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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/11/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1569/2023
TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, lette le note scritte di trattazione e discussione depositate;
pronuncia sentenza dandone lettura virtuale del dispositivo e della motivazione allegata al presente verbale.
R.G. n. 1569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1569 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 tra
, rappresentata e difesa dell'avv. Alessia Brandoni Parte_1
opponente e
e, per essa, quale mandataria Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Ghia ed Enrica Maria Ghia opposta
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.11.2025
pagina1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 215/2023, richiesto ed Parte_1 ottenuto da ei suoi confronti per l'importo di euro 13.364,18, oltre agli Controparte_1 interessi convenzionali di mora da calcolarsi sulla sola sorte capitale e oltre alle spese della procedura monitoria, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare di merito • in accoglimento di tutte le eccezioni, deduzioni e difese svolte in narrativa, accertare la totale, o in subordine parziale, inesistenza e in fondatezza del credito azionato da e per l'effetto revocare Controparte_1
l'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito • in accoglimento delle eccezioni e dei motivi dedotti in narrativa, dichiarare la nullità del contratto per cui è causa per mancanza di forma ex art. 117, 1° e 3° comma del TUB, o, in subordine, la nullità delle clausole relative agli interessi, anche per come questi ultimi sono stati di fatto applicati, con ricalcolo, in entrambi i casi, delle somme effettivamente dovute e diffalco di quelle già corrisposte;
• in ogni caso dichiarare la non debenza degli interessi e di ogni altra remunerazione accessoria, incluse le spese sostenute per le polizze assicurative, condannando conseguentemente la banca e/o i suoi aventi causa al diffalco delle maggiori somme illegittimamente percepite, nonché al diffalco di quanto pagato dalla opponente, dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta;
• in conseguenza revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto con rigetto di ogni ulteriore domanda o pretesa della convenuta ingiungente;
• in subordine, accertare che il T.A.E.G. effettivo applicato al finanziamento è superiore rispetto a quello indicato in contratto e in conseguenza dichiarare la nullità parziale di protezione, in favore del cliente e consumatore, ex artt. 117, 6° comma e 125 bis, 6° comma del
T.U.B., applicare al contratto ex art. 1419, 2° comma c.c. il tasso sostitutivo previsto ex art. 125 bis 7° comma T.U.B, con ricalcolo delle somme effettivamente dovute diffalcando le somme percepite dalla opposta per interessi in eccedenza rispetto al suddetto tasso sostitutivo, il tutto nella misura che risulterà all'esito della CTU contabile da esperirsi in istruttoria. In ogni caso, condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha esposto:
- di non aver mai sottoscritto alcun contratto di “credito al consumo recante n. 10365011756630, di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving)”, posto a fondamento della pretesa monitoria;
- che la stessa opposta aveva allegato al ricorso monitorio un diverso contratto, denominato
“Multiconto”, sottoscritto dalla presso un rivenditore e relativo a un finanziamento con rimborso Pt_1 rateale mensile e non ad una apertura di credito c.d. revolving;
- che anche l'estratto conto di cessione e la diffida, allegati al ricorso monitorio, si riferivano al diverso contratto di apertura di credito ad uso rotativo c.d. revolving, recante il numero 10365011756630;
- che tale linea di credito non era mai stata richiesta dall'opponente né oggetto di autonoma stipula, con conseguente nullità per difetto di forma scritta, in contrasto con gli artt. 117 e 125 bis TUB;
- che al momento della chiusura della linea di credito, l'opponente aveva comunque già restituito la somma relativa al capitale;
pagina2 di 5 - che, in ogni caso, l'estratto conto prodotto dall'opposta non costituiva certificazione ex art. 50 TUB;
- che dall'omessa indicazione sulle condizioni economiche del credito utilizzabile, discendeva la totale indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, ovvero del TAEG e del TAN applicati, eccependo altresì la violazione per la mancata e/o scorretta inclusione nel TAEG di costi a carico del consumatore, con conseguente nullità della relativa clausola;
- che il credito risulterebbe altresì prescritto, atteso che dalla scadenza dell'ultima rata (dicembre 2010) non era mai stata inviata alcuna comunicazione interruttiva della prescrizione.
2. Si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, per tutti i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati:
- in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 215/2023 emesso nel giudizio recante N.R.G. 5804/2022, Tribunale ordinario di Tivoli, essendo il credito di Controparte_1 certo, liquido ed esigibile e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- sempre in via preliminare concedere i termini di legge per l'avvio della procedura di mediazione;
- nel merito rigettare la domanda promossa dalla sig.ra
in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- in ogni caso, condannare la sig.ra Pt_1 al pagamento, in favore di delle spese e dei compensi del presente giudizio.”. Pt_1 Controparte_1
In particolare, parte opposta ha sostenuto:
- che non vi era alcuna incongruenza tra il documento sottoscritto dalla debitrice e quello posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, atteso che il numero posto nel frontespizio della richiesta di finanziamento non costituiva il numero distintivo del rapporto contrattuale, che era stato viceversa attribuito da solo a seguito dell'accettazione e della conseguente erogazione del credito;
Per_1
- che tale numero identificativo risultava poi in tutta la documentazione contabile afferente al rapporto e nelle successive comunicazioni inoltrate all'opponente;
- che risultava inoltre che, con comunicazione del 31.10.2009, avesse trasmesso alla il Per_1 Pt_1 documento di sintesi del finanziamento richiesto, nel quale, oltra a riportare l'avvenuto accredito della somma, erano indicate le condizioni del contratto;
- che ai fini della prova del credito non era necessario produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
- che non era maturata alcuna prescrizione del credito, attesa la data di scadenza dell'ultima rata
(24.10.2016);
- che l'indicazione del TAEG assolveva esclusivamente ad una finalità informativa;
- che il contratto era stato redatto per iscritto, essendo stata apposta la sottoscrizione del cliente, al quale era stata consegnata una copia, con conseguente infondatezza della doglianza relativa al difetto di forma scritta.
3. Concesso termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, all'udienza del
5.6.2024 sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
pagina3 di 5 La causa, istruita documentalmente previa revoca della CTU disposta dal precedente giudice istruttore, è stata chiamata all'udienza del 18.11.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
4. Nel merito, sulla scorta delle allegazioni delle parti e dei documenti in atti, si osserva in primo luogo che parte opponente non ha disconosciuto la propria sottoscrizione sul contratto di finanziamento denominato “Multiconto”, allegato in fase monitoria (all. 3 ricorso) né ha contestato di aver chiesto e ricevuto l'erogazione della relativa somma (assumendo invece di aver “ampiamente restituito la somma relativa al capitale”, al momento della chiusura della linea di credito, cfr. p.4 atto di citazione).
La cliente, in particolare, apponendo la propria sottoscrizione, ha chiesto che le venisse accordato l'importo di euro 10.000,00, alle seguenti condizioni: rimborso in 96 rate da euro 156,65; è stato inoltre indicato un TAN del 10,92% e un TAEG del 11,48%.
Le medesime condizioni risultano riportate anche nell'allegato documento di sintesi (all. 2 comparsa di costituzione), che l'attrice non ha negato essergli stato consegnato.
Il tenore letterale delle clausole sopra citate conferma che il modulo prodotto in atti equivale ad una richiesta di finanziamento per l'importo indicato ed alle condizioni descritte.
Sussiste, nella specie, il requisito della forma scritta, dovendosi sul punto respingere le doglianze dell'opponente. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass. civ. 18/06/2018 n. 16070).
Inoltre, la giustificazione fornita dall'opposta in merito alla discordanza tra il numero riportato nel contratto di finanziamento in questione e quello indicato nell'estratto conto (cfr. p. 6 comparsa di costituzione, “l'incongruenza eccepita è solo apparente e ciò in quanto solo al momento del consenso ad una Per_1 richiesta di apertura del finanziamento e/o di apertura di linea di credito, attribuisce un numero al contratto, a cui poi faranno riferimento tutte le successive comunicazioni”,) appare verosimile, né è stata contraddetta dalla controparte, risultando al contrario poco plausibile che sia stato concluso tra le parti un altro finanziamento, nel medesimo periodo temporale ed alle stesse condizioni sopra riportate (importo, durata contrattuale, numero di rate, ammontare delle rate, interessi, TAN e TAEG).
Quanto alle ulteriori doglianze, si osserva che l'eccezione relativa al difetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 T.U.B. e l'inidoneità a provare il credito, appare del tutto ultronea, trattandosi nella specie di finanziamento a rimborso prestabilito.
Con riferimento all'eccepita difformità tra TAEG indicato nel contratto e TAEG in concreto applicato al rapporto, si rileva che sul punto l'opposizione fa generico riferimento all'errata applicazione del TAEG, senza specificamente allegare o almeno presuntivamente provare detta difformità.
pagina4 di 5 Anche l'eccezione di intervenuta prescrizione non può essere accolta. Sul punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza n. Sez. 3 n. 17798 del 30/08/2011, ha chiarito - affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento o apertura di credito
- che “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”. Pertanto, la prescrizione sull'intero inizia a decorrere dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata del finanziamento, ovvero, nel caso di specie, dal mese di ottobre del 2016.
A fronte degli elementi in precedenza esposti, appare infine da confermare anche in questa sede il rigetto della richiesta consulenza contabile, che avrebbe carattere suppletivo rispetto agli oneri di allegazione e prova che incombevano sulla parte (cfr. Cass. civ. sez. VI, 15/12/2017, n.30218: “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti […] ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” ; Cass. civ. sez. VI, 08/02/2011, n.3130: “è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Provato il titolo contrattuale dedotto in giudizio, deve ritenersi che parte opponente non abbia dato viceversa prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del rapporto obbligatorio instaurato tra le parti.
Ne consegue, dunque, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 13/08/2022 n. 147, secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 215/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Tivoli, 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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