Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 27/03/2026, n. 5811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5811 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05811/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7060 del 2025, proposto da
Saita S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ippodromi Partenopei S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
S.I.P.E.T. S.r.l. - Società Ippica Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Greco, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Francesco Ferrara 8;
Snaitech S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Lauteri e Matilde Tariciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Hippogroup Cesenate S.p.A., Hippogroup Roma Capannelle Società a Responsabilità Limitata, Ippomed S.r.l., Hippogroup Torinese S.p.A., Società Marchigiana Allevamento (S.M.A.) S.r.l., Ippica di Capitanata Corse - IPPI.CA.Corse S.r.l., Caroli Global Service S.r.l., Sistema Cavallo S.r.l., Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli S.r.l., Euroitalia S.r.l., Nordest Ippodromi S.p.A., Ippodromi Meridionali S.r.l., Sanfelice S.r.l., Ippodromo dei Fiori S.p.A., Saita Immobiliare S.r.l., Valentinia S.r.l., Alfea S.p.A., Merano Galoppo S.r.l., Società Varesina Incremento Corse Cavalli S.r.l., Comune di Villacidro, Prometeo S.r.l., Società Ippica Sassarese S.r.l., Marsicana S.r.l. Corri Ippo S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari ,
- del Decreto del Sottosegretario di Stato all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e alle Foreste, n. 0136224 del 25 marzo 2025, successivamente pubblicato;
- del Decreto del Direttore Generale - Direzione Generale per l’Ippica - n. 0200598 del 7 maggio 2025, successivamente pubblicato;
- ove lesivo, del Decreto del Direttore Generale - Direzione Generale per l’Ippica - n. 0662731 del 16 dicembre 2024, successivamente pubblicato;
- ove lesivo, del Decreto del Sottosegretario di Stato all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e alle Foreste, n. 0644641 del 6 dicembre 2024, successivamente pubblicato;
- di tutti gli allegati di tali decreti nonché di ogni altro provvedimento o atto presupposto, preordinato, conseguente o connesso, ove lesivo, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Ippodromi Partenopei S.r.l., della S.I.P.E.T. S.r.l. - Società Ippica Territorio e Ambiente e della Snaitech S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Marco RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 29 maggio 2025, tempestivamente depositato, la Saita S.r.l. - proprietaria dal 1968 dell’ippodromo del Cirigliano, sito in Aversa (CE) e che gestisce, quale società di corse convenzionata con il Ministero dell’Agricoltura, l’attività di competizioni ippiche nella disciplina del Trotto - ha impugnato il Decreto del Sottosegretario di Stato all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e alle Foreste, 0136224 del 25 marzo 2025, recante i criteri per l’assegnazione di sovvenzioni e di contributi in conto capitale alle società di corse riconosciute per l’organizzazione di corse ippiche, e tutti gli atti prodromici indicati in epigrafe.
Va premesso che, con il Decreto del Sottosegretario di Stato all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e alle Foreste, n. 0644641 del 6 dicembre 2024, sono stati definiti, in via generale, i principi e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività, da operarsi annualmente, sulla base dei criteri, sotto criteri e relativi pesi definiti negli Allegati Tecnici A e B; tale valutazione annuale, predisposta da un’apposita Commissione, viene trasmessa entro il 31 ottobre di ogni anno al Direttore Generale del M.A.S.A.F., per la successiva classificazione.
Con successivo Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2024, sulla base del procedimento istruttorio di valutazione degli ippodromi in attività di cui al documento esplicativo prot. n. 0662496 del 16 dicembre 2024, è stata quindi approvata la classificazione degli ippodromi in attività, tenuto conto dei dati pervenuti all’Amministrazione e alle verifiche effettuate, alla luce dei soli criteri di cui all’Allegato Tecnico A, avendo il predetto decreto specificato, all’articolo unico, comma 2, che, ai fini della classificazione, i criteri di cui all’Allegato Tecnico B - relativi alla valutazione della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse - sarebbero stati presi in considerazione a partire dal 2025; all’esito di tale valutazione, è stata quindi stilata la graduatoria relativa alle società di corse classificate per la disciplina del trotto, collocandosi l’ippodromo del Cirigliano di Aversa in posizione 23 su 25.
Con Decreto del Sottosegretario del 25 marzo 2025 è stato, poi, approvato il procedimento per l’assegnazione alle società di corse delle sovvenzioni ad esse spettanti per la gestione ed il miglioramento degli impianti, l’organizzazione delle corse e la remunerazione delle riprese delle immagini delle corse, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. d ) del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, e dei contributi in conto capitale, stanziati a beneficio delle società in questione dalle disposizioni vigenti.
L’art. 2 di tale Decreto ha poi previsto che, con Decreto del Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, da adottare ogni anno, è effettuata la ripartizione: a) delle sovvenzioni spettanti alle singole società di corse nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 4, e tenendo conto delle anticipazioni eventualmente erogate ai sensi dell’art. 5; b) dei contributi in conto capitale, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 6.
In particolare, l’art. 3 del Decreto, intitolato Rilevanza della classificazione degli ippodromi, al comma 1, ha disposto una ripartizione degli ippodromi in quattro categorie che definiscono la rilevanza dell’ippodromo nel comparto ippico nazionale in base alla posizione occupata nella classifica, definita e aggiornata con frequenza annuale: i) ippodromi a valenza strategica; ii) ippodromi a valenza nazionale; iii) ippodromi a valenza regionale; iv) ippodromi a valenza promozionale.
L’art. 3, comma 2, attribuisce, inoltre, una particolare valenza istituzionale all’Ippodromo Capitale d’Italia, individuato nell’ippodromo di Roma Capannelle, in ragione del valore storico e simbolico e del carattere cruciale della funzione dallo stesso svolta in chiave internazionale, a condizione che detto ippodromo occupi una posizione in classifica tale da possedere i requisiti per essere ippodromo a valenza strategica per il trotto o per il galoppo. Il comma 3 del predetto art. 3, precisa che i criteri per l’individuazione degli ippodromi corrispondenti a ciascuna categoria sono indicati nell’Allegato B del decreto, da aggiornare annualmente. A sua volta, l’Allegato B del Decreto del Sottosegretario ribadisce che gli ippodromi in attività sono ripartiti sulla base della posizione in classifica definita ed aggiornata con frequenza annuale con Decreto del Direttore della competente direzione generale del Ministero sulla base della seguente classificazione: i) gli ippodromi a valenza strategica sono i primi 3 ippodromi per la disciplina del trotto e i primi 3 per la disciplina del galoppo, individuati in ordine di posizione ricoperta nella classifica elaborata; ii) gli ippodromi a valenza nazionale sono individuati nei 9 ippodromi successivi ai 3 strategici, sia nella disciplina del trotto sia in quella del galoppo, in ordine di posizione ricoperta nella graduatoria; iii) gli ippodromi a valenza regionale sono individuati nei 9 ippodromi successivi ai 3 strategici ed ai 9 nazionali, sia nella disciplina del trotto sia in quella del galoppo, in ordine di posizione ricoperta nella graduatoria; iv) tutti gli ippodromi collocati in ulteriori posizioni di classifica sono individuati come ippodromi a valenza promozionale.
L’art. 4 del Decreto del Sottosegretario detta, quindi, i criteri per l’assegnazione delle sovvenzioni la per la gestione ed il miglioramento degli impianti, l’organizzazione delle corse e la remunerazione delle riprese televisive.
Nel dettaglio, in primo luogo vengono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse sulla base dei costi delle giornate di corse (art. 4, comma 2); le ulteriori risorse residuate vengono invece ripartite sulla base della classificazione degli ippodromi secondo i seguenti criteri: a) un importo in base alla ripartizione di tali risorse in misura tra il 35% ed il 45% in base alla classificazione degli ippodromi; b) un importo in base alla ripartizione di una percentuale compresa tra il 45% ed il 55% in base alla valenza degli ippodromi nel comparto ippico nazionale; c) un ulteriore importo, compreso tra il 2% ed il 20%, come sostegno per attività ed esigenze istituzionali legate alla promozione dell’ippica italiana nel contesto nazionale ed internazionale e per l’ippodromo Capitale d’Italia, individuato in Roma Capannelle.
I predetti criteri di ripartizione sono ulteriormente definiti e specificati nell’Allegato D del Decreto de quo , in forza del quale le somme che residuano all’esito dell’assegnazione di cui al comma 2 dell’art. 4 del Secreto siano ripartite come appresso indicato: a) un importo compreso tra il 35% ed il 45% in base alla classifica degli ippodromi, ripartito a sua volta in: a1) un importo compreso tra il 55% ed il 61% alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi di trotto a valenza strategica, nazionale e regionale, in relazione alla posizione occupata nell’ambito della classifica; a2) un importo compreso tra il 39% ed il 45% alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi di galoppo a valenza strategica, nazionale e regionale, in relazione alla posizione occupata nell’ambito della classifica; b) un importo compreso tra il 45% e il 55% in base alla rilevanza degli ippodromi, ai sensi dell’art 3 comma 1 del Decreto Ministeriale, a sua volta ripartito: b1) un importo compreso tra il 68% ed il 72% alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi di trotto e galoppo a valenza strategica, a sua volta ripartita in : b1x) un importo compreso tra il 45% ed il 55% alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi di trotto; b1y) un importo compreso tra il 45% ed il 55% alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi di galoppo; b2) un importo compreso tra il 28% ed il 32% alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi di trotto e galoppo a valenza nazionale, a sua volta ripartita in: b2x) un importo compreso tra il 65% ed il 75% alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi di trotto; b2y) un importo compreso tra il 25% ed il 35% alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi di galoppo; c) un ulteriore importo, compreso tra il 2% ed il 20% come sostegno per attività ed esigenze istituzionali legate alla promozione dell’ippica italiana nel contesto nazionale ed internazionale e per l’ippodromo Capitale d’Italia, individuato in Roma Capannelle, non cumulabile con la quota parte di sovvenzione di cui alla lettera b).
L’art. 6 del Decreto in esame contempla, inoltre, la possibilità di riconoscere alle società di corse un contributo in conto capitale per la realizzazione di investimenti per l’ammodernamento e l’adeguamento degli ippodromi e delle loro infrastrutture, derivante da risorse eventualmente stanziate dalle disposizioni vigenti. Si dispone, poi, che tali contributi siano riconosciuti, in parte, in base alla ripartizione di una percentuale compresa tra il 55% ed il 65% alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi di trotto, in relazione alla posizione occupata nella classifica, operata ai sensi del Decreto del Sottosegretario del 6 dicembre 2024, aggiornata con frequenza annuale; in parte, in base alla ripartizione di una percentuale compresa tra il 45% ed il 35% alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi di galoppo, in relazione alla posizione occupata nella ridetta classifica annualmente operata.
L’art. 2 dell’Allegato D al Decreto Ministeriale in esame, ribadisce i predetti criteri, importi e percentuali per l’assegnazione degli eventuali contributi in conto capitale, illustrandone il fattore moltiplicativo.
Ebbene, in data 7 maggio 2025 è stato adottato il Decreto del Direttore Generale n. 200598, con il quale sono state assegnate le sovvenzioni in favore delle società di corse, quantificate in base ai prospetti contenuti nell’Allegato A del Decreto medesimo. In base a tali determinazioni ed alle risorse complessivamente stanziate, la Società ricorrente, classificata al n. 23 della graduatoria - nelle more divenuta ultima posizione in seguito alla revoca del riconoscimento per l’anno 2025 nei confronti della società titolare della gestione dell’ippodromo di Civitanova Marche e nei confronti della società titolare della gestione dell’ippodromo di Ferrara si è vista riconoscere un importo pari ad € 509.674,00, espressamente corrispondente alla sola remunerazione delle voci di costo delle giornate di corse assegnate (34 per la stagione svolta nell’anno solare 2025) e del servizio di ripresa televisiva delle immagini delle riunioni, nulla essendo stato assegnato per le risorse dipendenti dalla posizione di classifica e dalla valenza assegnata in conseguenza della classificazione.
Tanto premesso, con il ricorso in epigrafe, la Società ricorrente ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti “ violazione e falsa applicazione di legge (art. 12, comma 2 lettera d) del D.P.R. n. 169/1998; art. 11, comma 2, della Legge n. 241/1990) - eccesso di potere per sviamento, difetto di coordinamento, manifesta illogicità, contraddittorietà .”.
L’art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale del Sottosegretario del 25 marzo 2025, sarebbe illegittimo, perché adottato in violazione di quanto disposto dall’art. art. 12, comma 2 lettera d) del D.P.R. n. 169/1998, in forza del quale le sovvenzioni dovrebbero avere funzione remuneratoria del servizio pubblico svolto e, comunque, del Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2024, dal momento che l’Amministrazione avrebbe dovuto suddividere le quote della sovvenzione alla luce delle percentuali indicate, riservando il primo importo (35% - 45%) a tutti gli ippodromi in base alle risultanze della graduatoria, ed il secondo importo (45% - 55%) agli ippodromi considerati in base alla valenza nel sistema ippico nazionale agli stessi attribuita in seguito alla formazione della graduatoria, mentre, nel caso di specie, sarebbero stati esclusi gli ippodromi, come quello della Società ricorrente, classificati come “promozionali”; in altri termini, l’esclusione dalle sovvenzioni per la gestione ed il miglioramento degli impianti, disposta in danno degli ippodromi definiti “promozionali”, configurerebbe un’aperta violazione del dettato normativo.
1.2. Con il secondo motivo, sono stati censurati la “ violazione di legge (art. 97 Cost.; artt. 1 ed 11 comma 2, della Legge n. 241/1990; art. 1337 c.c.) - eccesso di potere per sviamento, insussistenza dei presupposti; difetto di coordinamento; manifesta illogicità e contraddittorietà; violazione dei principi di correttezza e buona fede e del principio dell’affidamento. ”.
L’esclusione degli ippodromi a valenza promozionale dal riparto delle sovvenzioni di cui all’art. 4, comma 3 del Decreto del Sottosegretario del 25 marzo 2025, disposta solo in seguito alla formazione della graduatoria elaborata con il decreto del D.G. del 16 dicembre 2024, sarebbe in contraddizione con gli stessi principi e criteri elaborati nel Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2024, secondo cui la remunerazione dovrebbe riguardare tutti gli ippodromi.
1.3. Con il terzo motivo, sono stati lamentati “ violazione di legge (art. 97 della Costituzione - art. 1, della Legge n. 241/1990) - eccesso di potere per sviamento, insussistenza dei presupposti; difetto assoluto di motivazione; violazione del principio di trasparenza e di parità di trattamento; violazione del principio di buon andamento e del principio di legalità. ”).
Secondo la Società ricorrente, l’esclusione a carico degli ippodromi definiti a valenza promozionale da ogni forma di riparto dell’importo delle sovvenzioni residuate alla remunerazione delle giornate di corse è stata disposta in conseguenza dell’attribuzione di una qualificazione, quale quella relativa alla individuazione degli ippodromi a valenza strategica, nazionale, regionale e promozionale, apposta solo successivamente alla formazione della graduatoria ed in assenza di base normativa, e comunque di qualsivoglia elaborazione di criteri di individuazione posti a fondamento delle definizioni medesime; ad ogni buon conto, la riconducibilità delle singole strutture alle definizioni di ippodromo strategico, nazionale, regionale e promozionale avrebbe dovuto essere predisposta con lo stesso Decreto con il quale sono stati elaborati e messi a punto i criteri, i sotto criteri ed i parametri, ossia nel Decreto del 6 dicembre 2024, ovvero, a tutto concedere, in quello del 16 dicembre 2024, con il quale è stata in concreto formata la graduatoria, sulla base delle schede di valutazione dei singoli impianti.
1.4. Con il quarto motivo, sono stati dedotti “ violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 della Costituzione; artt. 1 e 3, della Legge n. 241/1990) - eccesso di potere per sviamento, insussistenza dei presupposti; difetto assoluto di motivazione; violazione di limiti autoimposti. ”.
Con il Decreto del 25 marzo 2025 del Sottosegretario, l’Amministrazione avrebbe, secondo la prospettazione della parte ricorrente, operato una immotivata ed arbitraria innovazione rispetto ai criteri ed alle regole in base ai quali sono state eseguite le valutazioni degli impianti ed è stata formata la graduatoria propedeutica alla distribuzione delle sovvenzioni.
1.5. Con il quinto motivo, sono stati censurati “ violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 della Costituzione; artt. 1 e 3, della Legge n. 241/1990) - eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; mancanza dei requisiti; sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà; violazione del principio di parità di trattamento. ”.
Secondo la Società ricorrente, i provvedimenti impugnati sarebbero poi inficiati da difetto assoluto di motivazione nella parte in cui dispongono la totale esclusione dal riparto delle sovvenzioni a carico degli ippodromi definiti a valenza promozionale, disposta all’esito delle determinazioni assunte con il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2025 ed in particolare con quanto in esso previsto nell’art. 1 dell’Allegato D al medesimo; inoltre, non sarebbero stati esplicitati i criteri con i quali sono state, in concreto, predisposte le classificazioni.
1.6. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
2. In data 16 giugno 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
3. Con memoria depositata l’11 luglio 2025, la Società ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla tutela cautelare, insistendo per la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
4. Con memoria depositata l’11 luglio 2025, l’Avvocatura erariale ha contestato quanto dedotto nel ricorso, insistendo per il suo rigetto.
5. Con ordinanza n. 3934/2025, pubblicata il 17 luglio 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 16 luglio 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, questa Sezione, preso atto della rinuncia della tutela cautelare, ed ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, individuati nei soggetti di cui all’allegato A al Decreto Direttoriale nr. 200958 del 7 maggio 2025, fissando per il prosieguo la pubblica udienza del 3 dicembre 2025.
6. In data 5 agosto 2025, la Società ricorrente ha poi documentato di aver integrato il contraddittorio nei confronti delle Società controinteressate.
7. In data 26 agosto 2025, si è costituita in giudizio la controinteressata Ippodromi Partenopei S.r.l., insistendo per il rigetto del ricorso.
8. In data 2 settembre 2025, si è costituita in giudizio la controinteressata S.I.P.E.T. S.r.l. - Società Ippica Territorio E Ambiente, insistendo per il rigetto del ricorso.
9. In data 24 settembre 2025, si è costituita in giudizio la controinteressata Snaitech S.p.A..
10. Con distinte memorie, depositate in vista della discussione, le parti costituite hanno poi concluso per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
11. Hippogroup Cesenate S.p.A., Hippogroup Roma Capannelle Società a Responsabilità Limitata, Ippomed S.r.l., Hippogroup Torinese S.p.A., Società Marchigiana Allevamento (S.M.A.) S.r.l., Ippica di Capitanata Corse - IPPI.CA.Corse S.r.l., Caroli Global Service S.r.l., Sistema Cavallo S.r.l., Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli S.r.l., Euroitalia S.r.l., Nordest Ippodromi S.p.A., Ippodromi Meridionali S.r.l., Sanfelice S.r.l., Ippodromo dei Fiori S.p.A., Saita Immobiliare S.r.l., Valentinia S.r.l., Alfea S.p.A., Merano Galoppo S.r.l., Società Varesina Incremento Corse Cavalli S.r.l., Comune di Villacidro, Prometeo S.r.l., Società Ippica Sassarese S.r.l., Marsicana S.r.l. Corri Ippo S.r.l., intimate quali Società controinteressate, non si sono costituite in giudizio.
12. Alla pubblica udienza del 18 marzo 2026, la causa è stata infine introitata per la decisione.
13. Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di seguito indicati.
13.1. Ritiene il Collegio di poter sindacare tutti e cinque i motivi di gravame congiuntamente, ancorché afferenti a profili non del tutto coincidenti, in quanto comunque connessi sotto il profilo logico e argomentativo.
13.2. Ciò posto, la Società ricorrente si duole, in questa sede, delle previsioni contenute nel Decreto del Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 25 marzo 2025, recante il procedimento da osservare ed i criteri da seguire per l’assegnazione alle società di corse delle sovvenzioni ad esse spettanti per la gestione ed il miglioramento degli impianti, l’organizzazione delle corse e la remunerazione delle riprese delle immagini delle corse, ai sensi dell’art. 12, comma 2 lett. d ) del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, e dei contributi in conto capitale, stanziati a beneficio delle società in questione dalle disposizioni vigenti.
Tale disposizione prevede, infatti, che l'UNIRE - funzione oggi attribuita al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in forza dell’art. 23 quater , comma 9, del D.L. n. 95/2012 conv. con Legge n. 135/2012 - destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, nonché per l'attività delle commissioni di cui all'articolo 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalità con particolare riferimento al finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse.
Ciò posto, in via generale, con Decreto del Sottosegretario di Stato all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e alle Foreste, n. 0644641 del 6 dicembre 2024, sono stati stabiliti i criteri per la classificazione degli ippodromi per la predisposizione di una graduatoria sulla base di precisi parametri di valutazione, indicati nella Tabella A e B, da aggiornarsi ogni anno; con il successivo Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2024 è stata, quindi, redatta la graduatoria de qua , nell’ambito della quale l’odierna Società ricorrente è stata collocata in posizione n. 23 su 25 per quanto riguarda la categoria del trotto.
Ebbene, con il citato Decreto del Sottosegretario del 25 marzo 2025 - in questa sede impugnato - è stata, dapprima, introdotta con l’art. 3 una (ulteriore) classificazione degli ippodromi (ora) suddivisi in ippodromi a valenza strategica, ippodromi a valenza nazionale, ippodromi a valenza regionale, ippodromi a valenza promozionale, sulla base del (mero) posizionamento nella graduatoria predisposta in attuazione dei criteri indicati nel Decreto del 6 dicembre 2024, e, successivamente, con gli artt. 4 e 6, è stato disposto che i contributi residuati - dopo un primo accantonamento dei fondi destinati a coprire le spese delle giornate di corse - sarebbero stati erogati esclusivamente in favore di tutti gli ippodromi ad esclusione di quelli c.d. promozionali.
Tale previsione, pertanto, sarebbe radicalmente contraria al disposto dell’art. 12, comma 2 lett. d ) del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, in quanto verrebbe meno l’aspetto della remunerazione dei costi di gestione per gli ippodromi, come quello di proprietà della parte ricorrente, classificati come promozionali. L’Amministrazione avrebbe dovuto suddividere le quote della sovvenzione alla luce delle percentuali indicate, riservando il primo importo (35% - 45%) a tutti gli ippodromi in base alle risultanze della graduatoria, e il secondo importo (45% - 55%) agli ippodromi considerati in base alla valenza nel sistema ippico nazionale agli stessi attribuita in seguito alla formazione della graduatoria; nel caso di specie, invece, l’importo (residuale) del finanziamento è stato attribuito a tutti gli ippodromi ad esclusione di quelli - come quello della Società ricorrente - classificati come “promozionali”; in altri termini, l’esclusione dalle sovvenzioni per la gestione ed il miglioramento degli impianti, disposta in danno degli ippodromi definiti “promozionali”, configurerebbe un’aperta violazione del dettato normativo.
Sotto altro aspetto, la determinazione del Sottosegretario sarebbe irragionevole, perché contraddittoria rispetto ai criteri generali indicati nel Decreto del 6 dicembre 2024, ove non è prevista nessuna esclusione dal finanziamento di particolari categorie di ippodromi; ad ogni buon conto, la riconducibilità delle singole strutture alle definizioni di ippodromo strategico, nazionale, regionale e promozionale avrebbe dovuto essere predisposta con lo stesso Decreto con il quale sono stati elaborati e messi a punto i criteri, i sotto criteri ed i parametri, ossia nel Decreto del 6 dicembre 2024, ovvero, a tutto concedere, in quello del 16 dicembre 2024, con il quale è stata in concreto formata la graduatoria, sulla base delle schede di valutazione dei singoli impianti.
Inoltre, la scelta del Sottosegretario di ripartire - in apposite classificazioni - gli ippodromi non solo non troverebbe alcuna copertura normativa, ma sarebbe anche arbitraria, dal momento che non sarebbero stati motivati i parametri per cui un ippodromo dovesse rientrare in quella particolare categoria rispetto ad un’altra.
Peraltro, i provvedimenti impugnati sarebbero poi inficiati da difetto assoluto di motivazione nella parte in cui dispongono la totale esclusione dal riparto delle sovvenzioni a carico degli ippodromi definiti a valenza promozionale, disposta all’esito delle determinazioni assunte con il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2025 ed in particolare con quanto in esso previsto nell’art. 1 dell’Allegato D al medesimo.
La Società ricorrente contesta, infine, anche il proprio inserimento nella categoria promozionale, in quanto altri ippodromi, aventi caratteristiche del tutto simili, sono stati (invece) valutati in maniera migliore e sono stati quindi collocati nelle altre categorie destinatarie dei finanziamenti.
Tali deduzioni sono state contestate dall’Amministrazione, secondo cui, invece, il Decreto del Sottosegretario del 25 marzo 2025 avrebbe fatto corretta applicazione dei principi indicati nel Decreto del 6 dicembre 2024, trattandosi, comunque, di valutazioni tecniche discrezionali e non sindacabili.
13.3. Ritiene il Collegio che le doglianze di parte ricorrente siano fondate nei seguenti termini.
Sul punto, in tema di sovvenzioni pubbliche per la gestione di servizi pubblici, va richiamato il principio espresso da questa Sezione, secondo cui “ la sovvenzione - quale beneficio economico riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione in favore di specifici soggetti (pubblici o privati) - è finalizzata quindi ad incentivare o a sostenere una determinata attività per scopi di interesse generale - altrimenti soggetta alle ordinarie regole di mercato - coprendo una parte (più o meno rilevante) dei relativi costi, fermo restando la permanenza, in capo al beneficiario, di una residua quota di alea circa la sostenibilità finanziaria dell’attività stessa. Ed è proprio tale ultimo aspetto, ricollegato alla non selettività dell’intervento, che rende la sovvenzione compatibile con le regole europee della concorrenza, non potendo la Pubblica Amministrazione sostenere direttamente attività economiche imprenditoriali in favore di specifici beneficiari, scaricando sulla collettività tutti i costi di gestione, ciò determinando altrimenti la violazione delle regole previste in tema di aiuti di Stato di cui all’art. 107 T.F.U.E.. La decisione, quindi, di erogare benefici economici in relazione alla gestione di un servizio pubblico - quale quello della gestione degli ippodromi - è sottoposta ad una valutazione di opportunità rimessa all’organo politico e viene, successivamente, tradotta in regola giuridica applicata, poi, nel caso concreto, secondo i criteri predeterminati in forza di quanto indicato nell’atto concessorio. Non esiste, pertanto, un diritto soggettivo (perfetto) del beneficiario al mantenimento sine die della sovvenzione, in relazione all’ an , al quantum , al quid e al quando , potendo l’Amministrazione, con proprio provvedimento, modificare i predetti criteri ovvero eliminare in toto l’erogazione stessa del beneficio stesso, al mutamento della situazione di fatto ovvero sulla base di una diversa valutazione dell’interesse originario (arg. ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.), sempre che, ovviamente, tale valutazione sia coerente con il principio di ragionevolezza e non discriminazione (art. 3 della Costituzione).” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 13 febbraio 2026, n. 2892).
Infatti, quando l’erogazione di provvidenze economiche è finalizzata a misure destinate allo sviluppo o al rafforzamento del mercato - in termini di produzione, occupazione o qualità - l'ordinamento prevede che i criteri predeterminati rendano trasparente il nesso tra selezione del beneficiario e capacità di realizzare gli obiettivi del programma, secondo una logica di merito e di effettiva concorrenza.
Inoltre, il principio di trasparenza di cui all’art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. implica che quando l’Amministrazione gestisce procedure di evidenza pubblica per attribuire finanziamenti a iniziative d’interesse generale, deve garantire che la selezione dei beneficiari sia verificabile e non lasci margini ad arbitrii o a preferenze verso operatori economici non rigorosamente dipendenti da presupposti oggettivi, perché, in difetto, i beneficiari potrebbero essere percepibili come contigui o graditi agli organi decisionali (secondo le logiche tipiche del fenomeno noto come “capitalismo di relazione”) e l’azione amministrativa ne risulterebbe compromessa in termini di credibilità, nonché in ordine all’efficienza e all’efficacia dei risultati.
In tale quadro, appare evidente come la prospettazione secondo la quale i giudizi dell’Amministrazione sarebbero sindacabili solo nei limiti di un “sindacato debole”, ossia estrinseco e formale, presti il fianco all’obiezione che, laddove si assumesse tale principio acriticamente e con logica astratta, si genererebbe un’area di imperscrutabilità del potere che non consentirebbe di verificare la sua genuina gestione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che colgano nel segno quelle doglianze incentrare sulla manifesta irragionevolezza dell’esclusione degli ippodromi c.d. promozionali dall’erogazione dei contributi, prevista dall’Allegato D, richiamato all’interno dell’art. 4, comma 3, del Decreto del Sottosegretario del 25 marzo 2025, trattandosi di una previsione che, non solo, non trova giustificazione nell’ambito del Decreto del 6 dicembre 2024, ma che si appalesa come palesemente contraria alle prescrizioni contenute nell’art. 12, comma 2 lett. d) del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, ove è prevista per gli ippodromi - senza esclusione alcuna - una forma di contribuzione economica.
È vero che (anche) gli ippodromi promozionali sono soggetti, quanto meno, ad una parte di finanziamento sulla base dei costi per le giornate di corsa, ma è altrettanto vero che, per la residua parte, l’esclusione indicata nel Decreto per gli ippodromi promozionali appare arbitraria e, comunque, priva di qualsiasi motivazione, essendosi limitata l'Amministrazione ad escludere de plano tale categoria di ippodromi; sul punto, infatti, l’Amministrazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni di tale scelta, apparendo, sotto questo aspetto, il provvedimento impugnato privo di adeguata motivazione.
Sotto questo punto, è vero il rilievo evidenziato dall’Avvocatura dello Stato nelle proprie difese secondo cui tali provvedimenti costituiscono atti amministrativi generali, sottratti dall’obbligo di motivazione ex art. 3, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm., però è altrettanto vero che, a fronte di una discrasia tra quanto disposto, in via generale, dal Decreto del 6 dicembre 2024 - ove non risultano previste categorizzazioni degli ippodromi di tale specie - e quanto (poi) introdotto ex novo dal Decreto del 25 marzo 2025 avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad esplicitare, seppur sinteticamente, la ragione di tale scelta, il relativo fondamento ed il criterio utilizzato nella classificazione stessa.
Infatti, una volta fissate le regole per la classificazione, la valutazione concreta della qualità degli ippodromi diviene rigorosamente predeterminata e dunque non viene più in esame un giudizio di “merito amministrativo”, bensì un accertamento tecnico dell’effettiva sussistenza dei requisiti prestabiliti ai quali l’Amministrazione si è autovincolata. Se questi ultimi si fondano (come nel caso in esame al giudizio) su presupposti scientifici o tecnico-professionali (giuridici, economici, medici, ambientali, ecc.), vengono in rilievo elementi di fatto che, come tali, non v’è ragione di escludere dalla sfera di conoscibilità del giudice amministrativo.
Ne consegue, quindi, che, sotto questo aspetto, il provvedimento impugnato è illegittimo per aver l’Amministrazione escluso da tale forma di contribuzione in violazione del principio di remunerazione del servizio pubblico o, comunque, per non aver esplicitato le ragioni di tale scelta.
Sotto diverso ma correlato profilo, il Decreto del Sottosegretario del 25 marzo 2025 è altresì censurabile per quanto riguarda la stessa scelta di ripartire gli ippodromi nelle categorie di ippodromi strategici, nazionali, regionali e promozionali, indicata nell’art. 3, dal momento che non sono stati esplicitati i criteri ed i parametri sottesi alla predetta classificazione, essendo insufficiente il mero richiamo al Decreto del 6 dicembre 2024; l’Amministrazione, invero, sulla base della graduatoria predisposta con il Decreto del 16 dicembre 2024, ha, in modo del tutto arbitrario, introdotto ex novo tale differenziazione senza indicare il presupposto ed il ragionamento sotteso a tale decisione. L’introduzione, quindi, ex novo di una ulteriore classificazione degli ippodromi nelle quattro categorie suindicate rispetto a quanto previsto, in via generale, nel Decreto del 6 dicembre 2024 e la sua concreta applicazione si appalesano arbitrarie, non avendo chiarito l’Amministrazione sulla base di quali parametri normativi tale scelta è stata adottata. Ed infatti, la scelta di utilizzare - come presupposto - la graduatoria del 16 dicembre 2024, seppur ragionevole, non può però essere condivisa nella parte in cui è stato rimesso al Sottosegretario l’individuazione delle categorie de quibus in assenza di criteri predeterminati. Tale difetto istruttorio ha inevitabilmente inciso sulla posizione giuridica della Società ricorrente che si è vista attribuire un contributo economico minore rispetto alle altre Società di corse e rende, allo stato, non comprensibile la scelta stessa di collocare l’ippodromo de quo nella categoria c.d. promozionale piuttosto che in un’altra.
13.4. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
13.5. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., ritiene il Collegio - per ragioni di pubblico interesse ricollegate al corretto svolgimento del servizio pubblico ed alla necessità di non determinare sospensioni dei finanziamenti (eventualmente) in corso - che i provvedimenti impugnati, seppur caducati nei limiti dell’interesse, debbano continuare ad avere efficacia fino alla riedizione del potere, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla notifica ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, mediante nuovo provvedimento che tenga conto dei seguenti rilievi: i) l’Amministrazione, alla luce del principio di remuneratività dei costi, previsto dall’art. 12, comma 2 lett. d) del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, dovrà valutare se escludere dalla contribuzione residuale gli ippodromi c.d. promozionali; in caso di risposta positiva, sarà onere dell’Amministrazione di esplicitare in modo chiaro e comprensibile le ragioni di tale soluzione; ii) l’Amministrazione, in caso di conferma della classificazione degli ippodromi nelle categorie degli ippodromi in ippodromi a valenza strategica, ippodromi a valenza nazionale, ippodromi a valenza regionale e ippodromi a valenza promozionale, dovrà esplicitarne il presupposto normativo - logico ed il criterio sotteso a tale distinzione; iii) l’Amministrazione dovrà, in caso di conferma di quanto testé indicato, valutare le caratteristiche dell’ippodromo della parte ricorrente al fine di posizionarla nella categoria reputata corretta.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e vengono liquidate, in favore della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. come da dispositivo, mentre le compensa nei rapporti con le altre parti controinteressate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini indicati in parte motiva e, previa conservazione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, ordina all’Amministrazione di rieditare il potere secondo le modalità suindicate.
Condanna il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, se dovuti, e le compensa nei confronti delle altre parti controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RT | NG Caminiti |
IL SEGRETARIO