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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 256-1/2024 Reg. Un.
Sentenza omologazione ristrutturazione debiti consumatore art. 70 C.C.I.I.
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Repubblica Italiana in nome del popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, in persona del giudice delegato dott.ssa Maria Elena Ballarini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.U. 256-1/2024 P.U. promosso da ( C.f. Parte_1
) residente in [...]. C.F._1
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 68 CCII redatta dal gestore della Avv. Jessica Eboli, nominata in data 11.9.2024, Pt_2 dall'OCC di Segretariato Sociale sede di Buscate.
Visto il provvedimento di ammissione alla procedura pronunciato da questo giudice in data
24.1.2025 ai sensi dell'art. 70, primo comma, CCII.
Rilevato che nei termini di cui all'art. 70, terzo comma, CCII, solo la creditrice ha Pt_3
formulato osservazioni.
Vista la relazione conclusiva depositata in data 4-3 e 19-3 2025 dal Gestore della crisi
OSSERVA
Il Tribunale adito deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 27 c. 2 CCII in quanto la debitrice risulta risiedere in Gallarate, comune facente parte della circoscrizione del Tribunale di Busto
Arsizio.
Il piano è stato depositato in data 17.12.2024 unitamente alla documentazione prevista dalla norma richiamata.
La debitrice risulta versare in uno stato di sovraindebitamento da intendersi quale incapacità di far fronte ai debiti esigibili o di imminente scadenza. Infatti, l'ammontare complessivo dei debiti, come accertato anche dall'OCC, è pari ad euro 269.038,05 cui la debitrice deve far fronte unicamente con il reddito da lavoro dipendente dalla stessa percepito e pari a circa euro
1.800,00 mensili, non avendo la sig.ra beni mobili o immobili. Parte_1
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In tale contesto la valutazione, seppure necessariamente “prospettica”, in ordine all'incapacità della sig.ra di far fronte già nel breve periodo alle proprie obbligazioni integra i Parte_1
presupposti del sovraindebitamento così come tratteggiati dal quadro normativo di riferimento.
Le obbligazioni assunte, come ha accertato il Professionista incaricato, sono state tutte contratte per ragioni estranee ad una attività imprenditoriale o professionale, attività imprenditoriale o professionale che peraltro la debitrice non risulta avere mai svolto.
La proposta indicata dalla debitrice prevede:
Le risorse necessarie per l'adempimento del Piano verranno rese disponibili dall'accantonamento mensile di quota parte dello stipendio percepito dalla ricorrente e pari ad euro 470,00.
Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato e neppure emergono, dalla documentazione depositata, condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 CCII.
Il Professionista incaricato ha inoltre rilevato come la situazione di sovraindebitamento in cui versa la debitrice non è imputabile a colpa grave o malafede o frode in quanto il debito nei confronti della è stato contratto quando non sussistevano elementi Controparte_1 certi in ordine all'incapacità da parte della condebitrice sig.ra (sorella della Parte_4
ricorrente) di pagare regolarmente le rate del mutuo ipotecario del 21.7.2006, avendo la debitrice ceduto la quota di comproprietà alla sorella in data 5.12.2013 ed essendosi conclusa la procedura esecutiva instaurata nei confronti della sorella il 13 giugno 2022.
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In ordine alle osservazioni formulate dalla creditrice Pt_3
La ricorrente, con nota del 19 marzo 2025, al fine di risolvere l'unica contestazione ricevuta e relativa al credito , ha dichiarato di essere disponibile a procedere all'integrale restituzione Pt_3
della somma pari ad Euro 4.361,12.
PQM
Visto l'art. 70 CCII
OMOLOGA la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pt_1
( C.f. )
[...] C.F._1
e per l'effetto
DISPONE che l'OCC nominato nella persona dell'Avv. Jessica Eboli
- comunichi la sentenza ai creditori e provveda alla sua pubblicazione sul sito web del
Tribunale di Busto Arsizio,
- vigili sull'esatto adempimento del piano proposto,
- verifichi che le vendite e le cessioni di beni, eventualmente previste nel piano, siano effettuate dal debitore tramite procedure competitive con adeguate forme di pubblicità,
- depositi con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, una relazione sullo stato della procedura,
- al termine dell'esecuzione presenti al giudice una relazione finale al fine di consentire la liquidazione del proprio compenso.
Busto Arsizio, il 31/03/2025 Il Giudice Delegato
Dr.ssa Maria Elena Ballarini
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