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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
VO CE, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2130/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio E Quale Legale Del Foro Di Bari - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 559/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 19/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TVU 20191T005041000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 2130/2023 R.G. proposto da Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) avverso la sentenza n. 559/2023 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari in data 19.4.2023 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari.
*******
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari notificava il 14/7/2022 alla odierna appellante l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con irrogazione delle sanzioni n. TVU 2019 1T 005041 000 017 D 001 per euro 4.624,22, per decadenza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa di cui al rogito notarile del 26.7.2019.
Con la sentenza n. 559/2023 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto in merito dalla contribuente, ritenendo provata l'insussistenza del diritto alla relativa agevolazione essendo la contribuente già proprietaria al momento dell'acquisto del nuovo immobile di altra casa di abitazione ubicata nel medesimo comune.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello, deducendo in particolare l'erroneità della sentenza in ordine alla concreta fruibilità abitativa dell'immobile risultato di sua proprietà alla data della stipula notarile, trattandosi di unità immobiliare adibita a studio professionale composta da due vani, di 20 mq circa ciascuno, posto a livello strada, non idoneo all'uso abitativo.
L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento dei motivi di ricorso proposti in primo grado e con conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione emesso nei suoi confronti, vinte le spese.
Si è costituito nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, in qualità di appellata, chiedendo da parte sua il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 22.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere quindi rigettato.
Ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della “prima casa”, l'articolo 1, nota II-bis lett. b), della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, condiziona il bonus alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del medesimo comune in cui è ubicato l'immobile da acquistare;
tale norma, innovando i relativi presupposti normativi, ha espunto il requisito dell' “idoneità dell'immobile”, presente nella precedente versione, con conseguente irrilevanza della situazione soggettiva del contribuente o del concreto utilizzo del bene immobile già posseduto.
L'Agenzia delle Entrate ha anche provato in giudizio che sulla medesima strada su cui è allocato il predetto immobile, insistono altre unità immobiliari classificate in catasto in categoria A/4, che, come quello già posseduto dall'appellante, sono adibite ad uso abitativo. Ne consegue che la destinazione non abitativa dell'immobile deriva da una mera scelta elettiva della contribuente e non da una oggettiva inidoneità dell'immobile a tale suo, essendo a tal fine irrilevante il dato relativo alla sua dimensione interna.
In merito la contribuente non ha neppure provato di aver eventualmente attivato la procedura per la rettifica di classificazione catastale, in modo da regolarizzare la sua destinazione ad uso studio professionale, con conseguente esclusione del diritto ad usufruire delle agevolazioni in parola.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono ragioni nel caso di specie per derogare al generale principio della soccombenza, stante la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla materia trattata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Bari in data 22.12.2025.
Il relatore Il presidente dott. Francesco Cavone dott.ssa Annamaria Epicoco
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
VO CE, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2130/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio E Quale Legale Del Foro Di Bari - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 559/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 19/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TVU 20191T005041000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 2130/2023 R.G. proposto da Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) avverso la sentenza n. 559/2023 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari in data 19.4.2023 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari.
*******
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari notificava il 14/7/2022 alla odierna appellante l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con irrogazione delle sanzioni n. TVU 2019 1T 005041 000 017 D 001 per euro 4.624,22, per decadenza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa di cui al rogito notarile del 26.7.2019.
Con la sentenza n. 559/2023 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto in merito dalla contribuente, ritenendo provata l'insussistenza del diritto alla relativa agevolazione essendo la contribuente già proprietaria al momento dell'acquisto del nuovo immobile di altra casa di abitazione ubicata nel medesimo comune.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello, deducendo in particolare l'erroneità della sentenza in ordine alla concreta fruibilità abitativa dell'immobile risultato di sua proprietà alla data della stipula notarile, trattandosi di unità immobiliare adibita a studio professionale composta da due vani, di 20 mq circa ciascuno, posto a livello strada, non idoneo all'uso abitativo.
L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento dei motivi di ricorso proposti in primo grado e con conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione emesso nei suoi confronti, vinte le spese.
Si è costituito nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, in qualità di appellata, chiedendo da parte sua il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 22.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere quindi rigettato.
Ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della “prima casa”, l'articolo 1, nota II-bis lett. b), della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, condiziona il bonus alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del medesimo comune in cui è ubicato l'immobile da acquistare;
tale norma, innovando i relativi presupposti normativi, ha espunto il requisito dell' “idoneità dell'immobile”, presente nella precedente versione, con conseguente irrilevanza della situazione soggettiva del contribuente o del concreto utilizzo del bene immobile già posseduto.
L'Agenzia delle Entrate ha anche provato in giudizio che sulla medesima strada su cui è allocato il predetto immobile, insistono altre unità immobiliari classificate in catasto in categoria A/4, che, come quello già posseduto dall'appellante, sono adibite ad uso abitativo. Ne consegue che la destinazione non abitativa dell'immobile deriva da una mera scelta elettiva della contribuente e non da una oggettiva inidoneità dell'immobile a tale suo, essendo a tal fine irrilevante il dato relativo alla sua dimensione interna.
In merito la contribuente non ha neppure provato di aver eventualmente attivato la procedura per la rettifica di classificazione catastale, in modo da regolarizzare la sua destinazione ad uso studio professionale, con conseguente esclusione del diritto ad usufruire delle agevolazioni in parola.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono ragioni nel caso di specie per derogare al generale principio della soccombenza, stante la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla materia trattata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Bari in data 22.12.2025.
Il relatore Il presidente dott. Francesco Cavone dott.ssa Annamaria Epicoco