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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile - Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto BRACCIALINI Presidente
Dott. Pietro SPERA Giudice
Dr.ssa Cristina TABACCHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento r.g. 5 / 2025 avente ad oggetto l'apertura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (art. 49 CCI) nei confronti della parte/impresa:
IL S.R.L. con codice fiscale 02184090997
Visto il ricorso con cui il Pubblico Ministero in sede ha chiesto ai sensi dell'art. 38
CCI che venga dichiarato l'apertura di liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
Vista la documentazione allegata al ricorso;
Ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, in quanto: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art.27 CCI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale delle imprese maggiori;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi delle disposizioni sul procedimento unitario;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dal CCI per la procedibilità della domanda in esame;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art.
2.1 lett. b) CCI. pagina 1 di 6 A tale ultimo specifico riguardo, il Collegio rileva quanto segue. Il Pubblico Ministero ha richiesto apertura di liquidazione giudiziale a carico della società IL Srl adducendo a dimostrazione dello stato di insolvenza: a) Le risultanze delle indagini penali a carico degli amministratori e soci del
“gruppo PASCUCCI”, nel cui novero rientrava la società in questione, culminate nella richiesta di rinvio a giudizio in data 18.11.2022 (r.g. 6960/2020) per gravi reati finanziari e societari;
b) Il provvedimento di sequestro conservativo delle quote sociali dell'impresa ordinato dal GIP presso questo tribunale in data 19.6.2024 (r.g. 4092/22); c) La relazione del custode delle quote dr.ssa Olga RUSSO del 18.12 u.s.. L'impresa resistente contesta lo stato di insolvenza riferendo un contenuto indebitamento erariale e la presenza di un contenzioso che rende non certo il debito tributario;
e sottolineando che lo stato liquidatorio non equivale a riconoscimento dell'insolvenza. Ciò posto, va premesso che l'appartenenza di IL al novero delle
“imprese maggiori”, con soglie economiche superiori ai valori di cui all'art.
2.1 lett. d) CCI, è dimostrato dai bilanci depositati e in particolare da quello dell'esercizio 2022, che evidenzia ricavi prossimi a 428 mila euro. Quanto alla consistenza del debito erariale, è vero che una parte di esso – come consta dalla certificazione di cui all'art. 367 CCI – è oggetto di contestazione e attualmente pendono i contenziosi di accertamento presso la giurisdizione speciale (debito in via di accertamento: euro 152 mila circa). Dalla stessa certificazione, si apprende però che una porzione di consistenza superiore (153 mila euro) è già acquisito, in termini di credito consolidato, sotto forma di cartelle esattoriali emesse. Tale apprezzabile debito va letto alla luce del sostanziale stato di inattività dell'impresa, la quale, pur figurando quale “impresa attiva” nella visura camerale, ha di fatto cessato ogni attività economica da almeno un biennio, come reso palese dal bilancio di esercizio a zero, per le componenti reddituali attive, nel 2023, come da seguente visualizzazione e come meglio precisato dalla dr.ssa RUSSO a pag. 3 della II Relazione in atti:
pagina 2 di 6 Lo scenario economico per il primo scorcio del 2025 è ancora meno tranquillizzante, in quanto non si registrano operazioni attive e anche le voci a debito confermano la stasi dell'impresa:
L'esercizio 2024, per parte sua, si è chiuso con una perdita di 49 mila euro che non risulta sanata dai soci;
né le relazioni societarie e difese processuali depositate prendono posizione sul più significativo problema gestionale di IL rispetto all'indebitamento pregresso. Si deve porre attenzione specifica, infatti, sull'indebitamento infragruppo: oggetto di puntuale disamina nella Relazione del 18.12.2024 (pagg. 6 e ss.), cui si rinvia. Come riferito dal custode delle quote sociali, IL era stata concepita come società operativa verso la quale dirottare importanti cespiti e risorse di altre imprese del gruppo, che gravitavano intorno alla famiglia pagina 3 di 6 PASCUCCI, per proseguire le attività costruttive e di movimentazione. Fatto sta, tuttavia, che tali trasferimenti non sono stati seguiti dai corrispondenti riconoscimenti dei corrispettivi previsti negli atti di trasferimento, determinando in tal modo la crescita dell'indebitamento aziendale;
e gli stessi cespiti attivi destano sospetto quanto alle valorizzazioni prospettate nei bilanci aziendali, considerate le diverse indicazioni economiche relative ad essi contenute nei bilanci delle cedenti e della cessionaria. In questo contesto, considerato l'esaurimento dell'attività economica propria, quale evidente conseguenza delle vicende penali riassunte nella richiesta di rinvio a giudizio, riesce impossibile immaginare che con i proventi dell'attività tipica e con altre risorse, di non agevole e breve liquidazione, sia possibile onorare il debito erariale e societario documentato negli atti depositati dal P.M.
a sostegno della sua richiesta, senza procedere alla liquidazione giudiziale;
tenuto conto, in particolare, che vi sono debiti verso la collegata FRAGRECA per 255 mila euro e verso OS di 941 mila euro, con un patrimonio negativo di IL per circa 54 mila euro. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando si versa in stato di liquidazione., “… la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (v , Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2022, n. 30435 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel Eduardo Campese). Dalle evidenze acquisite con le produzioni sottoposte dalle parti emerge quindi una crisi finanziaria dell'impresa che risulta pienamente riconducibile alla nozione di insolvenza di cui al CCI. Dato l'incolmabile sbilancio patrimoniale tra risorse proprie e debiti aziendal/societari, che si registra nel caso concreto, non si ritiene risolvibile la decozione fin qui manifestatasi senza ricorrere al radicale rimedio della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli artt. 40, 49 e 121 CCI;
visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa IL S.R.L. c.f. 02184090997 con sede in Genova Via Rimassa 49/2 sc. Dx
pagina 4 di 6 NOMINA quale giudice delegato, il presidente relatore;
NOMINA curatore la dr.ssa Elisabetta VASSALLO, con studio in Genova, che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa resistente (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
FISSA per il giorno – 9 luglio 2025 ad ore 9,45 “in presenza” l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano 10^ stanza n. 12), avvertendo la società in liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentita e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AUTORIZZA
pagina 5 di 6 il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo della liquidazione;
ORDINA che la presente sentenza sia notificata alla società debitrice in liquidazione giudiziale;
nonchè comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione. AUTORIZZA fin d'ora il pagamento del campione civile e concorsuale, dell'Iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura di liquidazione invitando il curatore e depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio in data 20/03/2025
Il Presidente Est.
Dr. Roberto BRACCIALINI
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile - Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto BRACCIALINI Presidente
Dott. Pietro SPERA Giudice
Dr.ssa Cristina TABACCHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento r.g. 5 / 2025 avente ad oggetto l'apertura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (art. 49 CCI) nei confronti della parte/impresa:
IL S.R.L. con codice fiscale 02184090997
Visto il ricorso con cui il Pubblico Ministero in sede ha chiesto ai sensi dell'art. 38
CCI che venga dichiarato l'apertura di liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
Vista la documentazione allegata al ricorso;
Ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, in quanto: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art.27 CCI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale delle imprese maggiori;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi delle disposizioni sul procedimento unitario;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dal CCI per la procedibilità della domanda in esame;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art.
2.1 lett. b) CCI. pagina 1 di 6 A tale ultimo specifico riguardo, il Collegio rileva quanto segue. Il Pubblico Ministero ha richiesto apertura di liquidazione giudiziale a carico della società IL Srl adducendo a dimostrazione dello stato di insolvenza: a) Le risultanze delle indagini penali a carico degli amministratori e soci del
“gruppo PASCUCCI”, nel cui novero rientrava la società in questione, culminate nella richiesta di rinvio a giudizio in data 18.11.2022 (r.g. 6960/2020) per gravi reati finanziari e societari;
b) Il provvedimento di sequestro conservativo delle quote sociali dell'impresa ordinato dal GIP presso questo tribunale in data 19.6.2024 (r.g. 4092/22); c) La relazione del custode delle quote dr.ssa Olga RUSSO del 18.12 u.s.. L'impresa resistente contesta lo stato di insolvenza riferendo un contenuto indebitamento erariale e la presenza di un contenzioso che rende non certo il debito tributario;
e sottolineando che lo stato liquidatorio non equivale a riconoscimento dell'insolvenza. Ciò posto, va premesso che l'appartenenza di IL al novero delle
“imprese maggiori”, con soglie economiche superiori ai valori di cui all'art.
2.1 lett. d) CCI, è dimostrato dai bilanci depositati e in particolare da quello dell'esercizio 2022, che evidenzia ricavi prossimi a 428 mila euro. Quanto alla consistenza del debito erariale, è vero che una parte di esso – come consta dalla certificazione di cui all'art. 367 CCI – è oggetto di contestazione e attualmente pendono i contenziosi di accertamento presso la giurisdizione speciale (debito in via di accertamento: euro 152 mila circa). Dalla stessa certificazione, si apprende però che una porzione di consistenza superiore (153 mila euro) è già acquisito, in termini di credito consolidato, sotto forma di cartelle esattoriali emesse. Tale apprezzabile debito va letto alla luce del sostanziale stato di inattività dell'impresa, la quale, pur figurando quale “impresa attiva” nella visura camerale, ha di fatto cessato ogni attività economica da almeno un biennio, come reso palese dal bilancio di esercizio a zero, per le componenti reddituali attive, nel 2023, come da seguente visualizzazione e come meglio precisato dalla dr.ssa RUSSO a pag. 3 della II Relazione in atti:
pagina 2 di 6 Lo scenario economico per il primo scorcio del 2025 è ancora meno tranquillizzante, in quanto non si registrano operazioni attive e anche le voci a debito confermano la stasi dell'impresa:
L'esercizio 2024, per parte sua, si è chiuso con una perdita di 49 mila euro che non risulta sanata dai soci;
né le relazioni societarie e difese processuali depositate prendono posizione sul più significativo problema gestionale di IL rispetto all'indebitamento pregresso. Si deve porre attenzione specifica, infatti, sull'indebitamento infragruppo: oggetto di puntuale disamina nella Relazione del 18.12.2024 (pagg. 6 e ss.), cui si rinvia. Come riferito dal custode delle quote sociali, IL era stata concepita come società operativa verso la quale dirottare importanti cespiti e risorse di altre imprese del gruppo, che gravitavano intorno alla famiglia pagina 3 di 6 PASCUCCI, per proseguire le attività costruttive e di movimentazione. Fatto sta, tuttavia, che tali trasferimenti non sono stati seguiti dai corrispondenti riconoscimenti dei corrispettivi previsti negli atti di trasferimento, determinando in tal modo la crescita dell'indebitamento aziendale;
e gli stessi cespiti attivi destano sospetto quanto alle valorizzazioni prospettate nei bilanci aziendali, considerate le diverse indicazioni economiche relative ad essi contenute nei bilanci delle cedenti e della cessionaria. In questo contesto, considerato l'esaurimento dell'attività economica propria, quale evidente conseguenza delle vicende penali riassunte nella richiesta di rinvio a giudizio, riesce impossibile immaginare che con i proventi dell'attività tipica e con altre risorse, di non agevole e breve liquidazione, sia possibile onorare il debito erariale e societario documentato negli atti depositati dal P.M.
a sostegno della sua richiesta, senza procedere alla liquidazione giudiziale;
tenuto conto, in particolare, che vi sono debiti verso la collegata FRAGRECA per 255 mila euro e verso OS di 941 mila euro, con un patrimonio negativo di IL per circa 54 mila euro. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando si versa in stato di liquidazione., “… la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (v , Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2022, n. 30435 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel Eduardo Campese). Dalle evidenze acquisite con le produzioni sottoposte dalle parti emerge quindi una crisi finanziaria dell'impresa che risulta pienamente riconducibile alla nozione di insolvenza di cui al CCI. Dato l'incolmabile sbilancio patrimoniale tra risorse proprie e debiti aziendal/societari, che si registra nel caso concreto, non si ritiene risolvibile la decozione fin qui manifestatasi senza ricorrere al radicale rimedio della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli artt. 40, 49 e 121 CCI;
visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa IL S.R.L. c.f. 02184090997 con sede in Genova Via Rimassa 49/2 sc. Dx
pagina 4 di 6 NOMINA quale giudice delegato, il presidente relatore;
NOMINA curatore la dr.ssa Elisabetta VASSALLO, con studio in Genova, che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa resistente (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
FISSA per il giorno – 9 luglio 2025 ad ore 9,45 “in presenza” l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano 10^ stanza n. 12), avvertendo la società in liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentita e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AUTORIZZA
pagina 5 di 6 il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo della liquidazione;
ORDINA che la presente sentenza sia notificata alla società debitrice in liquidazione giudiziale;
nonchè comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione. AUTORIZZA fin d'ora il pagamento del campione civile e concorsuale, dell'Iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura di liquidazione invitando il curatore e depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio in data 20/03/2025
Il Presidente Est.
Dr. Roberto BRACCIALINI
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