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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/11/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa LL RO, ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
r.g. 244 /2025 del Ruolo generale vertente
TRA
, rapp.ta e difesa per mandato in atti dall'avv.to Parte_1
IA AZ Cesarano;
ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1
difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del CP_1
diritto a percepire l'assegno di invalidità civile;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 15.1.2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CT nel procedimento per TP instaurato dalla parte, recante n. R.G. 6571/2023.
L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
In corso di giudizio, al presente fascicolo veniva riunito quello relativo alla fase sommaria .
1 Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal dott. Persona_1
CT nominato durante il procedimento per TP (CT che ha ritenuto non sussistente il diritto all'assegno di invalidità) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il CT si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale ( vedasi consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del
Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CT , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni
2 raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Pertanto va confermata la valutazione del ctu di un grado di invalidità del periziando pari al 68% ; da tanto deriva il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
dichiara concluso il procedimento di atp r.g. n. 6571/2023 e dispone l'archiviazione degli atti;
rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Torre Annunziata lì 24/11/2025 IL GIUDICE
LL RO
3
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa LL RO, ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
r.g. 244 /2025 del Ruolo generale vertente
TRA
, rapp.ta e difesa per mandato in atti dall'avv.to Parte_1
IA AZ Cesarano;
ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1
difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del CP_1
diritto a percepire l'assegno di invalidità civile;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 15.1.2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CT nel procedimento per TP instaurato dalla parte, recante n. R.G. 6571/2023.
L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
In corso di giudizio, al presente fascicolo veniva riunito quello relativo alla fase sommaria .
1 Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal dott. Persona_1
CT nominato durante il procedimento per TP (CT che ha ritenuto non sussistente il diritto all'assegno di invalidità) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il CT si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale ( vedasi consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del
Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CT , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni
2 raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Pertanto va confermata la valutazione del ctu di un grado di invalidità del periziando pari al 68% ; da tanto deriva il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
dichiara concluso il procedimento di atp r.g. n. 6571/2023 e dispone l'archiviazione degli atti;
rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Torre Annunziata lì 24/11/2025 IL GIUDICE
LL RO
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