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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7078 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sez. FAMIGLIA, PERSONE e IMMIGRAZIONE
nel procedimento di appello N.R.G. 1228/2025, riservato in decisione all'udienza dell'3-7-2025 tenutasi con modalità cartolari e vertente:
TRA
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro CodiceFiscale_1 lematicamente al ricorso di primo grado, presso il cui studio lo stesso è elettivamente domiciliato in Roma alla Via Barnaba Tortolini, 30.
E
, in persona del Ministro p.t. – Appellato, non Controparte_1 costituito.
Fatto e diritto
Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27/02/2025, depositata il 28/02/2025, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di cittadino egiziano, volto ad Parte_1
Roma del 10/03/2023 di rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
il Tribunale ha compensato integralmente le spese tra le parti. con atto di citazione ha proposto Parte_1 erito per l'udienza del 3-7-2025 convenendo in giudizio la Questura di Roma, in persona del Questore p.t., che non si è costituita in giudizio e pertanto deve essere dichiarata contumace. Con l'atto di appello ha chiesto, in Parte_1 riforma della impugna fusione in suo favore delle spese del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Roma, insistendo per la condanna dell'odierno appellato al pagamento delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale. Con atto in data 12/06/2025, il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento della impugnazione. Orbene, l'art. 91 c.p.c. sancisce il principio generale per cui la condanna alle spese è posta a carico della parte soccombente, tuttavia, in deroga a tale disposizione, l'articolo 92 c.p.c. (come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 - qui applicabile ratione temporis - e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale) stabilisce che la compensazione può avvenire solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso di specie, il Tribunale, compensando integralmente le spese “per particolarità della vicenda”, non ha adeguatamente motivato la singolarità del caso concreto, né tantomeno esplicitato le “gravi ed eccezionali ragioni” per cui si possa ritenere giustificabile siffatta decisione (Cass. civ., Sez. V, Ord. n. 1950/2022), non rientrando nei casi di cui all'art. 92 c.p.c. In tal senso, vista la disciplina vigente in materia di spese di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., questa Corte ritiene che le deduzioni di parte appellante possano ritenersi valide e condivisibili e che, stante la totale soccombenza di parte appellata questa debba necessariamente essere gravata delle spese del primo grado di giudizio come anche del presente gravame, in parziale riforma della impugnata sentenza (fermo infatti restando il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale così come disposto dal Tribunale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del
, in persona del Ministro p.t. e della Controparte_1 Controparte_2 in persona del Questore p.t., così provvede:
1. in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma del 27-02-2025, confermata nel resto, condanna l'Amministrazione appellante, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di lite per il procedimento di primo grado, che liquida in € 2.906, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Alessandro Ferrara, anticipatario.
2. condanna l'Amministrazione appellante, in persona del p.t., al CP_3 pagamento delle spese di lite per il presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Alessandro Ferrara, anticipatario.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Roma, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA UL SO RO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sez. FAMIGLIA, PERSONE e IMMIGRAZIONE
nel procedimento di appello N.R.G. 1228/2025, riservato in decisione all'udienza dell'3-7-2025 tenutasi con modalità cartolari e vertente:
TRA
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro CodiceFiscale_1 lematicamente al ricorso di primo grado, presso il cui studio lo stesso è elettivamente domiciliato in Roma alla Via Barnaba Tortolini, 30.
E
, in persona del Ministro p.t. – Appellato, non Controparte_1 costituito.
Fatto e diritto
Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27/02/2025, depositata il 28/02/2025, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso di cittadino egiziano, volto ad Parte_1
Roma del 10/03/2023 di rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
il Tribunale ha compensato integralmente le spese tra le parti. con atto di citazione ha proposto Parte_1 erito per l'udienza del 3-7-2025 convenendo in giudizio la Questura di Roma, in persona del Questore p.t., che non si è costituita in giudizio e pertanto deve essere dichiarata contumace. Con l'atto di appello ha chiesto, in Parte_1 riforma della impugna fusione in suo favore delle spese del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Roma, insistendo per la condanna dell'odierno appellato al pagamento delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale. Con atto in data 12/06/2025, il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento della impugnazione. Orbene, l'art. 91 c.p.c. sancisce il principio generale per cui la condanna alle spese è posta a carico della parte soccombente, tuttavia, in deroga a tale disposizione, l'articolo 92 c.p.c. (come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 - qui applicabile ratione temporis - e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale) stabilisce che la compensazione può avvenire solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso di specie, il Tribunale, compensando integralmente le spese “per particolarità della vicenda”, non ha adeguatamente motivato la singolarità del caso concreto, né tantomeno esplicitato le “gravi ed eccezionali ragioni” per cui si possa ritenere giustificabile siffatta decisione (Cass. civ., Sez. V, Ord. n. 1950/2022), non rientrando nei casi di cui all'art. 92 c.p.c. In tal senso, vista la disciplina vigente in materia di spese di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., questa Corte ritiene che le deduzioni di parte appellante possano ritenersi valide e condivisibili e che, stante la totale soccombenza di parte appellata questa debba necessariamente essere gravata delle spese del primo grado di giudizio come anche del presente gravame, in parziale riforma della impugnata sentenza (fermo infatti restando il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale così come disposto dal Tribunale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del
, in persona del Ministro p.t. e della Controparte_1 Controparte_2 in persona del Questore p.t., così provvede:
1. in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma del 27-02-2025, confermata nel resto, condanna l'Amministrazione appellante, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di lite per il procedimento di primo grado, che liquida in € 2.906, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Alessandro Ferrara, anticipatario.
2. condanna l'Amministrazione appellante, in persona del p.t., al CP_3 pagamento delle spese di lite per il presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Alessandro Ferrara, anticipatario.
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Il Consigliere estensore Il Presidente
MA UL SO RO
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