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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 460/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2717/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500011574000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202500011574000, deducendo – tra gli altri motivi – la mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non risulta costituita in giudizio.
All'udienza del 23.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Costituisce principio consolidato che, in materia di riscossione, la validità dell'atto consequenziale è subordinata alla prova della regolare notifica dell'atto presupposto, prova che incombe sull'Agente della riscossione, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa (Cass., SS.UU., n. 10012/2021).
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta contumace e non ha fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento richiamate nel preavviso di fermo.
L'omessa dimostrazione della notifica comporta l'inesistenza giuridica degli atti presupposti ai sensi dell'art.
7-sexies L. 212/2000 e determina, per effetto derivato, la nullità del preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Concludendo, non essendo stata fornita prova della regolare notificazione delle cartelle esattoriali prodromiche, il ricorso deve ritenersi fondato e
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29180202500011574000. Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 278,00 oltre oneri ed accessori di legge in favore del ricorrente e per esso in favore del procuratore distrattario Avv. Difensore_1. Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.01.2026 Il Giudice Monocratico Alessandra Vella
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2717/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500011574000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202500011574000, deducendo – tra gli altri motivi – la mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non risulta costituita in giudizio.
All'udienza del 23.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Costituisce principio consolidato che, in materia di riscossione, la validità dell'atto consequenziale è subordinata alla prova della regolare notifica dell'atto presupposto, prova che incombe sull'Agente della riscossione, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa (Cass., SS.UU., n. 10012/2021).
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta contumace e non ha fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento richiamate nel preavviso di fermo.
L'omessa dimostrazione della notifica comporta l'inesistenza giuridica degli atti presupposti ai sensi dell'art.
7-sexies L. 212/2000 e determina, per effetto derivato, la nullità del preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Concludendo, non essendo stata fornita prova della regolare notificazione delle cartelle esattoriali prodromiche, il ricorso deve ritenersi fondato e
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29180202500011574000. Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 278,00 oltre oneri ed accessori di legge in favore del ricorrente e per esso in favore del procuratore distrattario Avv. Difensore_1. Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.01.2026 Il Giudice Monocratico Alessandra Vella