TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 245
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata dimostrazione della sussistenza dei presupposti per la conversione del permesso di soggiorno

    Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 343 c.c. e non ad affidamento ai sensi dell'art. 2 l. 184/1983. Inoltre, ha statuito che l'apertura della tutela non era stata comunicata né documentata alla Questura nel corso del procedimento, e che non sussiste un obbligo per l'Amministrazione di riesaminare il provvedimento in autotutela a fronte di una presentazione tardiva della documentazione.

  • Rigettato
    Assenza del parere della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

    Il Tribunale ha chiarito che, alla luce della normativa vigente (art. 4-bis, comma 1, d.l. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge 50/2023), era necessario il parere positivo della Direzione generale per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Ha inoltre sottolineato che era onere del ricorrente richiedere tale parere, corredandolo della documentazione necessaria, cosa che non è avvenuta. La Questura ha richiesto il parere, ma la Direzione generale ha risposto che non era stata formalizzata alcuna richiesta da parte dell'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 245
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 245
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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