Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 02/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 723 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara, Via R. Margherita n. 112/1, presso lo studio dell'Avv. Martina Liberatore, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE E
P. I.V.A.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Via Silvino Olivieri n. 59, presso l'Ufficio Legale interno Ater, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Tizio, come da procura in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione all'esecuzione. CONCLUSIONI: per parte opponente: - nel merito, accertare e dichiarare che l' non poteva procedere esecutivamente in danno dell'odierna attrice e, CP_1 per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del decreto di rilascio oggetto del presente atto e degli atti conseguenziali e successivi. Con vittoria di spese e competenze di lite. Per l'opposta: Piaccia alla Giustizia del Tribunale adito rigettare l'opposizione, giacché inammissibile ed infondata. Con vittoria di competenze e spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha impugnato Parte_1 il decreto di rilascio a lei notificato il 30.5.2024 quale occupante senza titolo di un immobile di edilizia economica popolare sito in Via Pescara n. 166. CP_1
Ha esposto di aver vissuto nel predetto immobile unitamente alle tre figlie minori (con disabilità cognitive) ed al sig. , figlio del sig. , Controparte_2 CP_3 già assegnatario del richiamato alloggio. A seguito della scomparsa del sig. veniva pronunciata, in data Persona_1
28.3.2023, la decadenza dall'assegnazione ed il 5.10.2023 l'opponente formulava istanza di sanatoria ma l'Ente esprimeva parere negativo. Ha, quindi, impugnato il decreto di rilascio assumendo di vantare i requisiti per l'assegnazione in sanatoria dell'alloggio stesso, ai sensi dell'art. 36, comma 1 bis, della L.R. 96/96. Si è costituita l'Ater eccependo che la opponente è morosa per oltre € 57.000,00 a titolo di indennità di occupazione. Ha, ancora, eccepito che la domanda non può essere accolta stante la sussistenza di reato ostativo a qualsiasi forma di assegnazione e sanatoria (Condanna definitiva per “acquisto, detenzione ed offerta illeciti di sostanze stupefacenti in concorso art. 110 c.p., art. 73 comma 5 d.p.r. 9/10/1990 n. 309” nonché per avere l'opponente la proprietà di immobili di valore superiore al limite previsto per legge per beneficiare dell'assegnazione).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna (C.F.: ) alla Parte_1 C.F._1 rifusione delle spese di lite in favore dell'
[...] che liquida in € 3.809,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge per il giudizio di merito ed € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge per la fase cautelare. Così deciso in Chieti, 2.5.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco