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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/07/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 15.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 141/2021 promossa da:
nato a [...] l'[...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
- resistente-contumace-
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.01.2021 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricolo e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta Cusmà
Piccione rosario per 102 giornate, esponeva che, con nota del 4.5.2020 notificata in data nettamente CP_ successiva, l' gli comunicava che, nell'anno 2015 gli erano stati corrisposti € 2.173,25 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, non si costituiva. CP_2
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' essendovi in atti la prova della notifica del CP_2 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza nei termini di legge.
A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dal ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' rimasto contumace, non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore. E' pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 c.c., incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore e della complessità del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato del 4.5.2020 ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali CP_2 somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della CP_2 parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.886,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 15.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 15.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 141/2021 promossa da:
nato a [...] l'[...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
- resistente-contumace-
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.01.2021 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricolo e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta Cusmà
Piccione rosario per 102 giornate, esponeva che, con nota del 4.5.2020 notificata in data nettamente CP_ successiva, l' gli comunicava che, nell'anno 2015 gli erano stati corrisposti € 2.173,25 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, non si costituiva. CP_2
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' essendovi in atti la prova della notifica del CP_2 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza nei termini di legge.
A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dal ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' rimasto contumace, non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore. E' pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 c.c., incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore e della complessità del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato del 4.5.2020 ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali CP_2 somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della CP_2 parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.886,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 15.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena