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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6678 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima sezione civile, in data 7.10.2020 e contraddistinta dal n. 6376/2020, iscritto al n. 1630/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
P.IVA ), con sede legale in Caivano (NA), Parte_1 P.IVA_1 alla Via De Gasperi n. 41, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cristallino (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
E
, (c.f. - P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 con sede in Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Ara (c.f. ); C.F._2
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 7928/2014, emesso il 14.12.2014, il Tribunale di Napoli ingiungeva all' di pagare alla società in Controparte_1 Parte_1 qualità di impresa provvisoriamente accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti alla branca di “Patologia clinica” nel territorio della detta Asl, la somma di € 6.386,26, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Tale importo era dovuto a titolo di differenza dei corrispettivi per le prestazioni erogate in favore degli assistiti del SSN nei mesi da gennaio a novembre dell'anno
2013, come documentato dalle fatture nn. 315 dell'11.02.2013; 618 dell'11.03.2013; 907 del
9.04.2013; 1164 del 17.07.2013; 1488 del 17.07.2013; 1765 del 12.09.2013; 2042 del 12.09.2013;
2043 del 12.09.2013; 2326 del 14.10.2013; 2688 del 14.11.2013; 2845 dell'11.12.2013, emesse in forza del contratto sottoscritto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 30.12.2013.
Avverso il decreto ingiuntivo notificato in data 16.12.2014, con atto di citazione del 21.01.2015,
l' proponeva opposizione, deducendo: Parte_2
-la non debenza dell'importo ingiunto per superamento del tetto di spesa assegnato alla macroarea di appartenenza del Centro, circostanza che aveva comportato l'applicazione della regressione tariffaria unica pari a 8.237,20 €, come da deliberazione dell'ente sanitario n. 930 del 3.10.2014, di recepimento dei Tavoli Tecnici del 31.03.2014 e del 22.07.2014;
- che il pagamento della somma effettivamente dovuta era subordinato, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del contratto, all'emissione da parte del Centro di una nota di credito pari alla somma di € 8.237,20.
Precisava che, con apposita nota del 7.01.2015, aveva provveduto a comunicare al Parte_1 il fatturato relativo all'esercizio 2013, pari all'importo complessivo di € 205.147,69 dal quale
[...] era stato detratto l'acconto già versato pari a € 182.763,72, con conseguente credito residuo di €
14.146,77, dal quale doveva ulteriormente essere sottratto l'importo corrispondente alla RTU.
Si costituiva l'08.06.2015 la società opposta, che resistendo all'avversa opposizione contestava le eccezioni sollevate dall'ASL e, in particolare, l'applicazione della RTU, ritenuta illegittima in quanto fondata su dati errati. Nello specifico, la società eccepiva l'erronea classificazione della struttura
EMOTEST identificata con cod. 022026, in fascia D anziché in fascia C, come disposto con la deliberazione ASL n. 930/14. Secondo il Centro opposto, tale erronea collocazione, aveva determinato lo sforamento del tetto di spesa e inficiato la correttezza del dato utilizzato per la determinazione della RTU.
Eccepiva, altresì, l'erroneità del calcolo aritmetico effettuato dall'ASL in ordine alla determinazione del saldo dovuto, deducendo che il fatturato relativo all'anno 2013 ammontava complessivamente a
€ 221.664,50 e che, a fronte di tale importo, l' aveva già corrisposto la Controparte_1 somma di € 198.780,86, con conseguente residuo credito pari a € 22.883,68. Da tale importo doveva
2 ulteriormente essere scomputato l'ammontare complessivo delle note di credito emesse (nn. 22, 388,
389 e 390/14) pari € 16.497,42 con conseguente determinazione del saldo finale nella misura di €
6.386,26, così come indicato nel decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio, con sentenza n. 3063 del 22.05.2018 il Consiglio di Stato annullava la
Deliberazione dell' posta a fondamento dell'opposizione proposta, con Parte_3 cui era stata determinata la percentuale di Regressione Tariffaria Unica (RTU) da applicare agli esercizi 2013 e 2014. A seguito di tale decisione, l'ASL adottava la Deliberazione n. 697 del
6.06.2018, che reiterava il contenuto della deliberazione annullata, riproponendo l'applicazione della
RTU.
Avverso tale nuovo provvedimento veniva richiesto, in via preliminare, l'ottemperanza alla sentenza n. 3063/18 e l'annullamento per violazione e/o elusione del giudicato di cui all'indicata sentenza;
in via subordinata l'annullamento della predetta delibera per vizi propri. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4867/19, rigettava la domanda preliminare proposta ed accoglieva la subordinata, concedendo il termine di giorni 60 per la riassunzione del giudizio innanzi al TAR competente.
Il TAR Campania, con sentenza n. 1228 del 23.03.2020 annullava anche la Deliberazione ASL
n.697/2018, confermando l'illegittimità dell'applicazione della RTU in quanto la struttura Emotest era stata indebitamente collocata nella fascia D e, conseguentemente, non aveva partecipato alla determinazione del valore medio della prestazione riferito alla fascia C.
Con comparsa conclusionale del 20.07.2020, l'ASL depositava la delibera n. 940/2020 del
16.07.2020, con la quale procedeva alla rideterminazione dei saldi finali per la Parte_4
relativamente agli anni 2013 e 2014, rideterminando la regressione tariffaria per l'anno 2013,
[...] corrispondente, per il Centro opposto, alla somma di € 8.237,20.
Con nota scritta del 18.09.2020, il Centro Diagnostico Alfa eccepiva la tardività e l'inapplicabilità della RTU relativa all'anno 2013, rilevando come essa fosse stata adottata in esecuzione di precedenti delibere di identico contenuto già annullate dalla giustizia amministrativa. Chiedeva, in subordine, al
Tribunale di accertare in via incidentale l'illegittimità della predetta deliberazione con conseguente disapplicazione della medesima.
Con sentenza n. 6376/2020 il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione proposta dall' Parte_5
e revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla risultava dovuto
[...] dall'opponente ASL “considerato che, come ammesso dall'opposta, il credito complessivo dell'anno
2013, detratti gli importi di cui alle note di credito, era pari ad euro 205.147,69 e che i pagamenti effettuati dalla ASL erano pari ad euro 198.780,86, con un residuo di euro 6.780,86, non dovuto a
3 seguito dell'applicazione della RTU determinata con la delibera n. 940/2020”. Dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite.
In particolare, il primo giudice riteneva, in via preliminare, ammissibile la produzione della delibera n. 940/2020 con i relativi allegati, trattandosi di documenti formatisi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ed attinente a fatti verificatisi dopo tale udienza.
Nel merito, riteneva fondata l'eccezione dell'ASL in ordine all'applicazione della Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) nella misura percentuale del 4,01%, pari alla somma di € 8.237,20, così come determinata con la deliberazione n. 940 del 16.07.2020. Osservava, infatti, il Giudice di primo grado che la deliberazione non poteva ritenersi tardiva e, come tale, inopponibile, considerato che la stessa era stata adottata soltanto a seguito delle decisioni del competente Tavolo Tecnico nella seduta del 18.06.2020 e successivamente all'annullamento, da parte del Consiglio di Stato e del
[...]
con sentenze nn. 3063/2018 e 1228/2020, delle precedenti deliberazioni n. Controparte_2
930/2014 e 697/2018 aventi il medesimo oggetto. Aggiungeva che, come affermato più volte dalla giurisprudenza, “deve escludersi che la tardività della procedura renda inopponibile la RTU, stante
l'obbligo della ASL, in base alle norme pubbliche, a contenere la spesa nei limiti imposti dalla
Regione, obbligo che va osservato sempre, anche tardivamente…” (C.d.S. sent. n. 2290/11; 2857/12),
Infine, il Giudice di primo grado riteneva di non poter procedere alla disapplicazione incidenter tantum della deliberazione n. 940/20, in quanto atto amministrativo, espressione del potere autoritativo della P.A., la cui valutazione in merito alla legittimità era riservata in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , con atto di citazione Parte_1 notificato in data 7.04.2021, deducendo:
1) l'illegittimo esercizio del potere autoritativo da parte della P.A., essendo la deliberazione n.
940/2020 stata adottata a notevole distanza di tempo dall'esercizio in oggetto nonché dopo l'annullamento di due precedenti atti di identico contenuto;
2) l'erronea affermazione del Giudice di primo grado in ordine alla presunta impossibilità di disapplicare l'atto amministrativo in sede civile, nonostante i presupposti per l'accertamento incidentale della sua illegittimità;
3) in subordine, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che nulla fosse dovuto dall'ASL per effetto dell'applicazione della RTU di cui alla delibera n. 940/2020. Tale ricostruzione non terrebbe conto, ad avviso dell'appellante, che l'ASL aveva espressamente riconosciuto l'esistenza di un saldo residuo in favore dell'odierna appellante pari a €
5.909,57, importo sostanzialmente coincidente con quello oggetto del decreto ingiuntivo (€ 6.386,26).
4 Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Rigettare, se del caso anche previa disapplicazione della Delibera n. 940/2020 ai sensi della L. 20 marzo 1865 n. 2248, Parte_2 art. 5, All. E, l'opposizione formulata dall' , in persona del l.r.p.t., in quanto infondata Parte_2 in fatto ed in diritto;
e per l'effetto 2) Confermare il D.I. n. 7298/2014 del Tribunale di Napoli;
3) In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse di non poter disapplicare la
Deliberazione indicata al capo che precede ovvero nell'ipotesi in cui non sia risultato ancora definito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica innanzi indicato, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della predetta pregiudiziale definizione;
4) Sempre in via subordinata, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell' in quella somma Parte_2 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02, ovvero come per legge in favore della comparente;
5) Con condanna a spese, diritti ed onorari della fase monitoria e del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
In data 13.11.2020 il ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Parte_1
Repubblica avverso la delibera n. 940/2020.
Con comparsa depositata il 20.07.2021 si è costituita l'ASL che ha resistito ai motivi di doglianza formulati dal , sostenendo la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure. In Parte_1 particolare, ha ribadito la legittimità della deliberazione n. 940/2020, con la quale è stata confermata l'applicazione della Regressione Tariffaria Unica (RTU) nei confronti delle strutture sanitarie private accreditate operanti nella Branca di Patologia Clinica per gli anni 2013 e 2014. Detta delibera è stata infatti adottata in esito alle determinazioni assunte dal competente Tavolo Tecnico, convocato in data
3.06.2020 e 18.06.2020, a seguito delle pronunce di annullamento dei precedenti provvedimenti adottati dall' . Controparte_1
All'udienza del 14.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la
Corte ha introiato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, comma secondo,
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
L'appellante, tuttavia, con la propria comparsa conclusionale, ha dichiarato che “in via preliminare si prende atto del provvedimento del Presidente della Repubblica che ha rigettato il ricorso avente ad oggetto l'impugnativa della Delibera n. 940/2020, determinativa della RTU 2013-2014, e quindi della applicabilità dell'indicata ed ex adverso pretesa decurtazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 L'appello è infondato e va rigettato.
Il primo motivo inerente alla tardività del provvedimento di determinazione della regressione tariffaria, di cui alla delibera n. 940/2020, è infondato in quanto, come più volte affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4375/2023), l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria non
è subordinato o condizionato al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. Tavoli tecnici, per cui “non può trovare ingresso in questa sede la censura implicante la tardività del monitoraggio, né quella afferente all'attività imputabile al tavolo tecnico, perché di nessuna rilevanza ai fini dell'obbligazione di pagamento correlata al rispetto dei tetti di spesa”.
Ed infatti, anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del
Tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012).
Anche nello schema consensualistico disegnato dal d.lgs. n. 502/1992, non è possibile ipotizzare l'obbligo per l'ASL di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (Cons. St., V, 2581/2005); l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati, né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale;
ove, infatti, venisse per qualsiasi via consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il suo indefettibile potere di programmazione risulterebbe palesemente vanificato (cfr. Cons. St. n. 4529/2011).
Proprio per tali motivi, viene ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa la legittimità del provvedimento che dispone la regressione tariffaria con riguardo a periodi (anche di molto tempo) precedenti;
in particolare il Consiglio di Stato ha osservato che “il sistema di regressione tariffaria delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica affidato alle regioni e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2002 n. 939). Ove,
6 infatti, venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato”.
Peraltro, la Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario nel nostro ordinamento, ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (Corte Cost., 28 luglio 1995 n. 416). In particolare, la
Corte ha ribadito che "non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr. anche Corte Cost., 23 luglio 1992, n. 356; Cons. St.,
a. p. 2 maggio 2006 n. 8)”.
Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido, in quanto “atteso il carattere autoritativo
e pubblicistico della potestà programmatoria regionale, il mancato o ritardato adempimento di alcuni adempimenti di natura procedimentale, come quelli lamentati dalla appellante, non esclude la potestà dell'amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per
l'amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, permanendo, fondamentale ed ineludibile, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione” (Cons. St. 17/5/2012
n. 2857; in termini analoghi, con riguardo alle stesse questioni, Cons. St. 5/10/2011 n. 2264; Cons.
St. 13/4/2011 n. 2290; Cons. St. 9/1/2012 n. 4623; Cons. St. 30/10/13 n. 4540; Cons. St. 5/2/2013 n.
679).
Per tali ragioni, l'applicazione della regressione tariffaria è legittima anche se operata molto tempo dopo il verificarsi dello sforamento del tetto di spesa, non potendo ipotizzarsi una tutela dell'affidamento del creditore. Ed infatti, “non è contemplata dal sistema l'applicazione delle regressioni tariffarie volte a garantire l'effettività di tali limiti, anche se tardive e con sostanziale portata retroattiva, rappresentano comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo, che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per remunerare le prestazioni erogate...” (Cons. St., 14/6/2011 n. 3611; nello stesso senso Cons. St. 12/6/13 n. 3247; Cons. St.
22/1/2016 n. 207).
7 Peraltro, la tardività della delibera 940/2020 relativa alla determinazione della RTU appare giustificata dalla necessità di attendere la definizione dei giudizi amministrativi di annullamento delle precedenti delibere.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla richiesta di disapplicare la delibera 940/2020 deve rilevarsi che la stessa parte appellante con le note depositate l'11.11.2025 ha dato atto che con decreto del Presidente della Repubblica del 30.12.2023 è stato rigettato il ricorso avente ad oggetto l'impugnativa della predetta delibera determinativa della RTU per gli anni 2013 e 2014, con conseguente riconoscimento della piena efficacia e legittimità dell'atto amministrativo impugnato e opponibilità al Centro appellante della regressione tariffaria.
Il riconoscimento dell'infondatezza del motivo di impugnazione fa venir meno la necessità di pronunciarsi sulla fondatezza della doglianza.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Non può essere accolta la richiesta formulata dall'appellante in sede di comparsa conclusionale volta alla compensazione delle spese di lite, atteso che, a prescindere dalla rinuncia al secondo motivo di impugnazione, l'appello è stato rigettato anche per l'infondatezza del primo motivo.
Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a pagare alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio facendo applicazione dei parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia
n. 55/2014 (come modificato con d.m. n. 147/2022). Tenuto conto dello scaglione applicabile (da collocare tra € 5.200,01 e € 26.000,00), parametrato al valore della controversia, vanno riconosciuti
€ 2.905,00 per i compensi e € 436,00 per il rimborso forfettario delle spese generali.
Occorre, infine, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 6376/2020, pubblicata il 7 ottobre 2020, proposto dal Parte_1
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
[...]
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
8 2. condanna l'appellante a rifondere all' , le spese di lite del presente grado Parte_5 di giudizio che liquida nel complessivo importo di € 3.341,00, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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