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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/12/2025, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8536/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice dr.ssa Carolina Dini giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8536 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato VENTURI RICCARDO Parte_1
Ricorrente
e
AVV. MA AR, personalmente costituita
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 13/11/2025):
“- Pronunciare la revoca dell'assegno di mantenimento per stabilito Persona_1 nella sentenza di divorzio n. 18/2008 del Tribunale di Firenze;
1 - Il sig. si impegna a versare al AR MA la somma di Parte_1 euro 3.000 entro il 31.12.2025, anche in più soluzioni, a saldo e stralcio delle richieste di cui alle domande riconvenzionali formulate nel presente giudizio, assumendosi il debito nella misura indicata;
- AR MA accetta la somma a definizione delle pretese di cui alle domande riconvenzionali e pertanto rinuncia alle domande riconvenzionali formulate in comparsa;
- Spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11/07/2025, ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 18/2008, emessa dal Tribunale di
Firenze; in particolare, egli ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio
, nato il [...], stante la raggiunta maggiore età e la dedotta indipendenza Per_1 economica del medesimo.
2. Si è costituita in giudizio l'ex coniuge OL RI, la quale, nulla opponendo alla domanda del ricorrente, ha rappresentato il mancato adempimento delle statuizioni economiche previste con sentenza di divorzio, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento di quanto dovuto dal in ordine al contributo paterno non Parte_1 ancora soggetto a prescrizione.
3. All'udienza del 13/11/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato;
il Giudice delegato, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Ciò premesso, non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, le quali non sono contrarie all'ordine pubblico, essendo circostanza pacifica per le parti che il figlio abbia raggiunto la maggiore età ed ha iniziato a svolgere attività Per_1 lavorativa retribuita.
4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, così come concordato tra le parti.
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Firenze n. 18/2008, pubblicata in data
04/01/2008 nel procedimento n. r.g. 1189/2006;
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti in punto di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Persona_1
- prende atto del raggiunto accordo tra le parti sulle restanti condizioni;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice dr.ssa Carolina Dini giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8536 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato VENTURI RICCARDO Parte_1
Ricorrente
e
AVV. MA AR, personalmente costituita
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 13/11/2025):
“- Pronunciare la revoca dell'assegno di mantenimento per stabilito Persona_1 nella sentenza di divorzio n. 18/2008 del Tribunale di Firenze;
1 - Il sig. si impegna a versare al AR MA la somma di Parte_1 euro 3.000 entro il 31.12.2025, anche in più soluzioni, a saldo e stralcio delle richieste di cui alle domande riconvenzionali formulate nel presente giudizio, assumendosi il debito nella misura indicata;
- AR MA accetta la somma a definizione delle pretese di cui alle domande riconvenzionali e pertanto rinuncia alle domande riconvenzionali formulate in comparsa;
- Spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11/07/2025, ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 18/2008, emessa dal Tribunale di
Firenze; in particolare, egli ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio
, nato il [...], stante la raggiunta maggiore età e la dedotta indipendenza Per_1 economica del medesimo.
2. Si è costituita in giudizio l'ex coniuge OL RI, la quale, nulla opponendo alla domanda del ricorrente, ha rappresentato il mancato adempimento delle statuizioni economiche previste con sentenza di divorzio, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento di quanto dovuto dal in ordine al contributo paterno non Parte_1 ancora soggetto a prescrizione.
3. All'udienza del 13/11/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato;
il Giudice delegato, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Ciò premesso, non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, le quali non sono contrarie all'ordine pubblico, essendo circostanza pacifica per le parti che il figlio abbia raggiunto la maggiore età ed ha iniziato a svolgere attività Per_1 lavorativa retribuita.
4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, così come concordato tra le parti.
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Firenze n. 18/2008, pubblicata in data
04/01/2008 nel procedimento n. r.g. 1189/2006;
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti in punto di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Persona_1
- prende atto del raggiunto accordo tra le parti sulle restanti condizioni;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
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