Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478 , che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 295.900.000, pari a lire 262.307.952.500, al tasso di cambio di L. 886,475 per un dollaro, quotazione del Fondo monetario alla data del 14 marzo 1977, da versare in quattro rate annuali di uguale importo a partire dal 1979.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478 , che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 295.900.000, pari a lire 262.307.952.500, al tasso di cambio di L. 886,475 per un dollaro, quotazione del Fondo monetario alla data del 14 marzo 1977, da versare in quattro rate annuali di uguale importo a partire dal 1979.