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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EN NG TO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 890/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Fibonacci 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo N. 33 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240006125133000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Agenzia delle Entrate di Crotone il sig.
Ricorrente_1 – cf. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 133 2024 00061251, emessa sul presupposto dell'avviso di liquidazione emesso per la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2, comma 4-bis del D.L. n.
194/2009 e successive modificazioni, in relazione all'atto di compravendita registrato il 24/08/2023, n.003793,
Serie IT.
Allegava il ricorrente che il citato avviso di liquidazione era stato tempestivamente impugnato davanti a questa Corte per infondatezza della pretesa e, riproponendo le ragioni già esposte in sede di impugnazione di tale atto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate di Crotone eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.
Con successiva memoria parte ricorrente depositava istanza di rateizzazione della cartella e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'esito dell'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per le ragioni che seguono;
parte ricorrente con la memoria del 5 gennaio 2026 ha dichiarato di aver provveduto alla rateizzazione della pretesa, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con ciò rinunciando al ricorso;
dispone l'art 44 del dlgs 546/92: “ il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. …..”
Nel caso in esame, per l'efficacia della rinuncia non occorreva l'accettazione della resistenta, non avendo la stessa alcun interesse alla prosecuzione della controversia;
ciò perché la rinuncia al ricorso comporta il consolidamento dell'atto impugnato. Infine le spese, queste in mancanza di diverso accordo delle parti, vanno liquidate a carico del ricorrente e in favore dell' Agenzia Delle Entrate in €.100,00,
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate di
Crotone in €.100,00.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EN NG TO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 890/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Fibonacci 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo N. 33 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240006125133000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Agenzia delle Entrate di Crotone il sig.
Ricorrente_1 – cf. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 133 2024 00061251, emessa sul presupposto dell'avviso di liquidazione emesso per la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2, comma 4-bis del D.L. n.
194/2009 e successive modificazioni, in relazione all'atto di compravendita registrato il 24/08/2023, n.003793,
Serie IT.
Allegava il ricorrente che il citato avviso di liquidazione era stato tempestivamente impugnato davanti a questa Corte per infondatezza della pretesa e, riproponendo le ragioni già esposte in sede di impugnazione di tale atto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate di Crotone eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.
Con successiva memoria parte ricorrente depositava istanza di rateizzazione della cartella e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'esito dell'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per le ragioni che seguono;
parte ricorrente con la memoria del 5 gennaio 2026 ha dichiarato di aver provveduto alla rateizzazione della pretesa, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con ciò rinunciando al ricorso;
dispone l'art 44 del dlgs 546/92: “ il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. …..”
Nel caso in esame, per l'efficacia della rinuncia non occorreva l'accettazione della resistenta, non avendo la stessa alcun interesse alla prosecuzione della controversia;
ciò perché la rinuncia al ricorso comporta il consolidamento dell'atto impugnato. Infine le spese, queste in mancanza di diverso accordo delle parti, vanno liquidate a carico del ricorrente e in favore dell' Agenzia Delle Entrate in €.100,00,
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate di
Crotone in €.100,00.