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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 7926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7926 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 15433/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVLE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 15433/2024 del Ruolo Generale Affari contenziosi, definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ult. co., e vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ELVIRI GUIDO
- ATTRICE
E in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. Dott.ssa Controparte_2
- CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, regolarmente notificato a controparte con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la
[...]
ha vocato in giudizio il Parte_2 Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t. Dott.ssa
[...] CP_2
per sentirlo condannare all'obbligo di comunicare le generalità e le
[...] quote millesimali di proprietà dei singoli condomini inadempienti rispetto al credito vantato dal ricorrente, con condanna, altresì, a versare alla società istante la somma di euro 100,00 per ogni giorni di ritardo.
In particole, deduceva: di essere creditore nei confronti del Controparte_4 pari ad € 3.100,00, di cui € 1.800,00 per sorta capitale ed € 1.300,00 per
[...] competenze di lite, in virtù della sentenza n° 36792/2022 del 14.10.2022, depositata in cancelleria in data 25.10.2022, dalla Dott.ssa D'Angelo Raffaella dell'Ufficio del Giudice di Pace di che detta sentenza veniva notificata in CP_1 data 26.06.2023, unitamente ad atto di precetto per € 3.601,25, di cui € 19.35 per spese notifica, all'amministratore; che con mail del 03.01.2024 rimasta priva di riscontro, la ricorrente richiedeva all'amministratore del condominio di voler comunicare ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. le generalità e le quote millesimali di proprietà dei singoli condomini inadempienti rispetto al credito vantato dalla società attrice.
Tanto premesso chiedeva al Tribunale di “- Condannare il Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t. Dott.ssa
[...] Controparte_2 dom.ta per la carica in EL (NA) alla Via Circumvallazione Esterna n°20/A – Parco
Prima Casa – Scala D/1, a consegnare alla ricorrente , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. Geom. la seguente documentazione: 1) copia tabelle millesimali del Parte_1 fabbricato;
2) elenco completo di tutti i condomini con relativi dati anagrafici ed indirizzi;
3) riparto straordinario delle somme dovute dal condominio in virtù del precetto di € 3.601,25, notificato in data 26.06.2023, comprensive di spese successive, così come indicate in precetto;
- Condannare il , in solido con l'amministratore p.t. Controparte_3
Dott.ssa al pagamento ex art. 614 bis, di una somma di danaro pari Controparte_2 ad € 100,00 giornaliera (o a quella diversa che l'Ill.mo Magistrato riterrà di giustizia) per ogni giorno di ritardo rispetto alla consegna della suindicata documentazione con decorrenza così come determinata dal Magistrato;
- Condannare il , Controparte_3 in solido con l'Amministratore p.t. Dott.ssa dom.ta per la carica in Controparte_2
EL (NA) alla Via Circumvallazione Esterna n°20/A – Parco Prima Casa – Scala
D/1, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con maggiorazione di legge per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.”
- 2 -
Il , ritualmente citato in giudizio, non si è costituito sicchè il CP_3 processo è continuato nella sua contumacia.
Il Tribunale osserva.
Costituisce principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudice ritiene di aderire, che l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte dell'articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, e conseguente legittimazione passiva, deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio.
In particolare, “Il contratto di amministrazione condominiale è un contratto tipico, non riconducibile alla prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 1129 c.c. e 1131 c.c. e, solo in via residuale, dalle norme sul mandato, atteso che l'esercizio di tale attività non è subordinata, come richiesto dall'art. 2229 c.c., all'iscrizione in apposito albo o elenco;
in seguito all'entrata in vigore dell'art. 71-bis disp. att. c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012,
l'esercizio dell'attività di amministratore del condominio è subordinata al possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità. Tale contratto rientra nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L. 14 gennaio 2013, n.
4. Sempre la dottrina ha evidenziato come l'amministratore di condominio non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condòmini, ma talora addirittura in contrasto con essi. A titolo esemplificativo, si richiama l'art. 1129, comma 9 c.c., il quale stabilisce che - salva l'espressa dispensa assembleare - l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso;
analogamente, l'art. 1131 c.c. dispone che l'amministratore può agire in giudizio contro i condòmini e contro i terzi. In tale quadro normativo si pone l'art. 63 disp. att. c.c., che autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino - quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale - i dati dei condòmini morosi. Tale obbligo esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata
- 3 -
all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione. L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi. Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana. Il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni. Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al con riferimento alla comunicazione dei nominativi dei CP_3 condomini morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio. Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona CP_3 dell'amministratore. Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del e la conseguente CP_3 condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio.”
( Sentenza n. 1002 del 15/01/2025 (Rv. 673482 - 01).
Seguendo l'orientamento della Suprema Corte, a cui si aderisce condividendone le argomentazioni, ritiene il Tribunale che la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio come, invece, è accaduto nella specie, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore in proprio.
Trattasi di obbligo – quello di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) - che spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con
- 4 -
i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma
2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.
Ne consegue, che va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del convenuto in ordine alla domanda proposta da CP_3 Parte_1 [...]
volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i Pt_1 dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c..
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in considerazione della contumacia del
. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 15433/2024, disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia del , in Controparte_3 persona dell'amministratore p.t.;
2) dichiara la carenza di legittimazione passiva del convenuto in CP_3 ordine alla domanda proposta;
3) non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Napoli, 12 settembre 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVLE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 15433/2024 del Ruolo Generale Affari contenziosi, definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ult. co., e vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ELVIRI GUIDO
- ATTRICE
E in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. Dott.ssa Controparte_2
- CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, regolarmente notificato a controparte con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la
[...]
ha vocato in giudizio il Parte_2 Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t. Dott.ssa
[...] CP_2
per sentirlo condannare all'obbligo di comunicare le generalità e le
[...] quote millesimali di proprietà dei singoli condomini inadempienti rispetto al credito vantato dal ricorrente, con condanna, altresì, a versare alla società istante la somma di euro 100,00 per ogni giorni di ritardo.
In particole, deduceva: di essere creditore nei confronti del Controparte_4 pari ad € 3.100,00, di cui € 1.800,00 per sorta capitale ed € 1.300,00 per
[...] competenze di lite, in virtù della sentenza n° 36792/2022 del 14.10.2022, depositata in cancelleria in data 25.10.2022, dalla Dott.ssa D'Angelo Raffaella dell'Ufficio del Giudice di Pace di che detta sentenza veniva notificata in CP_1 data 26.06.2023, unitamente ad atto di precetto per € 3.601,25, di cui € 19.35 per spese notifica, all'amministratore; che con mail del 03.01.2024 rimasta priva di riscontro, la ricorrente richiedeva all'amministratore del condominio di voler comunicare ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. le generalità e le quote millesimali di proprietà dei singoli condomini inadempienti rispetto al credito vantato dalla società attrice.
Tanto premesso chiedeva al Tribunale di “- Condannare il Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t. Dott.ssa
[...] Controparte_2 dom.ta per la carica in EL (NA) alla Via Circumvallazione Esterna n°20/A – Parco
Prima Casa – Scala D/1, a consegnare alla ricorrente , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. Geom. la seguente documentazione: 1) copia tabelle millesimali del Parte_1 fabbricato;
2) elenco completo di tutti i condomini con relativi dati anagrafici ed indirizzi;
3) riparto straordinario delle somme dovute dal condominio in virtù del precetto di € 3.601,25, notificato in data 26.06.2023, comprensive di spese successive, così come indicate in precetto;
- Condannare il , in solido con l'amministratore p.t. Controparte_3
Dott.ssa al pagamento ex art. 614 bis, di una somma di danaro pari Controparte_2 ad € 100,00 giornaliera (o a quella diversa che l'Ill.mo Magistrato riterrà di giustizia) per ogni giorno di ritardo rispetto alla consegna della suindicata documentazione con decorrenza così come determinata dal Magistrato;
- Condannare il , Controparte_3 in solido con l'Amministratore p.t. Dott.ssa dom.ta per la carica in Controparte_2
EL (NA) alla Via Circumvallazione Esterna n°20/A – Parco Prima Casa – Scala
D/1, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con maggiorazione di legge per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.”
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Il , ritualmente citato in giudizio, non si è costituito sicchè il CP_3 processo è continuato nella sua contumacia.
Il Tribunale osserva.
Costituisce principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudice ritiene di aderire, che l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte dell'articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, e conseguente legittimazione passiva, deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio.
In particolare, “Il contratto di amministrazione condominiale è un contratto tipico, non riconducibile alla prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 1129 c.c. e 1131 c.c. e, solo in via residuale, dalle norme sul mandato, atteso che l'esercizio di tale attività non è subordinata, come richiesto dall'art. 2229 c.c., all'iscrizione in apposito albo o elenco;
in seguito all'entrata in vigore dell'art. 71-bis disp. att. c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012,
l'esercizio dell'attività di amministratore del condominio è subordinata al possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità. Tale contratto rientra nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L. 14 gennaio 2013, n.
4. Sempre la dottrina ha evidenziato come l'amministratore di condominio non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condòmini, ma talora addirittura in contrasto con essi. A titolo esemplificativo, si richiama l'art. 1129, comma 9 c.c., il quale stabilisce che - salva l'espressa dispensa assembleare - l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso;
analogamente, l'art. 1131 c.c. dispone che l'amministratore può agire in giudizio contro i condòmini e contro i terzi. In tale quadro normativo si pone l'art. 63 disp. att. c.c., che autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino - quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale - i dati dei condòmini morosi. Tale obbligo esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata
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all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione. L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi. Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana. Il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni. Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al con riferimento alla comunicazione dei nominativi dei CP_3 condomini morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio. Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona CP_3 dell'amministratore. Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del e la conseguente CP_3 condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio.”
( Sentenza n. 1002 del 15/01/2025 (Rv. 673482 - 01).
Seguendo l'orientamento della Suprema Corte, a cui si aderisce condividendone le argomentazioni, ritiene il Tribunale che la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio come, invece, è accaduto nella specie, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore in proprio.
Trattasi di obbligo – quello di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) - che spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con
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i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma
2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.
Ne consegue, che va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del convenuto in ordine alla domanda proposta da CP_3 Parte_1 [...]
volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i Pt_1 dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c..
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in considerazione della contumacia del
. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 15433/2024, disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia del , in Controparte_3 persona dell'amministratore p.t.;
2) dichiara la carenza di legittimazione passiva del convenuto in CP_3 ordine alla domanda proposta;
3) non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Napoli, 12 settembre 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
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