CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1973/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EL MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19072/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - .. 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432321 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432321 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432321 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432321 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432321 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432321 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.19072/2024 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione ed omesso pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), n.112401432321 per le annualità dal 2018 al 2023, notificato in data 24.10.2024, emesso da ROMA Capitale – Dipartimento Risorse Economiche Direzione
Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali, relativo ad un'utenza non domestica, in categoria tariffaria 11 3 - Banche, istituti di credito, studi professionali -, di mq.75 di superficie calpestabile, nell'immobile sito in Indirizzo_1 , per l'importo complessivo di €.7.020,00, comprensivo di interessi e sanzioni, chiedendone, l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Premesso di esercitare la professione di medico chirurgo, specialista in reumatologia, con ambulatorio nel locale interessato, dove si producevano esclusivamente rifiuti speciali di natura ospedaliera, smaltiti da un gestore privato appositamente incaricato, opponeva all'avviso impugnato :
1. illegittimità e conseguente nullità dell'atto per manifesta infondatezza della pretesa impositiva;
2. illegittimità e conseguente annullamento dell'atto per avvenuto decorso del termine di decadenza relativo all'accertamento del periodo di imposta 2018;
3. illegittimità e conseguente annullamento dell'atto per manifesta violazione e/o falsa applicazione dell'art.
6-bis l. n.212/2000 e del d.m. dell'Economia e delle Finanze 24 Aprile 2024.
Si costituiva Roma Capitale rappresentando che era stata accertata a carico del ricorrente, l'omessa iscrizione al servizio dell'unità immobiliare in oggetto per gli anni indicati, per la quale non risultava presentata all'ufficio la rendicontazione annuale in materia di esenzione da depositare entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione all'annualità precedente, ne conseguiva un accertamento per evasione totale, contestandosi la mancata iscrizione in tariffa, nonchè anche il mancato pagamento del tributo, maggiorato di sanzione ed interessi. Non era stata data, inoltre, prova dell'iniziale richiesta di esenzione e qualora il contribuente non assolveva l'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non poteva essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. Quanto all'intervenuta prescrizione dell'annualità 2018 rilevava che trattandosi di un caso di evasione totale occorreva riferirsi alla normativa relativa agli obblighi del contribuente con riguardo alle dichiarazioni concernenti il tributo in esame, per cui la società ricorrente avrebbe avuto tempo per regolarizzare la propria posizione per l'anno 2018 fino al 30 giugno 2019, quindi l'accertamento per il 2018 era pienamente legittimo, e, comunque, occorreva anche aggiungere gli 85 giorni previsti dalla normativa emergenziale.
Riguardo all'eccepita mancata attivazione del contraddittorio richiamava il comma 2 dell'art.
6-bis l.
n.212/2000 che prevede l'esclusione dal contraddittorio per gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, per quelli di pronta liquidazione e per gli atti di controllo formale della dichiarazione del contribuente e rilevava che il d.m. dell'Economia e delle Finanze 24 Aprile 2024, di attuazione della predetta disposizione, non forniva alcuna Indicazione specifica per i tributi locali, essendo incentrato solo sui tributi erariali .
Concludeva per il rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite. All'udienza fissata per la trattazione, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Nella specie, in sintesi, il ricorrente impugna l'avviso di accertamento esecutivo emesso a seguito di accertata omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti, con evasione totale dei tributi, entro le scadenze previste, per gli anni dal 2018 al 2023.
Assolutamente pacifico perché espressamente previsto dalla normativa [l.n.147/2013], e massivamente richiamato nella giurisprudenza di legittimità, è l'obbligo dichiarativo gravante sul contribuente che deve comunicare all'ente municipale di riferimento l'inizio, la cessazione o la variazione relativa ad un'occupazione di locali, essendo assoggettabile a sanzione qualora non presenti la suddetta dichiarazione.
La Corte di Cassazione ha infatti più volte ribadito, anche in recenti pronunce, la natura e la disciplina della tassa sui rifiuti, evidenziando la continuità normativa tra le varie forme che ha assunto nel tempo [ Tarsu,
IA, AR e infine RI ], identificandola quale imposizione di natura tributaria, autoritativa e non basata su un rapporto contrattuale, sinallagmatico.
Il principio generale è che chiunque occupi o detenga immobili nel territorio comunale è tenuto al pagamento del tributo, le esenzioni, le riduzioni o le esclusioni costituiscono eccezioni a questa regola generale e non possono operare in via automatica.
L'onere della prova grava sul contribuente, nel senso che spetta all'amministrazione dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria e, nel caso, l'occupazione dell'immobile, ma è il contribuente che deve provare i fatti che estinguono o riducono tale obbligazione, come anche le condizioni per un'esenzione; la dichiarazione è un atto necessario che consente all'ente impositore di venire a conoscenza della situazione e di effettuare i controlli necessari e l'eventuale diritto all'esenzione deve essere formalmente richiesto;
la prova non può essere fornita a posteriori, nel senso che il contribuente non può rimediare all'omessa dichiarazione, dimostrando le condizioni di esenzione soltanto in un secondo momento, ad esempio durante il contenzioso seguito a un accertamento;
l'obbligo informativo deve essere assolto ex ante.
[cfr. per tutte e di recente Cass. Ord. n.21689/2025]
Nello specifico (…) In tema di Tari, le esclusioni dall'imposizione prevista dall'art.62 dlgs. n.507/1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva dell'esistenza di una ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta).
[cfr. Cass. ord. n.8595/2025.
Riguardo all'eccepita decadenza dell'Amministrazione dal diritto di riscuotere l'annualità 2018 per il decorso del quinquennio, si richiama l'art.19, sovrapponibile al vigente art.21 del Regolamento Ta.Ri capitolino che prevede che la dichiarazione sulla sussistenza o il modificarsi delle condizioni per ottenere le agevolazioni, esenzioni o riduzioni deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, e comunque entro e non oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 684, l.n.147/2013 [30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali].
L'art.1, comma 161 l.296/2006, ripreso in tema di accertamento nel regolamento comunale, prescrive come termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nella fattispecie in esame, trattandosi di omessa dichiarazione con conseguente mancato pagamento del tributo, la società ricorrente poteva regolarizzare la propria posizione per l'anno 2018 o dichiarare l'immobile ai fini Ta.Ri fino al 30 giugno 2019; l'anno 2019 è, pertanto, il dies a quo per l'Ufficio per la notifica degli accertamenti ai contribuenti, per cui l'accertamento impugnato, notificato il 24.10.2024, era perfettamente nel quinquennio, e, peraltro, il termine beneficiava anche del periodo degli 85 giorni di sospensione dovuti alla normativa emergenziale.
Da ultimo, relativamente alla mancata attivazione del contraddittorio di cui all'art.
6-bis l.n.212/2000, che sancisce l'obbligo del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, elevando, quindi, l'istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione attiva del contribuente nell'attuazione del rapporto tributario, contraddittorio che, in via generale, è relativo a tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nonché applicabili indistintamente a tutte le tipologie di tributi, armonizzati e non armonizzati, si rileva che il secondo comma dell'articolo citato esclude dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del ministro dell'Economia delle e delle Finanze, nonché per i casi di fondato pericolo per la riscossione. Tali atti sono stati, infatti, appositamente individuati proprio con il d.m.24.4.2024, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.100 del 30.4.2024, tuttavia, proprio confermando la necessità che siano dapprima gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui all'art.
6-bis, è evidente che tale decreto non preveda gli atti comunali, pertanto esclusi dal contraddittorio obbligatorio.
Da ultimo si aggiunge che, in una prospettiva che richiama il pragmatico canone giuspubblicistico della strumentalità delle forme, l'eventuale violazione dell'obbligo di garantire i diritti di difesa determina l'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo, soltanto se in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento, avrebbe potuto comportare un risultato diverso, nel senso che l'effetto della nullità dell'accertamento si verificherebbe allorché in sede giudiziale, risultasse che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in una mera formalità, ma avrebbe sostanzialmente consentito al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vuoti e, dunque, non puramente fittizi o strumentali.
E' stato, quindi, affermato dalla Corte di legittimità, già con riferimento ai tributi armonizzati, per i quali è stato affermato l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, il seguente principio di diritto : la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto, purché in giudizio il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e che l'opposizione di dette ragioni, valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio, non si riveli puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale per la quale è stato predisposto.
[cfr. Cass. SS.UU.sent. n.24823/2015]
Nella vicenda in oggetto il contribuente ha potuto sviluppare pienamente il proprio diritto di difesa e non si adducono pregiudizi causati dalla mancata attivazione del contraddittorio.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore di Roma Capitale delle spese di lite liquidate in €.1.750,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Presidente Est.
AR ES EL
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EL MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19072/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - .. 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432321 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432321 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432321 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432321 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432321 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432321 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.19072/2024 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione ed omesso pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), n.112401432321 per le annualità dal 2018 al 2023, notificato in data 24.10.2024, emesso da ROMA Capitale – Dipartimento Risorse Economiche Direzione
Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali, relativo ad un'utenza non domestica, in categoria tariffaria 11 3 - Banche, istituti di credito, studi professionali -, di mq.75 di superficie calpestabile, nell'immobile sito in Indirizzo_1 , per l'importo complessivo di €.7.020,00, comprensivo di interessi e sanzioni, chiedendone, l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Premesso di esercitare la professione di medico chirurgo, specialista in reumatologia, con ambulatorio nel locale interessato, dove si producevano esclusivamente rifiuti speciali di natura ospedaliera, smaltiti da un gestore privato appositamente incaricato, opponeva all'avviso impugnato :
1. illegittimità e conseguente nullità dell'atto per manifesta infondatezza della pretesa impositiva;
2. illegittimità e conseguente annullamento dell'atto per avvenuto decorso del termine di decadenza relativo all'accertamento del periodo di imposta 2018;
3. illegittimità e conseguente annullamento dell'atto per manifesta violazione e/o falsa applicazione dell'art.
6-bis l. n.212/2000 e del d.m. dell'Economia e delle Finanze 24 Aprile 2024.
Si costituiva Roma Capitale rappresentando che era stata accertata a carico del ricorrente, l'omessa iscrizione al servizio dell'unità immobiliare in oggetto per gli anni indicati, per la quale non risultava presentata all'ufficio la rendicontazione annuale in materia di esenzione da depositare entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione all'annualità precedente, ne conseguiva un accertamento per evasione totale, contestandosi la mancata iscrizione in tariffa, nonchè anche il mancato pagamento del tributo, maggiorato di sanzione ed interessi. Non era stata data, inoltre, prova dell'iniziale richiesta di esenzione e qualora il contribuente non assolveva l'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non poteva essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. Quanto all'intervenuta prescrizione dell'annualità 2018 rilevava che trattandosi di un caso di evasione totale occorreva riferirsi alla normativa relativa agli obblighi del contribuente con riguardo alle dichiarazioni concernenti il tributo in esame, per cui la società ricorrente avrebbe avuto tempo per regolarizzare la propria posizione per l'anno 2018 fino al 30 giugno 2019, quindi l'accertamento per il 2018 era pienamente legittimo, e, comunque, occorreva anche aggiungere gli 85 giorni previsti dalla normativa emergenziale.
Riguardo all'eccepita mancata attivazione del contraddittorio richiamava il comma 2 dell'art.
6-bis l.
n.212/2000 che prevede l'esclusione dal contraddittorio per gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, per quelli di pronta liquidazione e per gli atti di controllo formale della dichiarazione del contribuente e rilevava che il d.m. dell'Economia e delle Finanze 24 Aprile 2024, di attuazione della predetta disposizione, non forniva alcuna Indicazione specifica per i tributi locali, essendo incentrato solo sui tributi erariali .
Concludeva per il rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite. All'udienza fissata per la trattazione, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Nella specie, in sintesi, il ricorrente impugna l'avviso di accertamento esecutivo emesso a seguito di accertata omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti, con evasione totale dei tributi, entro le scadenze previste, per gli anni dal 2018 al 2023.
Assolutamente pacifico perché espressamente previsto dalla normativa [l.n.147/2013], e massivamente richiamato nella giurisprudenza di legittimità, è l'obbligo dichiarativo gravante sul contribuente che deve comunicare all'ente municipale di riferimento l'inizio, la cessazione o la variazione relativa ad un'occupazione di locali, essendo assoggettabile a sanzione qualora non presenti la suddetta dichiarazione.
La Corte di Cassazione ha infatti più volte ribadito, anche in recenti pronunce, la natura e la disciplina della tassa sui rifiuti, evidenziando la continuità normativa tra le varie forme che ha assunto nel tempo [ Tarsu,
IA, AR e infine RI ], identificandola quale imposizione di natura tributaria, autoritativa e non basata su un rapporto contrattuale, sinallagmatico.
Il principio generale è che chiunque occupi o detenga immobili nel territorio comunale è tenuto al pagamento del tributo, le esenzioni, le riduzioni o le esclusioni costituiscono eccezioni a questa regola generale e non possono operare in via automatica.
L'onere della prova grava sul contribuente, nel senso che spetta all'amministrazione dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria e, nel caso, l'occupazione dell'immobile, ma è il contribuente che deve provare i fatti che estinguono o riducono tale obbligazione, come anche le condizioni per un'esenzione; la dichiarazione è un atto necessario che consente all'ente impositore di venire a conoscenza della situazione e di effettuare i controlli necessari e l'eventuale diritto all'esenzione deve essere formalmente richiesto;
la prova non può essere fornita a posteriori, nel senso che il contribuente non può rimediare all'omessa dichiarazione, dimostrando le condizioni di esenzione soltanto in un secondo momento, ad esempio durante il contenzioso seguito a un accertamento;
l'obbligo informativo deve essere assolto ex ante.
[cfr. per tutte e di recente Cass. Ord. n.21689/2025]
Nello specifico (…) In tema di Tari, le esclusioni dall'imposizione prevista dall'art.62 dlgs. n.507/1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva dell'esistenza di una ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta).
[cfr. Cass. ord. n.8595/2025.
Riguardo all'eccepita decadenza dell'Amministrazione dal diritto di riscuotere l'annualità 2018 per il decorso del quinquennio, si richiama l'art.19, sovrapponibile al vigente art.21 del Regolamento Ta.Ri capitolino che prevede che la dichiarazione sulla sussistenza o il modificarsi delle condizioni per ottenere le agevolazioni, esenzioni o riduzioni deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, e comunque entro e non oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 684, l.n.147/2013 [30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali].
L'art.1, comma 161 l.296/2006, ripreso in tema di accertamento nel regolamento comunale, prescrive come termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nella fattispecie in esame, trattandosi di omessa dichiarazione con conseguente mancato pagamento del tributo, la società ricorrente poteva regolarizzare la propria posizione per l'anno 2018 o dichiarare l'immobile ai fini Ta.Ri fino al 30 giugno 2019; l'anno 2019 è, pertanto, il dies a quo per l'Ufficio per la notifica degli accertamenti ai contribuenti, per cui l'accertamento impugnato, notificato il 24.10.2024, era perfettamente nel quinquennio, e, peraltro, il termine beneficiava anche del periodo degli 85 giorni di sospensione dovuti alla normativa emergenziale.
Da ultimo, relativamente alla mancata attivazione del contraddittorio di cui all'art.
6-bis l.n.212/2000, che sancisce l'obbligo del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, elevando, quindi, l'istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione attiva del contribuente nell'attuazione del rapporto tributario, contraddittorio che, in via generale, è relativo a tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nonché applicabili indistintamente a tutte le tipologie di tributi, armonizzati e non armonizzati, si rileva che il secondo comma dell'articolo citato esclude dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del ministro dell'Economia delle e delle Finanze, nonché per i casi di fondato pericolo per la riscossione. Tali atti sono stati, infatti, appositamente individuati proprio con il d.m.24.4.2024, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.100 del 30.4.2024, tuttavia, proprio confermando la necessità che siano dapprima gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui all'art.
6-bis, è evidente che tale decreto non preveda gli atti comunali, pertanto esclusi dal contraddittorio obbligatorio.
Da ultimo si aggiunge che, in una prospettiva che richiama il pragmatico canone giuspubblicistico della strumentalità delle forme, l'eventuale violazione dell'obbligo di garantire i diritti di difesa determina l'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo, soltanto se in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento, avrebbe potuto comportare un risultato diverso, nel senso che l'effetto della nullità dell'accertamento si verificherebbe allorché in sede giudiziale, risultasse che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in una mera formalità, ma avrebbe sostanzialmente consentito al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vuoti e, dunque, non puramente fittizi o strumentali.
E' stato, quindi, affermato dalla Corte di legittimità, già con riferimento ai tributi armonizzati, per i quali è stato affermato l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, il seguente principio di diritto : la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto, purché in giudizio il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e che l'opposizione di dette ragioni, valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio, non si riveli puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale per la quale è stato predisposto.
[cfr. Cass. SS.UU.sent. n.24823/2015]
Nella vicenda in oggetto il contribuente ha potuto sviluppare pienamente il proprio diritto di difesa e non si adducono pregiudizi causati dalla mancata attivazione del contraddittorio.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore di Roma Capitale delle spese di lite liquidate in €.1.750,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Presidente Est.
AR ES EL