altezza di m. 3,00” , senza richiedere l’acquisizione del consenso del confinante.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 N.T.A., nonché degli artt. 871, 872, 873, 874 e 877 cod. civ. Violazione del principio di prevenzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione ; la doglianza si appunta sull’omessa considerazione del c.d. “principio di prevenzione”, in tesi applicabile anche nelle ipotesi in cui i regolamenti locali, pur imponendo una distanza assoluta tra fabbricati, prevedono espressamente la possibilità di costruire sul confine, ovvero in appoggio o in aderenza.
5. Nelle more del giudizio il Comune, con nota del -OMISSIS-, ha comunicato ai deducenti i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria, richiamando per relationem un parere legale, non allegato (doc. 19 ricorrenti); con nota del -OMISSIS- il Tecnico incaricato, a nome e per conto dei ricorrenti, ha chiesto la trasmissione del citato parere ed il differimento del termine per la presentazione delle osservazioni, ottenendo il successivo -OMISSIS-riscontro positivo e parziale ostensione documentale; in data -OMISSIS- gli interessati hanno, quindi, trasmesso le proprie controdeduzioni ex art. 10 bis 6 L. 241/1990, corredate di n. 3 documenti (doc. 22 ricorrenti).
6. Con provvedimento prot. -OMISSIS-2 (doc. 18 ricorrenti) il Comune ha denegato l’istanza di sanatoria sulla base dei seguenti motivi: “- dai documenti in possesso del Comune risulta che il muro di contenimento oggetto dell’istanza è stato realizzato non già nel 2014 – come affermato dai signori (…) (senza peraltro fornire alcuna prova documentale di questa affermazione) – bensì nel 2010. Pertanto, le norme da applicare alla fattispecie sono quelle vigenti nel 2010 (che non consentivano l’edificazione del manufatto); - l’art. 35 comma 3 della NTA del PRGC non è applicabile al caso in questione, poiché riguarda una fattispecie diversa dalla nostra (in cui la costruzione è realizzata sul confine per porsi in aderenza ad un precedente fabbricato); - e, infine, nel nostro caso non può invocarsi il principio di prevenzione previsto dal codice civile, in quanto le norme di PRG del Comune di Brossasco derogano legittimamente a quelle del codice stesso” .
7. Avverso la sopravvenuta decisione comunale gli interessati hanno proposto motivi aggiunti di ricorso, notificati il 07.12.2022 e depositati il 14.12.2022, deducendo:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 878 cod. civ., dell’art. 43 del Regolamento Edilizio e dell’art. 35 N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Brossasco. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione ; la doglianza si incentra sulla determinazione della data di realizzazione dell’abuso, il quale non sarebbe stato completato nell’anno 2010 come sostenuto dal Comune bensì a luglio 2011e, comunque, ben dopo il 14.04.2011, data di entrata in vigore della previsione di cui al comma 7 dell’art. 43 del Regolamento edilizio comunale, a mente del quale “i muri di sostegno e di contenimento del terreno sono ammessi a confine della proprietà sino ad un’altezza di m. 3,00” ;
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 43 del Regolamento Edilizio e dell’art. 35 N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Brossasco. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta ; la doglianza si appunta sulla ritenuta possibilità di libera edificazione a confine già sulla base dell’art. 43 del Regolamento edilizio nella stesura previgente, poiché il relativo comma 2 prevedeva che “quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate” ;
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 e degli artt. 3 e 6 L. 241/1990; eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione ; la doglianza si incentra sulla natura della prova fornita nel corso del procedimento, la quale non sarebbe stata carente dal momento che, alle osservazioni partecipative ex art. 10 bis, era stato allegato il collaudo del cemento armato dal quale si desumeva che la conclusione dei lavori risaliva al 2014, cosicché il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 L. 241/1990, avrebbe dovuto accertare i fatti e svolgere l’istruttoria;
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. 380/2001, dell’art. 35 N.T.A., nonché degli artt. artt. 871, 872, 873, 874 e 877 cod. civ. Violazione del principio di prevenzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di motivazione ; con l’ultima doglianza parte deducente, pur ritenendo le superiori censure assorbenti, contesta l’infondatezza ed erroneità del diniego anche nella parte in cui nega l’applicabilità del principio di prevenzione quale deroga alla distanza dal confine prevista dall’art. 35 N.T.A.
8. Si è costituito in resistenza il Comune di Brossasco.
9. Parallelamente alla sanatoria edilizia il cui diniego è qui controverso, gli interessati, con istanza dell’-OMISSIS-, avevano chiesto al Comune, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, la fiscalizzazione/monetizzazione del muro in questione (doc. 26 Comune), precisando che ciò non comportava acquiescenza nei confronti delle determinazioni relative al primo procedimento di sanatoria, avverso le quali si riservavano ogni facoltà di contestazione; con provvedimento del -OMISSIS-, il Comune ha accolto la suddetta domanda di fiscalizzazione, applicando la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 comma 2 del d.P.R. 380/2001 in luogo della demolizione (doc. 29 Comune).
10. L’amministrazione resistente ha, quindi, eccepito, con memoria depositata il 26.01.2026 e con replica depositata il 05.02.2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, ritenendo che la domanda di fiscalizzazione avesse comportato sin dalla presentazione il pieno riconoscimento dell’abusività e sostanziale non sanabilità dell’opera.
11. Con memoria depositata il 26.01.2026 parte deducente ha, invece, avanzato istanza di ammissione di prova testimoniale ex art. 63 comma 3 c.p.a. ai fini della corretta datazione delle opere abusive, contestando nella successiva replica depositata il 05.02.2026 l’eccezione comunale di improcedibilità, in ragione della natura dei due procedimenti coltivati e del tenore della propria istanza di fiscalizzazione, incompatibile con una manifestazione di acquiescenza; i deducenti hanno altresì rappresentato di aver ribadito al Comune, anche dopo l’accoglimento della fiscalizzazione e prima del pagamento, di avere interesse alla decisione della presente controversia, con richiesta di differimento del pagamento della sanzione a data successiva al deposito della sentenza, anche in ragione della pendenza di una parallela controversia civilistica con la parte controinteressata (gli esponenti hanno depositato sub doc. 37 il preavviso di rigetto del differimento, nel quale il Comune dà atto che un’eventuale accoglimento in questa sede priverebbe di causa il pertinente versamento).
12. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato celebrata il 26.02.2026, previo avviso da parte del Presidente ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a. della possibile improcedibilità del ricorso principale, in quanto gli atti ivi contestati sono stati superati dal provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. In via preliminare, deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la vicenda controversa risulta successivamente integralmente regolata dal provvedimento di diniego della sanatoria edilizia gravato con i motivi aggiunti di ricorso.
14. Parimenti in limine va respinta l’eccezione di improcedibilità dell’impugnativa sollevata dal Comune intimato, poiché l’istanza di fiscalizzazione, accolta nelle more del giudizio, è stata formulata con l’espressa riserva di impugnazione degli atti afferenti al procedimento di sanatoria, cosicché non può essere intesa quale manifestazione di acquiescenza a questi ultimi; a ben vedere, poi, lo stesso Comune manifesta, nella nota con cui preavvisa la propria contrarietà al differimento del pagamento della sanzione, piena consapevolezza che un eventuale esito favorevole del presente giudizio priverebbe di causa il relativo versamento (doc. 37 ricorrenti). Questo Tribunale, inoltre, non rileva alcuna ontologica incompatibilità tra la coltivazione del presente giudizio avverso il diniego di una sanatoria edilizia e l’impulso ad un procedimento di fiscalizzazione delle medesime opere, dichiaratamente avviato in via subordinata e a fini tuzioristici, proprio poiché gli effetti del secondo saranno condizionati dall’esito del primo.
15. Ancora in via preliminare va respinta l’istanza di acquisizione di prove testimoniali avanzata dalla difesa deducente, risultando sufficienti ai fini del decidere gli atti e i documenti depositati nel fascicolo di giudizio.
16. Tanto premesso, la prima censura dei motivi aggiunti di ricorso è fondata nei termini appresso indicati.
16.1. In primo luogo, va rilevato che l’oggetto della denegata istanza di sanatoria è un muro che svolge una funzione di contenimento del terrapieno su cui è stata realizzata una strada, il tutto in difformità dal permesso di costruire n. -OMISSIS-, il quale prevedeva, a seguito di correzione dell’originario progetto, un semplice muro di recinzione (docc. 16 e 17 Comune e doc. 2 ricorrenti); le tavole grafiche allegate alla pratica di sanatoria riportano in colore blu tra le opere sanande, oltre a un breve tratto di muro eccedente l’originario sviluppo lineare, anche parte della citata pavimentazione stradale e il sottostante riempimento, le quali costituiscono, pertanto, elementi essenziali, caratterizzanti e inscindibili del manufatto (doc. 8 ricorrenti).
16.2. In coerenza con il superiore inquadramento, deve dunque indagarsi se il Comune, nel respingere la ricostruzione di parte istante, la quale riteneva di poter dichiarare il muro de quo ultimato nell’anno 2014, in contemporanea con i fabbricati cui, almeno in parte, accedeva, abbia errato nel ritenere l’opera in contestazione già completata alla fine dell’anno 2010, in quanto l’atto pubblico di compravendita del 13.10.2010 (doc. 30 Comune) già dava atto della presenza di un “muro di contenimento” sul confine dei lotti interessati.
16.3. Invero, il manufatto di cui è causa è stato impropriamente definito e rappresentato talvolta quale semplice “muro di confine”, talaltra quale “muro di contenimento”, come desumibile dalla lettura del parere legale allegato all’istanza di sanatoria (doc. 11 ricorrenti), dall’esame del permesso di costruire n. -OMISSIS- (docc. 1,2,3 e 4 Comune), dalla relativa “dichiarazione di inizio lavori” (doc. 9 Comune) e dalla disamina dell’atto pubblico di compravendita del 13.10.2010 (doc. 30 Comune). Ad avviso del Collegio, pertanto, la presenza del manufatto, quantomeno nella conformazione contenuta nell’istanza di sanatoria, non può dirsi accertata sulla base del mero inciso circa la presenza di un “muro di contenimento” contenuto nell’atto pubblico del 13.10.2010. Al fine di ritenere esistente e completato il manufatto, infatti, occorreva un quid pluris , ovvero la prova che il muro già svolgesse la propria, caratterizzante funzione di contenimento, in ragione del riempimento del retrostante terrapieno.
16.4. Orbene, questo Tribunale non ignora che, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’onere della prova circa la datazione degli abusi grava, di regola, sulla parte privata istante ( ex multis , Cons. Stato, VII, 19.12.2025 n. 10136); nel caso di specie, tuttavia, i deducenti hanno prodotto in giudizio sub doc. 25 n. 4 fatture del 15.07.2011, relative all’esecuzione dei lavori di costruzione del fondo stradale, i quali implicano il riempimento del terrapieno retrostante il muro di cui è causa. Anche ritenendo non probante il certificato di collaudo delle opere di cemento armato del 6.5.2014 (doc. 31 ricorrenti), agitato dalla parte istante nel corso del procedimento edilizio, in quanto privo di espressi riferimenti alla pratica di sanatoria e parimenti non dirimente sul punto la descrizione delle opere da ultimare contenute nell’atto pubblico di compravendita di un altro lotto appartenente all’area di cui è causa (doc. 31 ricorrente), l’esecuzione dei lavori stradali nell’estate 2011, rappresentata nelle citate fatture, è sufficiente a smentire l’assunto comunale volto a datare al 2010 il completamento del muro e delle altre opere sanande.
16.5. Depone per la correttezza della superiore ricostruzione anche quanto prodotto sub doc. 25 dal Comune resistente, poiché l’Ufficio sismico regionale, investito degli incombenti istruttori riguardanti la denuncia postuma del suddetto muro, ha dato atto che “non si é potuto accertare in modo univoco una data certa per l’esecuzione delle opere abusive in quanto il verificatore delle opere strutturali abusive ha asseverato che le stesse sono state eseguite nell’anno 2011 mentre controparte ha indicato, almeno per le opere di sopraelevazione, il 2014” .
16.6. La collocazione temporale delle opere in un periodo coerente con le fatture relative ai lavori stradali rende applicabili agli abusi il comma 7 dell’art. 43 del Regolamento edilizio comunale, al tempo da poco entrato in vigore, il quale espressamente prevedeva che “i muri di sostegno e di contenimento del terreno sono ammessi a confine della proprietà sino ad un’altezza di m. 3,00” . La norma in questione, nel dettare una disciplina speciale e derogatoria, consentiva, quindi, la realizzazione a confine del muro in contestazione, risultando pacifico che lo stesso avesse sviluppo verticale inferiore a m. 3, senza menzionare la necessità di acquisire il previo assenso del proprietario confinante.
17. Alla luce della fondatezza della prima doglianza possono ritenersi assorbite le residue, tre censure dedotte con i motivi aggiunti di ricorso: la seconda in quanto, alla luce dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 43 co. 7 del regolamento edilizio, non rileva la previsione del relativo comma 2; la terza in quanto questo Tribunale si è già pronunciato in merito all’erroneità dell’assunto comunale circa il completamento degli abusi nell’anno 2010; la quarta, infine, in quanto proposta in via dichiaratamente subordinata, poiché gli stessi deducenti hanno ritenuto i precedenti motivi assorbenti.
18. In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti di ricorso devono essere accolti, con conseguente annullamento del diniego di sanatoria impugnato.
19. La particolarità e complessità delle questioni trattate depone per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego ai fini del riesame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private citate nella retroestesa decisione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CC, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | CA CC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.