Art. 3. Elenco degli elettori - Seggio elettorale.
Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.
L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonche', per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale, e' istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.
Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.
L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonche', per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale, e' istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.