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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5015/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5015 /2025 promossa da: (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.09.1968, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Caterina, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.08.1978, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Froio, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.04.2025, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 24.05.2019, che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
14.01.2014) e (Roma, 28.02.2016), e che nel tempo la relazione era Per_2 andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
i coniugi economicamente indipendenti ed in regime di separazione dei beni, vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) i figli e Per_1
sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_2 la madre;
il padre li vedrà e terrà con sé quando lo vorrà previo accordi e comunque almeno un giorno a settimana il lunedì dall'uscita di scuola fino alle
21,00 quando li riporterà nel loro domicilio con impegno ad accompagnare il figlio presso il logopedista per tutta la durata della terapia. Li avrà inoltre Per_2 con sé per un fine settimana a settimane alterne dalle ore 20,00 del venerdì, quando la madre li porterà presso il domicilio paterno, fino alla domenica sera alle ore
21,00 quando il padre li riporterà presso il domicilio materno. Nei fine settimana di propria competenza il padre si impegna a consentire la frequentazione delle attività sportive dei minori qualora previste nel detto periodo;
per le festività natalizie comprendente, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
il giorno di
Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni;
15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, con facoltà di ulteriori incontri previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli;
3) la casa coniugale di Via Muccia n. 23 viene assegnata provvisoriamente al Sig. con quanto in essa contenuto;
la moglie se ne è già Parte_1 allontanata;
4) il marito verserà alla moglie l'assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% per le spese mediche e scolastiche di natura straordinaria, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della moglie come da consuetudine fino ad oggi osservate, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; il marito verserà inoltre il 50% delle spese relative ad attività sportive e ricreative dei figli ed in generale alle spese straordinarie purché preventivamente concordate, In tali condizioni l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori;
5) i coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti personali e dei figli minori”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne. Stante la natura del giudizio le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
5015/2025:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 24.05.2019;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00408, parte 2, serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5015 /2025 promossa da: (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.09.1968, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Caterina, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.08.1978, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Froio, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.04.2025, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 24.05.2019, che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
14.01.2014) e (Roma, 28.02.2016), e che nel tempo la relazione era Per_2 andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
i coniugi economicamente indipendenti ed in regime di separazione dei beni, vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) i figli e Per_1
sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_2 la madre;
il padre li vedrà e terrà con sé quando lo vorrà previo accordi e comunque almeno un giorno a settimana il lunedì dall'uscita di scuola fino alle
21,00 quando li riporterà nel loro domicilio con impegno ad accompagnare il figlio presso il logopedista per tutta la durata della terapia. Li avrà inoltre Per_2 con sé per un fine settimana a settimane alterne dalle ore 20,00 del venerdì, quando la madre li porterà presso il domicilio paterno, fino alla domenica sera alle ore
21,00 quando il padre li riporterà presso il domicilio materno. Nei fine settimana di propria competenza il padre si impegna a consentire la frequentazione delle attività sportive dei minori qualora previste nel detto periodo;
per le festività natalizie comprendente, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
il giorno di
Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni;
15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, con facoltà di ulteriori incontri previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli;
3) la casa coniugale di Via Muccia n. 23 viene assegnata provvisoriamente al Sig. con quanto in essa contenuto;
la moglie se ne è già Parte_1 allontanata;
4) il marito verserà alla moglie l'assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% per le spese mediche e scolastiche di natura straordinaria, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della moglie come da consuetudine fino ad oggi osservate, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; il marito verserà inoltre il 50% delle spese relative ad attività sportive e ricreative dei figli ed in generale alle spese straordinarie purché preventivamente concordate, In tali condizioni l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori;
5) i coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti personali e dei figli minori”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne. Stante la natura del giudizio le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
5015/2025:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 24.05.2019;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00408, parte 2, serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi