Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 267
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza in ordine alla fruibilità abitativa dell'immobile di proprietà

    La Corte ha ritenuto che la normativa vigente per la fruizione dei benefici per l'acquisto della 'prima casa' non richiede più l'idoneità dell'immobile posseduto, ma solo la non titolarità della proprietà di altra casa di abitazione nel medesimo comune. Ha inoltre ritenuto che la destinazione non abitativa dell'immobile derivasse da una scelta della contribuente e non da oggettiva inidoneità, non avendo questa provato di aver attivato procedure per la rettifica di classificazione catastale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 267
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 267
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo