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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/11/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3865/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3865/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente T R A
, nata a [...] allo IO (CS) il 27.06.1975, (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Rociola, elettivamente C.F._1 domiciliata come in atti Ricorrente C O N T R O
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato, elettivamente domiciliato come in atti Resistente E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Gentile, elettivamente domiciliata come in atti Resistente OGGETTO: Opposizione a sollecito di pagamento e sotteso avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.11.2019, la ricorrente ha proposto opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 03420199007718122000, notificato in data 11.10.2019, relativo all'avviso di addebito n. 33420170003472202000 (notificato in data 26.10.2017 e riguardante contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2011), con cui è stato chiesto il pagamento di complessivi € 5.453,69. Ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, Legge n. 335/1995 e ha chiesto di dichiarare nullo o annullare il sollecito di pagamento e il sotteso avviso di addebito, il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
1 Si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha eccepito: l'inammissibilità del ricorso per CP_1 carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.); la nullità del ricorso per genericità; la propria carenza di legittimazione passiva;
la tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Si è costituita tardivamente in giudizio (d'ora in avanti per brevità , Controparte_2 CP_3 eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. Preliminarmente, devono disattendersi le reciproche eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti resistenti, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nei giudizi di opposizione a cartella o ad intimazione di pagamento, è necessaria la partecipazione sia dell'ente impositore, titolare del credito, sia del concessionario della riscossione, quale soggetto che ha emesso l'atto impugnato, in quanto entrambi portatori di un interesse qualificato alla definizione della controversia (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7861/2008; Cass. civ., sez. lav., n. 21398/2004). Va, quindi, esaminata la tempestività della proposta opposizione. In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando il sollecito di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Si prospettano, infatti: un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti:
“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento); un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi e/o cartelle, tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione. Pertanto, quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40
2 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019). Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, deve evidenziarsi che l'avviso di addebito n. 33420170003472202000 risulta regolarmente notificato a mezzo raccomandata A/R in CP_ data 26.10.2017 (cfr. avviso di ricevimento in allegati . Acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata l'incontrovertibilità delle pretese creditorie in esso contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione della dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, l'inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso. Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Anche sotto tale aspetto, però, la doglianza si palesa infondata. Non risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in relazione all'avviso di addebito sotteso al sollecito. Invero, come già evidenziato, deve ribadirsi che l'avviso di addebito n. 3342017 00034722 02000 risulta regolarmente notificato a mezzo raccomandata A/R in data 26.10.2017 e che successivamente, come dedotto dalla stessa ricorrente, a tale atto è seguita, in data 11.10.2019, la notifica del sollecito pure in questa sede impugnato mentre il ricorso introduttivo è stato depositato il 06.11.2019. Pertanto, per quanto riguarda l'avviso di addebito notificato nella data sopra precisata, tenendo presente la data di notifica del sollecito di pagamento per come allegata, risulta per tabulas che non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive. A tanto consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con compensazione nei confronti dell' in ragione della mancata attivazione di azioni Controparte_2 esecutive e della condotta processuale assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede
1. RIGETTA il ricorso;
2. AN parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in CP_1
€ 1.865,00, per compensi, oltre IVA, CPA se dovute come per legge e spese generali come per legge;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e parte resistente;
Controparte_2
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 05.11.2025. Il GIUDICE del LAVORO Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3865/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente T R A
, nata a [...] allo IO (CS) il 27.06.1975, (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Rociola, elettivamente C.F._1 domiciliata come in atti Ricorrente C O N T R O
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato, elettivamente domiciliato come in atti Resistente E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Gentile, elettivamente domiciliata come in atti Resistente OGGETTO: Opposizione a sollecito di pagamento e sotteso avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.11.2019, la ricorrente ha proposto opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 03420199007718122000, notificato in data 11.10.2019, relativo all'avviso di addebito n. 33420170003472202000 (notificato in data 26.10.2017 e riguardante contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2011), con cui è stato chiesto il pagamento di complessivi € 5.453,69. Ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, Legge n. 335/1995 e ha chiesto di dichiarare nullo o annullare il sollecito di pagamento e il sotteso avviso di addebito, il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
1 Si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha eccepito: l'inammissibilità del ricorso per CP_1 carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.); la nullità del ricorso per genericità; la propria carenza di legittimazione passiva;
la tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Si è costituita tardivamente in giudizio (d'ora in avanti per brevità , Controparte_2 CP_3 eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. Preliminarmente, devono disattendersi le reciproche eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti resistenti, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nei giudizi di opposizione a cartella o ad intimazione di pagamento, è necessaria la partecipazione sia dell'ente impositore, titolare del credito, sia del concessionario della riscossione, quale soggetto che ha emesso l'atto impugnato, in quanto entrambi portatori di un interesse qualificato alla definizione della controversia (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7861/2008; Cass. civ., sez. lav., n. 21398/2004). Va, quindi, esaminata la tempestività della proposta opposizione. In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando il sollecito di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Si prospettano, infatti: un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti:
“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento); un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi e/o cartelle, tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione. Pertanto, quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40
2 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019). Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, deve evidenziarsi che l'avviso di addebito n. 33420170003472202000 risulta regolarmente notificato a mezzo raccomandata A/R in CP_ data 26.10.2017 (cfr. avviso di ricevimento in allegati . Acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata l'incontrovertibilità delle pretese creditorie in esso contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione della dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, l'inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso. Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Anche sotto tale aspetto, però, la doglianza si palesa infondata. Non risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in relazione all'avviso di addebito sotteso al sollecito. Invero, come già evidenziato, deve ribadirsi che l'avviso di addebito n. 3342017 00034722 02000 risulta regolarmente notificato a mezzo raccomandata A/R in data 26.10.2017 e che successivamente, come dedotto dalla stessa ricorrente, a tale atto è seguita, in data 11.10.2019, la notifica del sollecito pure in questa sede impugnato mentre il ricorso introduttivo è stato depositato il 06.11.2019. Pertanto, per quanto riguarda l'avviso di addebito notificato nella data sopra precisata, tenendo presente la data di notifica del sollecito di pagamento per come allegata, risulta per tabulas che non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive. A tanto consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con compensazione nei confronti dell' in ragione della mancata attivazione di azioni Controparte_2 esecutive e della condotta processuale assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede
1. RIGETTA il ricorso;
2. AN parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in CP_1
€ 1.865,00, per compensi, oltre IVA, CPA se dovute come per legge e spese generali come per legge;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e parte resistente;
Controparte_2
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 05.11.2025. Il GIUDICE del LAVORO Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
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