Articolo 58 bis del Codice di procedura civile
Articolo 64Articolo 66
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1 novembre 2022
Art. 58-bis.
(( (Ufficio per il processo). )) ((L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale)) .
Entrata in vigore il 1 novembre 2022
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