TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 27/03/2026, n. 5811
TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 27 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto di coordinamento, illogicità e contraddittorietà

    Il Collegio ritiene fondate le doglianze, in quanto l'esclusione degli ippodromi 'promozionali' dalle sovvenzioni residue appare arbitraria, priva di motivazione e contraria al principio di remunerazione del servizio pubblico previsto dall'art. 12, comma 2, lett. d) del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169. L'Amministrazione avrebbe dovuto motivare tale scelta o includere tutti gli ippodromi.

  • Accolto
    Violazione di legge, eccesso di potere per sviamento, insussistenza dei presupposti, difetto di coordinamento, illogicità, contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza, buona fede e affidamento

    Il Collegio ritiene fondate le doglianze, in quanto l'esclusione degli ippodromi 'promozionali' dalle sovvenzioni residue appare arbitraria, priva di motivazione e contraria al principio di remunerazione del servizio pubblico previsto dall'art. 12, comma 2, lett. d) del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169. L'Amministrazione avrebbe dovuto motivare tale scelta o includere tutti gli ippodromi.

  • Accolto
    Violazione di legge, eccesso di potere per sviamento, insussistenza dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento, buon andamento e legalità

    Il Collegio ritiene fondate le doglianze, in quanto l'esclusione degli ippodromi 'promozionali' dalle sovvenzioni residue appare arbitraria, priva di motivazione e contraria al principio di remunerazione del servizio pubblico previsto dall'art. 12, comma 2, lett. d) del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169. L'Amministrazione avrebbe dovuto motivare tale scelta o includere tutti gli ippodromi. Inoltre, la classificazione in categorie (strategica, nazionale, regionale, promozionale) è stata introdotta ex novo senza criteri predeterminati e senza motivazione.

  • Accolto
    Violazione di legge, eccesso di potere per sviamento, insussistenza dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, violazione di limiti autoimposti

    Il Collegio ritiene fondate le doglianze, in quanto l'esclusione degli ippodromi 'promozionali' dalle sovvenzioni residue appare arbitraria, priva di motivazione e contraria al principio di remunerazione del servizio pubblico previsto dall'art. 12, comma 2, lett. d) del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169. L'Amministrazione avrebbe dovuto motivare tale scelta o includere tutti gli ippodromi. Inoltre, la classificazione in categorie (strategica, nazionale, regionale, promozionale) è stata introdotta ex novo senza criteri predeterminati e senza motivazione.

  • Accolto
    Violazione di legge, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, mancanza dei requisiti, sviamento, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di parità di trattamento

    Il Collegio ritiene fondate le doglianze, in quanto l'esclusione degli ippodromi 'promozionali' dalle sovvenzioni residue appare arbitraria, priva di motivazione e contraria al principio di remunerazione del servizio pubblico previsto dall'art. 12, comma 2, lett. d) del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169. L'Amministrazione avrebbe dovuto motivare tale scelta o includere tutti gli ippodromi. Inoltre, la classificazione in categorie (strategica, nazionale, regionale, promozionale) è stata introdotta ex novo senza criteri predeterminati e senza motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 27/03/2026, n. 5811
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5811
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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