CASS
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2024, n. 14333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14333 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; Penale Sent. Sez. 1 Num. 14333 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato - su richiesta del Procuratore generale - il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a CO OD con sentenza della Corte di appello di Milano, in data 23 aprile 2003, irrevocabile il 14 luglio 2004. Il condannato aveva, infatti, commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato dell'indicata sentenza, un altro delitto per il quale era stato condannato a pena detentiva, con sentenza della stessa Corte di appello in data 7 luglio 2022, irrevocabile il 18 maggio 2023. A ragione della decisione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, pur affermando il principio secondo il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e renderne esplicito il contenuto, ricavando dalla decisione irrevocabile gli elementi necessari per la decisione, ha del pari chiarito che, in sede esecutiva, non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quanto il tempus commissi delicti non sia precisamente indicato nell'imputazione. 2. Propone ricorso per cassazione CO OD, tramite il difensore, lamentando, con un unico, articolato motivo di ricorso, vizi della motivazione. Deduce la contraddittorietà del ragionamento del Giudice dell'esecuzione che ha dapprima escluso di poter intervenire sulla data del commesso reato, richiamando una sentenza di questa Corte in maniera incompleta e, comunque, non pertinente, salvo poi ad addentrarsi nell'analisi della sentenza di merito, inferendone dati errati, la corretta lettura dei quali consentirebbe, invece, di collocare la commissione del delitto di cui alla seconda sentenza in epoca non anteriore al 3 dicembre 2010, così escludendo che la nuova condanna possa essere considerata causa di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 13 novembre 2023, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate. 2 2. Non è superfluo premettere che l'ipotesi di revoca del beneficio che viene in rilievo nel caso che ci occupa - atte nd la fattispecie in esame alla commissione di altro delitto, per il quale il ricorrente ha riportato condanna a pena non oggetto di sospensione condizionale (con sentenza del 7 luglio 2022, irrevocabile il 18 maggio 2023), commesso in data «in data anteriore e prossima al 4 febbraio 2009» che, pertanto, il Procuratore generale ric:hiedente la revoca ed il Giudice dell'esecuzione hanno ritenuto perpetrato nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale (il 14 luglio 2004) - è quella di cui al disposto dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannato «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva». È, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (SEz. 1, n. 11612 del 25/02/2021, ET IA Rv. 280682; Sez. 1, n. 24639 del 27/07/2015, Badanac, Rv. 2639736,) che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione. 3. Tanto premesso, il tema che viene in rilievo è quello della verifica della data di commissione del "secondo" reato. 3.1. Per pacifico insegnamento di questa Corte, «il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esec:utive» (Sez. 1, n. Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087). Il principio è stato affermato più volte in relazione a distinte questioni esecutive: ai fini della revoca dell'indulto (Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816); in riferimento all'esclusione di circostanze aggravanti non menzionate nel dispositivo della sentenza di condanna (Sez. 4, n. 2706 del 08/11/1996, dep. 07/01/1997, Mazzali, Rv. 206616); in tema di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato (Sez. 6, n. 8030 del 11/12/2002, deo. 2003, Bini, Rv. 224703); ai fini dell'applicazione di benefici penitenziari ed al riscontro della già avvenuta espiazione di reato ostativo (Sez. 1, n. 20158 del 3 22/03/2017, Rizzo, Rv. 270118; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707); ai fini della determinazione della data del commesso reato quando non si traggano indicazioni certe e precise dal giudicato (Sez. 1, n. 11512 del 21/01/2005, Spinelli, Rv. 231267). Con specifico riguardo al tempus comrmssí delicti, per principio generale «in• sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati» (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380); soltanto nella diversa ipotesi in cui «il tempus commíssi delícti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata» (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430). 3.2. Ciò posto, nel caso in esame il Giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei superiori principi ed ha respinto la domanda in primo luogo evidenziando che il reato di cui alla sentenza revocante era stato contestato in termini precisi e puntuali e, segnatamente, «in data anteriore e prossima al 4 febbraio 2009». Ha poi riscontrato che, in sede di cognizione, l'addebito di partecipazione ad associazione finalizzata alla commissione di reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, per come contestato nell'imputazione, non aveva subito modifiche sul piano temporale e che, anzi aveva trovato riscontro in alcune deposizioni testimoniali che richiamava nel corpo del provvedimento impugnato. La decisione della Corte territoriale è, dunque, motivata in modo congruo, esaustivo e puntualmente riferito alle emergenze probatorie disponibili sulla cui base - con motivazione non manifestamente illogica - si è inferita la collocazione della sentenza sopravvenuta nell'ambito del quinquennio rilevante ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza in data 23 aprile 2003. A tale motivazione il ricorso oppone, oltre al richiamo a principi teorici sui compiti del giudice dell'esecuzione, argomentazioni non dirimenti e a-specifiche, che non consentono di superare i dati obiettivi valorizzati dal Giudice dell'esecuzione. 4 4. Per le considerazioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere rigettato. Al rigetto del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, I'll gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; Penale Sent. Sez. 1 Num. 14333 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato - su richiesta del Procuratore generale - il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a CO OD con sentenza della Corte di appello di Milano, in data 23 aprile 2003, irrevocabile il 14 luglio 2004. Il condannato aveva, infatti, commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato dell'indicata sentenza, un altro delitto per il quale era stato condannato a pena detentiva, con sentenza della stessa Corte di appello in data 7 luglio 2022, irrevocabile il 18 maggio 2023. A ragione della decisione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, pur affermando il principio secondo il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e renderne esplicito il contenuto, ricavando dalla decisione irrevocabile gli elementi necessari per la decisione, ha del pari chiarito che, in sede esecutiva, non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quanto il tempus commissi delicti non sia precisamente indicato nell'imputazione. 2. Propone ricorso per cassazione CO OD, tramite il difensore, lamentando, con un unico, articolato motivo di ricorso, vizi della motivazione. Deduce la contraddittorietà del ragionamento del Giudice dell'esecuzione che ha dapprima escluso di poter intervenire sulla data del commesso reato, richiamando una sentenza di questa Corte in maniera incompleta e, comunque, non pertinente, salvo poi ad addentrarsi nell'analisi della sentenza di merito, inferendone dati errati, la corretta lettura dei quali consentirebbe, invece, di collocare la commissione del delitto di cui alla seconda sentenza in epoca non anteriore al 3 dicembre 2010, così escludendo che la nuova condanna possa essere considerata causa di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 13 novembre 2023, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate. 2 2. Non è superfluo premettere che l'ipotesi di revoca del beneficio che viene in rilievo nel caso che ci occupa - atte nd la fattispecie in esame alla commissione di altro delitto, per il quale il ricorrente ha riportato condanna a pena non oggetto di sospensione condizionale (con sentenza del 7 luglio 2022, irrevocabile il 18 maggio 2023), commesso in data «in data anteriore e prossima al 4 febbraio 2009» che, pertanto, il Procuratore generale ric:hiedente la revoca ed il Giudice dell'esecuzione hanno ritenuto perpetrato nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale (il 14 luglio 2004) - è quella di cui al disposto dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannato «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva». È, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (SEz. 1, n. 11612 del 25/02/2021, ET IA Rv. 280682; Sez. 1, n. 24639 del 27/07/2015, Badanac, Rv. 2639736,) che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione. 3. Tanto premesso, il tema che viene in rilievo è quello della verifica della data di commissione del "secondo" reato. 3.1. Per pacifico insegnamento di questa Corte, «il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esec:utive» (Sez. 1, n. Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087). Il principio è stato affermato più volte in relazione a distinte questioni esecutive: ai fini della revoca dell'indulto (Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816); in riferimento all'esclusione di circostanze aggravanti non menzionate nel dispositivo della sentenza di condanna (Sez. 4, n. 2706 del 08/11/1996, dep. 07/01/1997, Mazzali, Rv. 206616); in tema di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato (Sez. 6, n. 8030 del 11/12/2002, deo. 2003, Bini, Rv. 224703); ai fini dell'applicazione di benefici penitenziari ed al riscontro della già avvenuta espiazione di reato ostativo (Sez. 1, n. 20158 del 3 22/03/2017, Rizzo, Rv. 270118; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707); ai fini della determinazione della data del commesso reato quando non si traggano indicazioni certe e precise dal giudicato (Sez. 1, n. 11512 del 21/01/2005, Spinelli, Rv. 231267). Con specifico riguardo al tempus comrmssí delicti, per principio generale «in• sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati» (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380); soltanto nella diversa ipotesi in cui «il tempus commíssi delícti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata» (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430). 3.2. Ciò posto, nel caso in esame il Giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei superiori principi ed ha respinto la domanda in primo luogo evidenziando che il reato di cui alla sentenza revocante era stato contestato in termini precisi e puntuali e, segnatamente, «in data anteriore e prossima al 4 febbraio 2009». Ha poi riscontrato che, in sede di cognizione, l'addebito di partecipazione ad associazione finalizzata alla commissione di reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, per come contestato nell'imputazione, non aveva subito modifiche sul piano temporale e che, anzi aveva trovato riscontro in alcune deposizioni testimoniali che richiamava nel corpo del provvedimento impugnato. La decisione della Corte territoriale è, dunque, motivata in modo congruo, esaustivo e puntualmente riferito alle emergenze probatorie disponibili sulla cui base - con motivazione non manifestamente illogica - si è inferita la collocazione della sentenza sopravvenuta nell'ambito del quinquennio rilevante ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza in data 23 aprile 2003. A tale motivazione il ricorso oppone, oltre al richiamo a principi teorici sui compiti del giudice dell'esecuzione, argomentazioni non dirimenti e a-specifiche, che non consentono di superare i dati obiettivi valorizzati dal Giudice dell'esecuzione. 4 4. Per le considerazioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere rigettato. Al rigetto del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, I'll gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente