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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
FA NI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16221/2024 , introdotta da
(ROMA, 17/06/1957), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LAURA GRANDONI;
(TERAMO, 04/12/1980), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. CALOGERA CUSUMANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 14.06.2019, nel Comune di Teramo, iscritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune (atto 15, P. II, S. A anno 2019,) in regime di separazione dei beni e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze. 2) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con l'obbligo di tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza.
3) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente dei minori presso il domicilio materno sito in Roma alla via Padre Giovanni Antonio Filippini n. 109. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli minori ed i nonni e i parenti in genere paterni e materni. Il genitore non coabitante avrà facoltà di partecipare agli incontri con gli insegnanti dei figli ed alle visite mediche rilevanti. I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
4) Prevedere che il padre potrà incontrare i figli ogniqualvolta gli stessi lo desiderino o il padre lo desideri, previo accordo con la madre, ma in ogni caso in difetto di accordo:
Periodo scolastico: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18.30 alle 21.30. A tal riguardo, nera età dei minori il sig. potrà incontrare i figli presso la Parte_1 casa della Sig previo il consenso della st Parte_2
Inoltre il Sig. con sé entrambi i minori una settimana il sabato dalle 10.00 alle Parte_1
20.00 e la settimana successiva la domenica dalle 10.00 alle 20.00, impegnandosi a riaccompagnare i minori a casa dell Rimane salva la possibilità per il sig. e per la sig.ra in occasione di particolari Parte_1 Parte_2 circostanze, di concordare preventi he i minori o con l'uno o con l'altro genitore l'intero weekend dal sabato alle o lla domenica alle ore 20:00. Dal compimento dei sei anni del minore (nato l'[...]) inoltre il Sig. Per_2 Parte_1 terrà con sé entrambi i minori due we mese a settimane alterne d mattina alle ore 10:00 sino alla domenica sera alle ore 20:00, impegnandosi a riaccompagnarli presso il domicilio materno. Recupero visite: in caso di malattia dei mino edisce al padre di averli con sé nelle visite infrasettimanali o nel fine settimana il Sig. potrà recuperare le mancate visite nel Parte_1 primo giorno possibile o nel primo week-end in b do di impedimento, infrasettimanale o week-end. In caso di impegni di lavoro del Sig. lo stesso recupererà, previo accordo tra Parte_1
i genitori, la visita nel primo week-end successiv o giorno feriale in modo che i giorni di recupero coincidano sempre come numero con gli stessi giorni persi. Festività natalizie: I minori trascorreranno ad anni alterni la sera della vigilia ed il pranzo del 25 fino al pomeriggio con un genitore e dal 25 pomeriggio al 26 pomeriggio con l'altro genitore;
Inoltre i minori trascorreranno il periodo dal 31 mattina al 1 gennaio pomeriggio con il genitore con cui hanno trascorso il la sera della vigilia e il pranzo del 25; Infine, i minori trascorreranno il periodo dal 5 gennaio pomeriggio al 6 gennaio pomeriggio con il genitore con cui hanno trascorso il periodo dal 25 dicembre al 26 dicembre. Per le vacanze natalizie del 2024 i minori staranno con la madre la sera della vigilia ed il pranzo del 25 fino al pomeriggio. Festività pasquali: I minori trascorreranno ad anni alterni la giornata della Santa Pasqua con un genitore e la giornata del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
Il giorno di Pasqua dell'anno 2025 i minori lo trascorreranno con il padre. Vacanze estive: I minori trascorreranno con il padre un periodo di 20 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, darsi ent aggio di ogni anno. Durante tale periodo previo accordo con il sig. la sig.ra potrà vedere i minori ogni qualvolta lo vorrà. Parte_1 Parte_2
Nel caso in cui i essero tr mesi e luglio nella casa a Tortoreto di proprietà della famiglia della Sig.ra il Sig. potrà tenere con sé i minori tutti Parte_2 Parte_1
i fine settimana dal sabato mattina nica p Compleanni: i minori trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori oppure a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro. In alternativa potranno trascorrerlo un anno dal padre ed un anno dalla madre. Nel caso in cui sia previsto u ento entrambi i genitori potranno essere presenti. Inoltre, il Sig. potrà avere con sé i minori il giorno della festa del papà ed il giorno Parte_1 del proprio nno, così come la madre avrà con sé i figli il giorno della festa della mamma e del proprio compleanno senza tenere conto dei giorni di visita e dei fine settimana che andranno comunque recuperati. Festività nazionali: I minori trascorreranno le giornate festive del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre in modo alternato con i genitori;
L'8 dicembre 2024 i minori staranno con la madre.
5) Disporre che il Sig. corrisponda mantenimento dei minori la somma Parte_1 mensile di 1.000,00 euro da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Parte_2 bonifico bancario sul conto intestato alla madre T18V0306905142100000017828
- somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat. Il pagamento della me ola materna frequentata dai minori e sarà Per_1 Per_2
a carico della Sig.ra come previsto dal Protocollo del le del Parte_2
17.12.2014. 6) Disporre che il Sig. contribuirà nella misura del 70% al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie scolastiche, di natura ludica o parascolastiche e sportive per le quali è necessario il preventivo accordo ed al 70% delle spese obbligatorie, non soggette a consenso, adottando per la specifica delle spese il Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014.
7) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra con riferimento ad ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale atteso che ciascuna delle parti continuerà a provvedere al pagamento dei finanziamenti ed altri oneri delle autovetture di cui è titolare.
8) I ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
9) Le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti, con esplicita rinuncia al vincolo della solidarietà anche da parte dei difensori”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14/06/2019, giacché
dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16221/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Teramo in data 14/06/2019 tra (ROMA, Parte_1
17/06/1957) e (TERAMO, 04/12/1980) trascritto Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Teramo al n. 15, Parte
II, Serie A, Anno 2019, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
FA NI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16221/2024 , introdotta da
(ROMA, 17/06/1957), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LAURA GRANDONI;
(TERAMO, 04/12/1980), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. CALOGERA CUSUMANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 14.06.2019, nel Comune di Teramo, iscritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune (atto 15, P. II, S. A anno 2019,) in regime di separazione dei beni e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze. 2) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con l'obbligo di tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza.
3) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente dei minori presso il domicilio materno sito in Roma alla via Padre Giovanni Antonio Filippini n. 109. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli minori ed i nonni e i parenti in genere paterni e materni. Il genitore non coabitante avrà facoltà di partecipare agli incontri con gli insegnanti dei figli ed alle visite mediche rilevanti. I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
4) Prevedere che il padre potrà incontrare i figli ogniqualvolta gli stessi lo desiderino o il padre lo desideri, previo accordo con la madre, ma in ogni caso in difetto di accordo:
Periodo scolastico: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18.30 alle 21.30. A tal riguardo, nera età dei minori il sig. potrà incontrare i figli presso la Parte_1 casa della Sig previo il consenso della st Parte_2
Inoltre il Sig. con sé entrambi i minori una settimana il sabato dalle 10.00 alle Parte_1
20.00 e la settimana successiva la domenica dalle 10.00 alle 20.00, impegnandosi a riaccompagnare i minori a casa dell Rimane salva la possibilità per il sig. e per la sig.ra in occasione di particolari Parte_1 Parte_2 circostanze, di concordare preventi he i minori o con l'uno o con l'altro genitore l'intero weekend dal sabato alle o lla domenica alle ore 20:00. Dal compimento dei sei anni del minore (nato l'[...]) inoltre il Sig. Per_2 Parte_1 terrà con sé entrambi i minori due we mese a settimane alterne d mattina alle ore 10:00 sino alla domenica sera alle ore 20:00, impegnandosi a riaccompagnarli presso il domicilio materno. Recupero visite: in caso di malattia dei mino edisce al padre di averli con sé nelle visite infrasettimanali o nel fine settimana il Sig. potrà recuperare le mancate visite nel Parte_1 primo giorno possibile o nel primo week-end in b do di impedimento, infrasettimanale o week-end. In caso di impegni di lavoro del Sig. lo stesso recupererà, previo accordo tra Parte_1
i genitori, la visita nel primo week-end successiv o giorno feriale in modo che i giorni di recupero coincidano sempre come numero con gli stessi giorni persi. Festività natalizie: I minori trascorreranno ad anni alterni la sera della vigilia ed il pranzo del 25 fino al pomeriggio con un genitore e dal 25 pomeriggio al 26 pomeriggio con l'altro genitore;
Inoltre i minori trascorreranno il periodo dal 31 mattina al 1 gennaio pomeriggio con il genitore con cui hanno trascorso il la sera della vigilia e il pranzo del 25; Infine, i minori trascorreranno il periodo dal 5 gennaio pomeriggio al 6 gennaio pomeriggio con il genitore con cui hanno trascorso il periodo dal 25 dicembre al 26 dicembre. Per le vacanze natalizie del 2024 i minori staranno con la madre la sera della vigilia ed il pranzo del 25 fino al pomeriggio. Festività pasquali: I minori trascorreranno ad anni alterni la giornata della Santa Pasqua con un genitore e la giornata del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
Il giorno di Pasqua dell'anno 2025 i minori lo trascorreranno con il padre. Vacanze estive: I minori trascorreranno con il padre un periodo di 20 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, darsi ent aggio di ogni anno. Durante tale periodo previo accordo con il sig. la sig.ra potrà vedere i minori ogni qualvolta lo vorrà. Parte_1 Parte_2
Nel caso in cui i essero tr mesi e luglio nella casa a Tortoreto di proprietà della famiglia della Sig.ra il Sig. potrà tenere con sé i minori tutti Parte_2 Parte_1
i fine settimana dal sabato mattina nica p Compleanni: i minori trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori oppure a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro. In alternativa potranno trascorrerlo un anno dal padre ed un anno dalla madre. Nel caso in cui sia previsto u ento entrambi i genitori potranno essere presenti. Inoltre, il Sig. potrà avere con sé i minori il giorno della festa del papà ed il giorno Parte_1 del proprio nno, così come la madre avrà con sé i figli il giorno della festa della mamma e del proprio compleanno senza tenere conto dei giorni di visita e dei fine settimana che andranno comunque recuperati. Festività nazionali: I minori trascorreranno le giornate festive del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre in modo alternato con i genitori;
L'8 dicembre 2024 i minori staranno con la madre.
5) Disporre che il Sig. corrisponda mantenimento dei minori la somma Parte_1 mensile di 1.000,00 euro da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Parte_2 bonifico bancario sul conto intestato alla madre T18V0306905142100000017828
- somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat. Il pagamento della me ola materna frequentata dai minori e sarà Per_1 Per_2
a carico della Sig.ra come previsto dal Protocollo del le del Parte_2
17.12.2014. 6) Disporre che il Sig. contribuirà nella misura del 70% al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie scolastiche, di natura ludica o parascolastiche e sportive per le quali è necessario il preventivo accordo ed al 70% delle spese obbligatorie, non soggette a consenso, adottando per la specifica delle spese il Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014.
7) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra con riferimento ad ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale atteso che ciascuna delle parti continuerà a provvedere al pagamento dei finanziamenti ed altri oneri delle autovetture di cui è titolare.
8) I ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
9) Le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti, con esplicita rinuncia al vincolo della solidarietà anche da parte dei difensori”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14/06/2019, giacché
dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16221/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Teramo in data 14/06/2019 tra (ROMA, Parte_1
17/06/1957) e (TERAMO, 04/12/1980) trascritto Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Teramo al n. 15, Parte
II, Serie A, Anno 2019, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA EN