TAR
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00652/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00245 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00652/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Afrune, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Aleardi, 19;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Cremona, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Cremona prot. -OMISSIS-del 29.10.2024, pratica
Div. Imm. Cat.A.12/2024/aa n.498, con il quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente N. 00652/2025 REG.RIC.
di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ES ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'interessato, nato in [...] l'[...], era titolare di un permesso di soggiorno per minore età con scadenza il 10.12.2023, cioè il giorno prima del raggiungimento della maggiore età.
Il 28.10.2023 egli ne ha chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato.
Il 3.10.2024 la Questura di Cremona gli ha comunicato il preavviso di rigetto e poi, non avendo ricevuto riscontro, ha rigettato l'istanza con provvedimento emesso in data
28.10.2024 e notificato in data 9.4.2025, perché non era stata avanzata alcuna richiesta di parere ex art. 32 d.lgs. 286/1998 (come emerso dalla comunicazione del 23.7.2024 della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del
Ministero del Lavoro), e perché il ricorrente non aveva dimostrato “di essere stato affidato tramite provvedimento del competente Tribunale per i minorenni a un parente entro il 4° grado o ad altro tutore dallo stesso designato”.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con ricorso notificato e depositato il
28.5.2025.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti. N. 00652/2025 REG.RIC.
Questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 231 del
27.6.2025, non appellata.
Da allora le parti non hanno svolto difese scritte e, all'udienza pubblica del 28.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorrente, premesso che l'art. 32, comma 1, d.lgs. 286/1998 considera due differenti ipotesi, ovvero quella nella quale a richiedere la conversione del permesso di soggiorno sia uno straniero destinatario di un provvedimento di affido o sottoposto a tutela, e quella in cui invece il permesso venga richiesto da uno straniero ammesso a progetti di integrazione sociale o civile, afferma di rientrare nella seconda ipotesi, in quanto sarebbe stato affidato dal Tribunale per i Minorenni di Brescia al sig. IM
ME, ai sensi dell'art. 2 l. 184/1983.
2.- In realtà egli ha documentato in giudizio di essere stato sottoposto a tutela con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Brescia del 28.9.2022, con cui è stato nominato suo tutore lo zio IM ME, il quale ha prestato giuramento, venendo così immesso nell'ufficio, in data 13.10.2022, dunque prima dell'istanza di conversione del permesso. Non vi è stato quindi un affidamento ai sensi dell'art. 2 l.
184/1983, ma una tutela ai sensi dell'art. 343 c.c.
Tuttavia l'apertura della tutela a favore del ricorrente non è stata rappresentata né tantomeno documentata alla Questura nel corso del procedimento, e per tale ragione la censura è infondata.
È infatti onere dell'interessato comunicare e dimostrare all'Amministrazione la sussistenza dei presupposti per il provvedimento richiesto e, qualora non lo faccia, egli non può poi pretendere che il provvedimento venga considerato illegittimo e annullato per non avere considerato quei presupposti. N. 00652/2025 REG.RIC.
Né sussiste un obbligo per l'Amministrazione, una volta ricevuta tardivamente la documentazione che mancava, di revocare il provvedimento in precedenza legittimamente emesso e di sostituirlo con uno diverso che tenga conto della predetta documentazione: la decisione di procedere al riesame in autotutela è infatti discrezionale e non obbligata.
Del resto, diversamente opinando, da un lato subirebbe una notevole dequotazione il principio di autoresponsabilità – valorizzato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2014 e più di recente, tra le altre, da Cons. Stato, sez. III, 26.2.2016, n. 796, per affermare che
è onere dell'interessato presentare nel procedimento entro i termini la documentazione richiesta – perché gli interessati sarebbero disincentivati a presentare tempestivamente all'Amministrazione la documentazione occorrente se potessero confidare che, a fronte di una presentazione tardiva, il provvedimento emesso possa essere ritenuto illegittimo ex post e quindi possa essere annullato; dall'altro lato, l'esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità) dell'azione amministrativa – anch'essa valorizzata dalla pronunce sopra citate – risulterebbe frustrata, perché i tempi dell'Amministrazione verrebbero indebitamente condizionati dagli ingiustificati ritardi degli interessati nel fornire la documentazione necessaria al procedimento.
3.- Quanto poi all'assenza del parere positivo della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro, il ricorrente cita Cons. Stato, sez. III, 9.9.2022 n. 7875, secondo la quale, in mancanza del parere, la Questura sarebbe libera di effettuare una valutazione discrezionale sulla possibilità di accogliere la domanda di conversione del permesso.
Sostiene inoltre che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in materia di immigrazione, ha affermato la necessità di tenere conto delle sopravvenienze, nell'ottica di un giudizio sul rapporto anziché sull'atto.
4.- Nemmeno questa censura è fondata. N. 00652/2025 REG.RIC.
4.1.- Come accade non di rado nei ricorsi in materia, l'art. 32, comma 1-bis, d.lgs.
286/1998 non viene citato nel testo attualmente vigente.
La legge n. 47/2017 (art. 13) aveva inserito alla fine di tale comma la previsione per cui “il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.
Questi due periodi sono stati poi soppressi dall'art. 1, comma 1, lett. n-bis, d.l.
113/2018, convertito con modificazioni nella legge 132/2018, e quindi reintrodotti dall'art. 1, comma 1, lett. h, d.l. 130/2020, convertito con modificazioni nella legge
173/2020.
Infine i due periodi sono stati nuovamente eliminati dall'art. 4-bis, comma 1, d.l.
20/2023, convertito con modificazioni dalla legge 50/2023 (la modifica è stata apportata con la legge di conversione, del 5 maggio): ciò è indicativo della “voluntas legis di consentire alle Questure di denegare la conversione in assenza di parere favorevole, se non addirittura di imporre loro tale diniego come atto conseguentemente dovuto, senza onerarle di svolgere alcuna ulteriore valutazione in concreto” (v. la sentenza di questa Sezione n. 477 del 29.5.2025).
4.2.- Nel caso di specie la domanda di conversione è stata presentata il 28.10.2023, cioè dopo l'entrata in vigore della legge 50/2023: pertanto, per il rilascio del permesso per lavoro in favore del ricorrente, era proprio necessario il parere dell'ex Comitato per i minori stranieri (ora, ai sensi del d.P.R. 27.12.2023 n. 231, del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione), senza possibilità di applicare la disciplina del silenzio assenso di cui all'art. 20 l. 241/1990.
4.3.- Era onere del ricorrente richiedere tale parere, come si evince dall'art. 14 bis del d.P.R. 394/1999 (cfr. le ordinanze di questa Sezione nn. 226, 127 e 83/2025): tale disposizione infatti prevede che la richiesta di parere sia corredata da documenti che N. 00652/2025 REG.RIC.
sono in possesso del solo interessato, e non dell'Amministrazione, in particolare la
“documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall'interessato durante la minore età e quello eventualmente da realizzare successivamente”.
Conferma si trae dalla vicenda in esame, nella quale la Questura di Cremona, in data
3.6.2024, ha chiesto alla Direzione generale de qua di esprimere il parere in questione, precisando che “Questo Ufficio sconosce il programma svolto dallo straniero in merito alle attività di integrazione sociale presso la struttura a cui fu affidato”, e la
Direzione generale le ha risposto in data 23.7.2024 che non le era stata formalizzata alcuna richiesta di parere (tale risposta è richiamata nel provvedimento impugnato).
Il ricorrente dunque non si è attivato per chiedere il parere in questione, come invece aveva l'onere di fare, e il parere non è stato emesso.
5.- Riepilogando, il ricorrente non ha rappresentato e documentato alla Questura di essere stato sottoposto a tutela, e comunque difetta il necessario parere positivo della
Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro: per tali ragioni il ricorso è infondato e va respinto.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile N. 00652/2025 REG.RIC.
2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il sig. IM ME.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO GA, Presidente
ES ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ES ED LO GA
IL SEGRETARIO N. 00652/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00245 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00652/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Afrune, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Aleardi, 19;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Cremona, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Cremona prot. -OMISSIS-del 29.10.2024, pratica
Div. Imm. Cat.A.12/2024/aa n.498, con il quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente N. 00652/2025 REG.RIC.
di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ES ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'interessato, nato in [...] l'[...], era titolare di un permesso di soggiorno per minore età con scadenza il 10.12.2023, cioè il giorno prima del raggiungimento della maggiore età.
Il 28.10.2023 egli ne ha chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato.
Il 3.10.2024 la Questura di Cremona gli ha comunicato il preavviso di rigetto e poi, non avendo ricevuto riscontro, ha rigettato l'istanza con provvedimento emesso in data
28.10.2024 e notificato in data 9.4.2025, perché non era stata avanzata alcuna richiesta di parere ex art. 32 d.lgs. 286/1998 (come emerso dalla comunicazione del 23.7.2024 della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del
Ministero del Lavoro), e perché il ricorrente non aveva dimostrato “di essere stato affidato tramite provvedimento del competente Tribunale per i minorenni a un parente entro il 4° grado o ad altro tutore dallo stesso designato”.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con ricorso notificato e depositato il
28.5.2025.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti. N. 00652/2025 REG.RIC.
Questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 231 del
27.6.2025, non appellata.
Da allora le parti non hanno svolto difese scritte e, all'udienza pubblica del 28.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorrente, premesso che l'art. 32, comma 1, d.lgs. 286/1998 considera due differenti ipotesi, ovvero quella nella quale a richiedere la conversione del permesso di soggiorno sia uno straniero destinatario di un provvedimento di affido o sottoposto a tutela, e quella in cui invece il permesso venga richiesto da uno straniero ammesso a progetti di integrazione sociale o civile, afferma di rientrare nella seconda ipotesi, in quanto sarebbe stato affidato dal Tribunale per i Minorenni di Brescia al sig. IM
ME, ai sensi dell'art. 2 l. 184/1983.
2.- In realtà egli ha documentato in giudizio di essere stato sottoposto a tutela con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Brescia del 28.9.2022, con cui è stato nominato suo tutore lo zio IM ME, il quale ha prestato giuramento, venendo così immesso nell'ufficio, in data 13.10.2022, dunque prima dell'istanza di conversione del permesso. Non vi è stato quindi un affidamento ai sensi dell'art. 2 l.
184/1983, ma una tutela ai sensi dell'art. 343 c.c.
Tuttavia l'apertura della tutela a favore del ricorrente non è stata rappresentata né tantomeno documentata alla Questura nel corso del procedimento, e per tale ragione la censura è infondata.
È infatti onere dell'interessato comunicare e dimostrare all'Amministrazione la sussistenza dei presupposti per il provvedimento richiesto e, qualora non lo faccia, egli non può poi pretendere che il provvedimento venga considerato illegittimo e annullato per non avere considerato quei presupposti. N. 00652/2025 REG.RIC.
Né sussiste un obbligo per l'Amministrazione, una volta ricevuta tardivamente la documentazione che mancava, di revocare il provvedimento in precedenza legittimamente emesso e di sostituirlo con uno diverso che tenga conto della predetta documentazione: la decisione di procedere al riesame in autotutela è infatti discrezionale e non obbligata.
Del resto, diversamente opinando, da un lato subirebbe una notevole dequotazione il principio di autoresponsabilità – valorizzato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2014 e più di recente, tra le altre, da Cons. Stato, sez. III, 26.2.2016, n. 796, per affermare che
è onere dell'interessato presentare nel procedimento entro i termini la documentazione richiesta – perché gli interessati sarebbero disincentivati a presentare tempestivamente all'Amministrazione la documentazione occorrente se potessero confidare che, a fronte di una presentazione tardiva, il provvedimento emesso possa essere ritenuto illegittimo ex post e quindi possa essere annullato; dall'altro lato, l'esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità) dell'azione amministrativa – anch'essa valorizzata dalla pronunce sopra citate – risulterebbe frustrata, perché i tempi dell'Amministrazione verrebbero indebitamente condizionati dagli ingiustificati ritardi degli interessati nel fornire la documentazione necessaria al procedimento.
3.- Quanto poi all'assenza del parere positivo della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro, il ricorrente cita Cons. Stato, sez. III, 9.9.2022 n. 7875, secondo la quale, in mancanza del parere, la Questura sarebbe libera di effettuare una valutazione discrezionale sulla possibilità di accogliere la domanda di conversione del permesso.
Sostiene inoltre che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in materia di immigrazione, ha affermato la necessità di tenere conto delle sopravvenienze, nell'ottica di un giudizio sul rapporto anziché sull'atto.
4.- Nemmeno questa censura è fondata. N. 00652/2025 REG.RIC.
4.1.- Come accade non di rado nei ricorsi in materia, l'art. 32, comma 1-bis, d.lgs.
286/1998 non viene citato nel testo attualmente vigente.
La legge n. 47/2017 (art. 13) aveva inserito alla fine di tale comma la previsione per cui “il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.
Questi due periodi sono stati poi soppressi dall'art. 1, comma 1, lett. n-bis, d.l.
113/2018, convertito con modificazioni nella legge 132/2018, e quindi reintrodotti dall'art. 1, comma 1, lett. h, d.l. 130/2020, convertito con modificazioni nella legge
173/2020.
Infine i due periodi sono stati nuovamente eliminati dall'art. 4-bis, comma 1, d.l.
20/2023, convertito con modificazioni dalla legge 50/2023 (la modifica è stata apportata con la legge di conversione, del 5 maggio): ciò è indicativo della “voluntas legis di consentire alle Questure di denegare la conversione in assenza di parere favorevole, se non addirittura di imporre loro tale diniego come atto conseguentemente dovuto, senza onerarle di svolgere alcuna ulteriore valutazione in concreto” (v. la sentenza di questa Sezione n. 477 del 29.5.2025).
4.2.- Nel caso di specie la domanda di conversione è stata presentata il 28.10.2023, cioè dopo l'entrata in vigore della legge 50/2023: pertanto, per il rilascio del permesso per lavoro in favore del ricorrente, era proprio necessario il parere dell'ex Comitato per i minori stranieri (ora, ai sensi del d.P.R. 27.12.2023 n. 231, del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione), senza possibilità di applicare la disciplina del silenzio assenso di cui all'art. 20 l. 241/1990.
4.3.- Era onere del ricorrente richiedere tale parere, come si evince dall'art. 14 bis del d.P.R. 394/1999 (cfr. le ordinanze di questa Sezione nn. 226, 127 e 83/2025): tale disposizione infatti prevede che la richiesta di parere sia corredata da documenti che N. 00652/2025 REG.RIC.
sono in possesso del solo interessato, e non dell'Amministrazione, in particolare la
“documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall'interessato durante la minore età e quello eventualmente da realizzare successivamente”.
Conferma si trae dalla vicenda in esame, nella quale la Questura di Cremona, in data
3.6.2024, ha chiesto alla Direzione generale de qua di esprimere il parere in questione, precisando che “Questo Ufficio sconosce il programma svolto dallo straniero in merito alle attività di integrazione sociale presso la struttura a cui fu affidato”, e la
Direzione generale le ha risposto in data 23.7.2024 che non le era stata formalizzata alcuna richiesta di parere (tale risposta è richiamata nel provvedimento impugnato).
Il ricorrente dunque non si è attivato per chiedere il parere in questione, come invece aveva l'onere di fare, e il parere non è stato emesso.
5.- Riepilogando, il ricorrente non ha rappresentato e documentato alla Questura di essere stato sottoposto a tutela, e comunque difetta il necessario parere positivo della
Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro: per tali ragioni il ricorso è infondato e va respinto.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile N. 00652/2025 REG.RIC.
2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il sig. IM ME.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO GA, Presidente
ES ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ES ED LO GA
IL SEGRETARIO N. 00652/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.