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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11850 / 2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 03/02/2025, alle ore 10:15, sono comparsi dinanzi al GOT EL AL OS: per parte attrice , l'avv. Fabio Poloni;
Parte_1 per parte convenuta l'avv. Cristina Mandelli . CP_1
E' altresì presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
I presenti precisano le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e domande nuove.
Il GOT invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura alle ore 17:15 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
EL AL OS
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT EL AL OS, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 03/02/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11850 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona dei soci Parte_1 P.IVA_1 amministratori pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FABIO POLONI
(c.f. , PEC: , che la rappresenta e difende C.F._1 Email_1
per procura in atti
ATTRICE contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. CRISTINA MANDELLI (c.f. , PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende per procura in atti Email_2
CONVENUTA
Oggetto: Appalto, vizi dell'opera, garanzia dell'appaltatore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio ed ha Parte_1 CP_1
esposto: - che la convenuta l'ha incaricata di realizzare alcuni manufatti di carpenteria metallica (n.
100 porta asciugamani, n. 4 scale in acciaio, n. 8 corrimani, n. 60 porta estintori, n. 20 appendiabiti), specificamente individuati nei preventivi n. 34 del 31/1/23, n. 73 del 16/02/23, n. 88 del 24/02/23, n.
pagina 2 di 7 96 del 01/03/23 e n. 114 del 17/03/23, da destinare al cantiere dell'Hotel “Six Senses”, sito in Roma,
Via San Marcello n. 26, pattuendo i corrispettivi unitari ivi indicati, per complessivi euro 42.578,00
Iva inclusa;
- che la controparte, dopo aver versato un acconto di euro 12.773,40 e dopo aver ricevuto la consegna di tutti manufatti ordinati, ha lasciato inevasa la fattura del saldo, scaduta il 30/06/2023
e, in data 28/07/2023, le ha comunicato che i corrimani della piscina stavano palesando problemi di ruggine;
- di avere offerto alla controparte di rifare ex novo tutti i corrimani ordinati, ma senza eseguire la finitura brunita specificamente ordinata, ritenuta la causa del problema, oppure senza dare garanzia di tenuta alla corrosione;
- che la convenuta non ha accettato quanto proposto e ha rifiutato il pagamento dell'intero saldo, pari ad euro 29.804,60, nonostante per i restanti manufatti non abbia Con sollevato contestazioni di sorta. Ha quindi concluso chiedendo, in via principale, la condanna di al pagamento della somma di euro 23.460,60 (Iva inclusa), pari al corrispettivo residuo al netto del prezzo dei corrimani contestati (euro 6.344,00) o, in subordine, a pagarle l'intero saldo pari ad euro
29.804,60, oltre interessi ex D.lgs. 231/02 dal 30/06/2023.
costituitasi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via CP_1
riconvenzionale, la condanna di parte attrice a risarcirle i danni pari ad euro 36.044,16. Ha esposto:
- di avere intrattenuto rapporti con per il tramite del referente di quest'ultima, sig. Parte_1 Per_2
a cui era noto che i manufatti sarebbero stati destinati alla SPA del lussuoso Hotel “Six
[...]
Senses” in Roma, aperto al pubblico dal 20 marzo 2023; - che la problematica lamentata dall'Hotel, circa la presenza di macchie di ruggine sui corrimani della piscina, è stata comunicata al sig. Per_2
e al sig. (socio di dal professionista incaricato della Direzione Lavori, ing. Parte_1 Pt_1 Per_3
in data 28/07/2023; - che la proposta di controparte, di realizzare nuovi corrimani in acciaio non brunito, non poteva essere accettata dall'Hotel, essendo per quest'ultimo essenziali la finitura ed il colore, non il materiale;
- di avere perciò dovuto affidare ad altra impresa ( l'incarico CP_2
di produrre i nuovi corrimani idonei all'uso, e di avere provveduto direttamente ad eliminare i danni causati dall'avverso inadempimento, in base alle direttive e alle tempistiche impartite dall'Hotel, sostenendo spese per euro 21.533,00 per la sostituzione dei corrimani, euro 4.880,00 per la smacchiatura dei marmi ossidati, euro 4.609,16 per il risarcimento dei danni richiesti dall'Hotel ed euro 5.002,00 per la supervisione dei lavori e la gestione della commessa. Ha quindi concluso per la condanna di controparte al pagamento di tali somme, da compensare con le pretese di controparte.
L'attrice, prendendo posizione sulle avverse difese nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha evidenziato: - che i corrimani sono stati realizzati in conformità all'ordine e che controparte non le aveva fornito indicazioni precise sulla loro installazione;
- che il difetto si sarebbe manifestato solo Part sui corrimani immersi nell'acqua clorata della piscina e non su quelli installati in altra area della , pertanto deriverebbe dall'uso non conforme alla loro destinazione;
- che gli esborsi asseritamente Con sostenuti da non sono provati e sono esorbitanti e ingiustificati;
- che la convenuta è responsabile pagina 3 di 7 ex art. 1227 c.c. per l'aggravamento del danno conseguente al ritardo nel ripristino. Ha inoltre dedotto di avere incaricato il sig. per la “consulenza tecnica, sviluppo disegni, gestione Persona_2
cantiere e rapporti con il cliente, rif. CDS – PAD Hotel Six Sense Roma” a fronte della quale gli ha corrisposto provvigioni per complessivi euro 58.400,00, e che il non è mai stato un Per_2
Con rappresentante o referente di non le ha mai riferito le interlocuzioni con , ed anzi ha agito Pt_1 in conflitto di interessi, essendo l'amministratore delegato di;
pertanto, ritenuto che CP_2
“l'attività dallo stesso posta in essere secondo quanto ex adverso riferito vada semmai autonomamente considerata onde valutare l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità allo stesso imputabili ovvero per essere dallo stesso manlevato rispetto alle circostanze infondatamente contestate a , ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il Pt_1 Per_2
Rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo, in quanto contraddittore non necessario, e rigettata altresì l'istanza attorea di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., non essendovi somme non contestate, vista la maggior somma richiesta in via riconvenzionale dalla convenuta, la causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, mentre non sono state ammesse le prove orali dedotte, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
La domanda attorea formulata in via principale è fondata e merita accoglimento.
Il rapporto intercorso tra le parti, configurante un appalto, è pacifico.
Risulta anche documentalmente che l'attrice è stata incaricata dalla convenuta di realizzare i manufatti di carpenteria metallica specificamente individuati nei preventivi n. 34 del 31/1/23, n. 73 del 16/02/23, n. 88 del 24/02/23, n. 96 del 01/03/23 e n. 114 del 17/03/23, pattuendo i corrispettivi unitari ivi indicati, per complessivi euro 42.578,00 Iva inclusa (vd. docc. 3 e 6 attrice).
E' altresì incontroverso che i manufatti ordinati erano destinati al cantiere dell'Hotel “Six Senses”, sito in Roma, Via San Marcello n. 26, che sono stati tutti consegnati alla data del 30 marzo 2023, che la convenuta ha versato un acconto di euro 12.773,40 e che ha sollevato contestazioni esclusivamente con riguardo agli otto corrimani, il cui prezzo ammonta complessivamente ad euro
6.344,00 Iva inclusa (cfr. preventivi n. 73 e 114).
Va osservato che l'utilizzo dei corrimani fatto nell'hotel summenzionato è del tutto conforme alla destinazione d'uso che emerge inequivocabilmente dagli ordini intercorsi tra le parti, laddove è scritto
“corrimani per scale piscina” (cfr. preventivi n. 73 e 114), e che l'aggiunta di cloro all'acqua della piscina è un fatto notorio, che l'attrice non poteva ignorare. Peraltro, la clorazione dell'acqua delle piscine delle attività ricettive, quali sono gli alberghi, corrisponde ad un obbligo di legge.
Posto che la stessa assume di aver appreso in data 28/07/2023 che i corrimani presentavano Pt_1
pagina 4 di 7 problemi di ruggine, e di averne offerto la loro sostituzione, non ha alcun rilievo quanto dalla stessa eccepito in merito alla presunta tardività della contestazione, avendo riconosciuto la sussistenza dei difetti lamentati.
I vizi dei manufatti sono, dunque, pacificamente presenti e, se anche dipendessero da un errore progettuale, l'attrice sarebbe tenuta a risponderne, perché la soluzione tecnica così come richiesta dalla convenuta, ovvero la realizzazione dei corrimani in acciaio con finitura brunita, era irrealizzabile nel rispetto della “regola dell'arte”, secondo cui tali opere avrebbero dovuto mantenersi intatte al contatto con l'acqua clorata, e l'attrice, proprio in ragione dell'attività commerciale da essa esercitata, aveva le conoscenze tecniche per potersi avvedere dell'errore, così come in effetti se ne è avveduta solo in un momento successivo all'accettazione della commessa, allorché ha appurato che “la procedura di brunitura (..) non è grado di garantire nel tempo la tenuta alla corrosione del cloro” (vd. citazione, pag. 3).
Come noto, “In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico” (così Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 02/02/2016).
Accertata la sussistenza dei vizi dei corrimani realizzati dall'attrice, deve poi ritenersi che detti vizi non fossero emendabili.
Invero, che non vi fosse possibilità di emendare i vizi se non con la sostituzione dei corrimani risulta pacifico, poiché la stessa appaltatrice, resa edotta della loro esistenza, non ha offerto di eseguire i trattamenti superficiali di rimozione delle ossidature, ma ha proposto di realizzare l'opera in altro modo.
Ne consegue che l'attrice deve rispondere per l'intero valore della parte di opera relativa ai corrimani risultata inutile.
Va quindi disposta la riduzione del prezzo per l'importo pari al corrispettivo pattuito per i corrimani,
pagina 5 di 7 euro 6.344,00 Iva inclusa, così come domandato in via principale dalla stessa attrice, che ha avanzato domanda di pagamento del saldo residuo pari ad euro 23.460,60 (€ 42.578,00 meno € 12.773,40 meno
€ 6.344,00).
Per i superiori motivi, non è invece fondata, e non può essere accolta, la domanda avanzata da Pt_1
per il pagamento di euro 29.804,60, al di là della sua illogica formulazione, posto che in via di subordine ha chiesto il pagamento di una somma superiore a quella originariamente proposta in via principale.
Fermi i superiori accertamenti, vanno di seguito esaminate le domande della convenuta.
ha dedotto che i corrimani viziati sono già stati sostituiti, ed ha chiesto, in via CP_1
riconvenzionale, il risarcimento dei costi asseritamente sostenuti per il rifacimento e la sostituzione dei corrimani difettosi (€ 21.533,00), per la smacchiatura dei marmi ossidati (€ 4.880,00), per il risarcimento dei danni richiesti dall'Hotel (€ 4.609,16) e per la supervisione dei lavori e la gestione della commessa (€ 5.002,00).
Orbene, a fronte di quanto eccepito da parte attrice, che ha contestato la sussistenza dei danni ex adverso lamentati, prima ancora che la loro risarcibilità, sia sotto il profilo del nesso causale, sia sotto il profilo della congruità dei pretesi esborsi, ha unicamente prodotto alcuni preventivi CP_1
e della corrispondenza, alla stessa indirizzati, provenienti da soggetti estranei alla presente causa (cfr. docc. 16, 17, 18 e 19 convenuta) ed ha dedotto prove orali inammissibili, essendo volte a dimostrare circostanze non contestate, come le problematiche evidenziate dai corrimani, oppure generiche e irrilevanti, poiché non attinenti ai pretesi danni.
Le produzioni della convenuta, contestate e non corroborate da altri mezzi di prova, non hanno alcun valore probatorio, neppure di elemento indiziario.
Il costo di rifacimento dei corrimani deve ritenersi ricompreso nella riduzione del prezzo già sopra accordato, mentre l'asserito, non dimostrato, maggior costo dedotto dalla convenuta (€ 21.533,00) non può ritenersi derivato da un fattore causale esterno, direttamente conseguente alla necessità di rifare l'opera e autonomamente idoneo a determinare l'evento dannoso (come, ad esempio, l'aumento dei prezzi del materiale o della manodopera, neppure dedotti dalla convenuta); anzi, risulta che l'offerta prodotta (doc. 16 convenuta) si riferisce a corrimani in “alluminio lega 60/60”, quindi di un materiale diverso da quello originariamente previsto e commissionato a Pt_1
I costi che la convenuta afferma di aver sostenuto per la rimozione dei corrimani ossidati e per la rimozione delle macchie di ossidatura dei marmi posizionati sotto i corrimani, non sono stati dimostrati.
Anche i pretesi costi per le attività di assistenza alle operazioni di ripristino “in notturna”, come quelli pagina 6 di 7 per la supervisione dei lavori e per la gestione della commessa, tutti genericamente dedotti, sono rimasti del tutto indimostrati.
Con Invero, ben potrebbe aver rideterminato con la propria committente il valore di rifacimento dell'opera, e quindi non aver subito alcun danno, tant'è che non lo ha provato.
In mancanza della dimostrazione degli asseriti danni che sarebbero stati cagionati dall'opera difettosa, alla convenuta non può riconoscersi, sotto il profilo del risarcimento, null'altro che la riduzione del prezzo, pari all'entità del corrispettivo pattuito per i corrimani (euro 6.344,00 Iva inclusa).
Con Ne consegue che tutte le domande riconvenzionali avanzate da sono infondate e vanno rigettate.
In conclusione, l'attrice ha diritto a vedersi riconosciuto dalla convenuta l'importo di euro 23.460,60
(Iva inclusa), quale saldo del corrispettivo per i manufatti di carpenteria realizzati, con esclusione del prezzo dei corrimani viziati, che invece non spetta.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'attrice gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/02, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dal 30 giugno 2023, data di scadenza della fattura n. 68 del 14/04/2023 (doc. 9 attrice), secondo l'allegazione attorea, non contestata dalla convenuta, in base agli accordi intercorsi tra le parti (cfr. doc. 5 attrice).
Le spese seguono la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore del credito riconosciuto e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 26/03/2024, da nei confronti di nel contraddittorio Parte_1 Pt_1 CP_1
tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna a pagare a CP_1 Parte_1 [...]
la somma di euro 23.460,60 (Iva inclusa), oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/02 dal Parte_1
30/06/2023 sino al saldo;
2. rigetta le domande riconvenzionali avanzate da CP_1
3. condanna a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per esborsi CP_1
ed euro 264,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 03/02/2025
Il GOT
EL AL OS
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 03/02/2025, alle ore 10:15, sono comparsi dinanzi al GOT EL AL OS: per parte attrice , l'avv. Fabio Poloni;
Parte_1 per parte convenuta l'avv. Cristina Mandelli . CP_1
E' altresì presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
I presenti precisano le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e domande nuove.
Il GOT invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura alle ore 17:15 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
EL AL OS
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT EL AL OS, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 03/02/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11850 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona dei soci Parte_1 P.IVA_1 amministratori pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FABIO POLONI
(c.f. , PEC: , che la rappresenta e difende C.F._1 Email_1
per procura in atti
ATTRICE contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. CRISTINA MANDELLI (c.f. , PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende per procura in atti Email_2
CONVENUTA
Oggetto: Appalto, vizi dell'opera, garanzia dell'appaltatore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio ed ha Parte_1 CP_1
esposto: - che la convenuta l'ha incaricata di realizzare alcuni manufatti di carpenteria metallica (n.
100 porta asciugamani, n. 4 scale in acciaio, n. 8 corrimani, n. 60 porta estintori, n. 20 appendiabiti), specificamente individuati nei preventivi n. 34 del 31/1/23, n. 73 del 16/02/23, n. 88 del 24/02/23, n.
pagina 2 di 7 96 del 01/03/23 e n. 114 del 17/03/23, da destinare al cantiere dell'Hotel “Six Senses”, sito in Roma,
Via San Marcello n. 26, pattuendo i corrispettivi unitari ivi indicati, per complessivi euro 42.578,00
Iva inclusa;
- che la controparte, dopo aver versato un acconto di euro 12.773,40 e dopo aver ricevuto la consegna di tutti manufatti ordinati, ha lasciato inevasa la fattura del saldo, scaduta il 30/06/2023
e, in data 28/07/2023, le ha comunicato che i corrimani della piscina stavano palesando problemi di ruggine;
- di avere offerto alla controparte di rifare ex novo tutti i corrimani ordinati, ma senza eseguire la finitura brunita specificamente ordinata, ritenuta la causa del problema, oppure senza dare garanzia di tenuta alla corrosione;
- che la convenuta non ha accettato quanto proposto e ha rifiutato il pagamento dell'intero saldo, pari ad euro 29.804,60, nonostante per i restanti manufatti non abbia Con sollevato contestazioni di sorta. Ha quindi concluso chiedendo, in via principale, la condanna di al pagamento della somma di euro 23.460,60 (Iva inclusa), pari al corrispettivo residuo al netto del prezzo dei corrimani contestati (euro 6.344,00) o, in subordine, a pagarle l'intero saldo pari ad euro
29.804,60, oltre interessi ex D.lgs. 231/02 dal 30/06/2023.
costituitasi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via CP_1
riconvenzionale, la condanna di parte attrice a risarcirle i danni pari ad euro 36.044,16. Ha esposto:
- di avere intrattenuto rapporti con per il tramite del referente di quest'ultima, sig. Parte_1 Per_2
a cui era noto che i manufatti sarebbero stati destinati alla SPA del lussuoso Hotel “Six
[...]
Senses” in Roma, aperto al pubblico dal 20 marzo 2023; - che la problematica lamentata dall'Hotel, circa la presenza di macchie di ruggine sui corrimani della piscina, è stata comunicata al sig. Per_2
e al sig. (socio di dal professionista incaricato della Direzione Lavori, ing. Parte_1 Pt_1 Per_3
in data 28/07/2023; - che la proposta di controparte, di realizzare nuovi corrimani in acciaio non brunito, non poteva essere accettata dall'Hotel, essendo per quest'ultimo essenziali la finitura ed il colore, non il materiale;
- di avere perciò dovuto affidare ad altra impresa ( l'incarico CP_2
di produrre i nuovi corrimani idonei all'uso, e di avere provveduto direttamente ad eliminare i danni causati dall'avverso inadempimento, in base alle direttive e alle tempistiche impartite dall'Hotel, sostenendo spese per euro 21.533,00 per la sostituzione dei corrimani, euro 4.880,00 per la smacchiatura dei marmi ossidati, euro 4.609,16 per il risarcimento dei danni richiesti dall'Hotel ed euro 5.002,00 per la supervisione dei lavori e la gestione della commessa. Ha quindi concluso per la condanna di controparte al pagamento di tali somme, da compensare con le pretese di controparte.
L'attrice, prendendo posizione sulle avverse difese nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha evidenziato: - che i corrimani sono stati realizzati in conformità all'ordine e che controparte non le aveva fornito indicazioni precise sulla loro installazione;
- che il difetto si sarebbe manifestato solo Part sui corrimani immersi nell'acqua clorata della piscina e non su quelli installati in altra area della , pertanto deriverebbe dall'uso non conforme alla loro destinazione;
- che gli esborsi asseritamente Con sostenuti da non sono provati e sono esorbitanti e ingiustificati;
- che la convenuta è responsabile pagina 3 di 7 ex art. 1227 c.c. per l'aggravamento del danno conseguente al ritardo nel ripristino. Ha inoltre dedotto di avere incaricato il sig. per la “consulenza tecnica, sviluppo disegni, gestione Persona_2
cantiere e rapporti con il cliente, rif. CDS – PAD Hotel Six Sense Roma” a fronte della quale gli ha corrisposto provvigioni per complessivi euro 58.400,00, e che il non è mai stato un Per_2
Con rappresentante o referente di non le ha mai riferito le interlocuzioni con , ed anzi ha agito Pt_1 in conflitto di interessi, essendo l'amministratore delegato di;
pertanto, ritenuto che CP_2
“l'attività dallo stesso posta in essere secondo quanto ex adverso riferito vada semmai autonomamente considerata onde valutare l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità allo stesso imputabili ovvero per essere dallo stesso manlevato rispetto alle circostanze infondatamente contestate a , ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il Pt_1 Per_2
Rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo, in quanto contraddittore non necessario, e rigettata altresì l'istanza attorea di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., non essendovi somme non contestate, vista la maggior somma richiesta in via riconvenzionale dalla convenuta, la causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, mentre non sono state ammesse le prove orali dedotte, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
La domanda attorea formulata in via principale è fondata e merita accoglimento.
Il rapporto intercorso tra le parti, configurante un appalto, è pacifico.
Risulta anche documentalmente che l'attrice è stata incaricata dalla convenuta di realizzare i manufatti di carpenteria metallica specificamente individuati nei preventivi n. 34 del 31/1/23, n. 73 del 16/02/23, n. 88 del 24/02/23, n. 96 del 01/03/23 e n. 114 del 17/03/23, pattuendo i corrispettivi unitari ivi indicati, per complessivi euro 42.578,00 Iva inclusa (vd. docc. 3 e 6 attrice).
E' altresì incontroverso che i manufatti ordinati erano destinati al cantiere dell'Hotel “Six Senses”, sito in Roma, Via San Marcello n. 26, che sono stati tutti consegnati alla data del 30 marzo 2023, che la convenuta ha versato un acconto di euro 12.773,40 e che ha sollevato contestazioni esclusivamente con riguardo agli otto corrimani, il cui prezzo ammonta complessivamente ad euro
6.344,00 Iva inclusa (cfr. preventivi n. 73 e 114).
Va osservato che l'utilizzo dei corrimani fatto nell'hotel summenzionato è del tutto conforme alla destinazione d'uso che emerge inequivocabilmente dagli ordini intercorsi tra le parti, laddove è scritto
“corrimani per scale piscina” (cfr. preventivi n. 73 e 114), e che l'aggiunta di cloro all'acqua della piscina è un fatto notorio, che l'attrice non poteva ignorare. Peraltro, la clorazione dell'acqua delle piscine delle attività ricettive, quali sono gli alberghi, corrisponde ad un obbligo di legge.
Posto che la stessa assume di aver appreso in data 28/07/2023 che i corrimani presentavano Pt_1
pagina 4 di 7 problemi di ruggine, e di averne offerto la loro sostituzione, non ha alcun rilievo quanto dalla stessa eccepito in merito alla presunta tardività della contestazione, avendo riconosciuto la sussistenza dei difetti lamentati.
I vizi dei manufatti sono, dunque, pacificamente presenti e, se anche dipendessero da un errore progettuale, l'attrice sarebbe tenuta a risponderne, perché la soluzione tecnica così come richiesta dalla convenuta, ovvero la realizzazione dei corrimani in acciaio con finitura brunita, era irrealizzabile nel rispetto della “regola dell'arte”, secondo cui tali opere avrebbero dovuto mantenersi intatte al contatto con l'acqua clorata, e l'attrice, proprio in ragione dell'attività commerciale da essa esercitata, aveva le conoscenze tecniche per potersi avvedere dell'errore, così come in effetti se ne è avveduta solo in un momento successivo all'accettazione della commessa, allorché ha appurato che “la procedura di brunitura (..) non è grado di garantire nel tempo la tenuta alla corrosione del cloro” (vd. citazione, pag. 3).
Come noto, “In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico” (così Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 02/02/2016).
Accertata la sussistenza dei vizi dei corrimani realizzati dall'attrice, deve poi ritenersi che detti vizi non fossero emendabili.
Invero, che non vi fosse possibilità di emendare i vizi se non con la sostituzione dei corrimani risulta pacifico, poiché la stessa appaltatrice, resa edotta della loro esistenza, non ha offerto di eseguire i trattamenti superficiali di rimozione delle ossidature, ma ha proposto di realizzare l'opera in altro modo.
Ne consegue che l'attrice deve rispondere per l'intero valore della parte di opera relativa ai corrimani risultata inutile.
Va quindi disposta la riduzione del prezzo per l'importo pari al corrispettivo pattuito per i corrimani,
pagina 5 di 7 euro 6.344,00 Iva inclusa, così come domandato in via principale dalla stessa attrice, che ha avanzato domanda di pagamento del saldo residuo pari ad euro 23.460,60 (€ 42.578,00 meno € 12.773,40 meno
€ 6.344,00).
Per i superiori motivi, non è invece fondata, e non può essere accolta, la domanda avanzata da Pt_1
per il pagamento di euro 29.804,60, al di là della sua illogica formulazione, posto che in via di subordine ha chiesto il pagamento di una somma superiore a quella originariamente proposta in via principale.
Fermi i superiori accertamenti, vanno di seguito esaminate le domande della convenuta.
ha dedotto che i corrimani viziati sono già stati sostituiti, ed ha chiesto, in via CP_1
riconvenzionale, il risarcimento dei costi asseritamente sostenuti per il rifacimento e la sostituzione dei corrimani difettosi (€ 21.533,00), per la smacchiatura dei marmi ossidati (€ 4.880,00), per il risarcimento dei danni richiesti dall'Hotel (€ 4.609,16) e per la supervisione dei lavori e la gestione della commessa (€ 5.002,00).
Orbene, a fronte di quanto eccepito da parte attrice, che ha contestato la sussistenza dei danni ex adverso lamentati, prima ancora che la loro risarcibilità, sia sotto il profilo del nesso causale, sia sotto il profilo della congruità dei pretesi esborsi, ha unicamente prodotto alcuni preventivi CP_1
e della corrispondenza, alla stessa indirizzati, provenienti da soggetti estranei alla presente causa (cfr. docc. 16, 17, 18 e 19 convenuta) ed ha dedotto prove orali inammissibili, essendo volte a dimostrare circostanze non contestate, come le problematiche evidenziate dai corrimani, oppure generiche e irrilevanti, poiché non attinenti ai pretesi danni.
Le produzioni della convenuta, contestate e non corroborate da altri mezzi di prova, non hanno alcun valore probatorio, neppure di elemento indiziario.
Il costo di rifacimento dei corrimani deve ritenersi ricompreso nella riduzione del prezzo già sopra accordato, mentre l'asserito, non dimostrato, maggior costo dedotto dalla convenuta (€ 21.533,00) non può ritenersi derivato da un fattore causale esterno, direttamente conseguente alla necessità di rifare l'opera e autonomamente idoneo a determinare l'evento dannoso (come, ad esempio, l'aumento dei prezzi del materiale o della manodopera, neppure dedotti dalla convenuta); anzi, risulta che l'offerta prodotta (doc. 16 convenuta) si riferisce a corrimani in “alluminio lega 60/60”, quindi di un materiale diverso da quello originariamente previsto e commissionato a Pt_1
I costi che la convenuta afferma di aver sostenuto per la rimozione dei corrimani ossidati e per la rimozione delle macchie di ossidatura dei marmi posizionati sotto i corrimani, non sono stati dimostrati.
Anche i pretesi costi per le attività di assistenza alle operazioni di ripristino “in notturna”, come quelli pagina 6 di 7 per la supervisione dei lavori e per la gestione della commessa, tutti genericamente dedotti, sono rimasti del tutto indimostrati.
Con Invero, ben potrebbe aver rideterminato con la propria committente il valore di rifacimento dell'opera, e quindi non aver subito alcun danno, tant'è che non lo ha provato.
In mancanza della dimostrazione degli asseriti danni che sarebbero stati cagionati dall'opera difettosa, alla convenuta non può riconoscersi, sotto il profilo del risarcimento, null'altro che la riduzione del prezzo, pari all'entità del corrispettivo pattuito per i corrimani (euro 6.344,00 Iva inclusa).
Con Ne consegue che tutte le domande riconvenzionali avanzate da sono infondate e vanno rigettate.
In conclusione, l'attrice ha diritto a vedersi riconosciuto dalla convenuta l'importo di euro 23.460,60
(Iva inclusa), quale saldo del corrispettivo per i manufatti di carpenteria realizzati, con esclusione del prezzo dei corrimani viziati, che invece non spetta.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'attrice gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/02, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dal 30 giugno 2023, data di scadenza della fattura n. 68 del 14/04/2023 (doc. 9 attrice), secondo l'allegazione attorea, non contestata dalla convenuta, in base agli accordi intercorsi tra le parti (cfr. doc. 5 attrice).
Le spese seguono la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore del credito riconosciuto e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 26/03/2024, da nei confronti di nel contraddittorio Parte_1 Pt_1 CP_1
tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna a pagare a CP_1 Parte_1 [...]
la somma di euro 23.460,60 (Iva inclusa), oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/02 dal Parte_1
30/06/2023 sino al saldo;
2. rigetta le domande riconvenzionali avanzate da CP_1
3. condanna a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per esborsi CP_1
ed euro 264,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 03/02/2025
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