Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 22/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 9/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione LOMBARDIA in composizione monocratica nella persona del Consigliere ER BERRUTI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30609 del registro di Segreteria, proposto da G. M. D., c.f. MI , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Bava ed Emanuela De Leo ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Arcore (MI), Via Roma n. 120;
contro INPS, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell’Ufficio legale dell’Istituto in Milano;
per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Ferita trapassante da arma da fuoco emitorace destro. Emotorace secondario. AS LO inferiore polmone destro” e del conseguente diritto al trattamento previdenziale privilegiato.
Udito, nell’udienza del 16 dicembre 2025, l’Avv. Giulio Peco per l’INPS, nessuno comparendo per il ricorrente.
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2023 il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha esposto di essere cessato dal servizio in data 3.1.2018 per raggiunti limiti di età e di avere presentato domanda di pensione privilegiata in data 8.8.2018 per l’infermità “Ferita trapassante da arma da fuoco emitorace destro. Emotorace secondario. AS LO inferiore polmone destro”, conseguente ad una ferita riportata durante il servizio in data MI e già oggetto di valutazione da parte della CMO (verbale del MI ) e del Comitato per le pensioni privilegiate (delibera del MI ). Sulla istanza di pensione di privilegio si pronunciava la CMO di Milano, ritenendo (verbale del MI ), sulla base della visita diretta e delle dichiarazioni ivi rese dall’interessato, che la patologia lamentata non fosse ascrivibile a categoria di privilegio. Acquisito il parere (negativo) del Comitato di verifica, la domanda di pensione privilegiata veniva rigettata. Dal che il presente ricorso.
L’INPS si è costituito in giudizio il 10.5.2024 con articolata memoria chiedendo il rigetto del ricorso in conformità al parere del Comitato di verifica quale organo tecnico competente in materia.
Con ordinanza del 29.5.2024 n. 17 questo Giudice incaricava, ai sensi degli artt. 1, comma terzo del D.L. n. 453/1993 conv. in L. n. 19/1994 e 2, comma secondo della L. n. 658/1984, il Collegio medico-legale presso il Ministero della Difesa (CML) di rendere un parere sul seguente quesito “se le infermità lamentate dal ricorrente - “Ferita trapassante da arma da fuoco emitorace destro. Emotorace secondario. AS LO inferiore polmone destro” e considerati eventuali aggravamenti - in relazione alle quali il medesimo ha presentato domanda di pensione privilegiata, siano ascrivibili a categoria di trattamento pensionistico di privilegio e, in caso di risposta positiva, a quale”.
L’organo consultivo incaricato, dopo una serie di rinvii, depositava la propria relazione in data 9.12.2025.
Nell’udienza di discussione del 16.12.2025, la difesa dell’INPS, unica presente, ha richiamato le proprie conclusioni.
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Ai sensi degli artt. 64, 67 e segg. del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (recante il Testo unico in materia di pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato) affinché le infermità possano essere considerate dipendenti dal servizio (e consentire, quindi, il conseguimento della pensione privilegiata) è necessario che le stesse siano derivate da fatti di servizio ossia da fatti conseguenti all’adempimento degli obblighi di servizio, purché questi si siano posti come causa ovvero concausa efficiente e determinante e che dette infermità e lesioni siano ascrivibili ad una delle categorie previste. Il nesso di causalità o concausalità efficiente e determinante si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo dell’infermità sia influenzato da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che anche l'eventuale carattere endogeno-costituzionale dell'infermità, o comunque, la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima, non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione, qualora sia provato che l'attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia causato l'insorgenza della malattia o il suo aggravamento (cfr. questa Sezione n. 201/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Inoltre, per conseguire il diritto alla pensione privilegiata il dipendente deve avere subito, dalle infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla L. 18 marzo 1968 n. 313 (art. 64, primo comma cit.).
Per l’applicazione della richiamata normativa risulta dirimente l’accertamento, di natura medico-legale, inerente alla sussistenza del nesso causale tra la patologia e il servizio prestato e alla ascrivibilità tabellare di questa.
2. L’organo medico-legale incaricato dal Giudice ha reso un approfondito parere che ha preso in considerazione tutta la documentazione in atti, inerente al servizio prestato e al procedimento amministrativo per il riconoscimento della dipendenza da c.s., nonché la visita diretta dell’interessato disposta per delega presso il Presidio Ospedaliero di Legnano-Cuggiono, ST VE SE (area di residenza del ricorrente) in data MI (cfr. relaz. pag. 5).
Dopo ampia ed esaustiva motivazione, cui, per brevità si rinvia (cfr. pagg. 5-9 relaz.), il CML ha ritenuto che le infermità lamentate dal ricorrente siano da considerarsi ampiamente stabilizzate, i lievi deficit funzionali riscontrati da porre in correlazione con gli esiti cicatriziali e strumentali residui e siano ascrivibili alla tabella B cit., quindi non meritevoli di pensione (cfr. pag. 10 relaz.).
3. La domanda del ricorrente, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, va quindi respinta.
4. A parere di questo Giudice sussistono ragioni di compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura e della peculiarità del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Milano, il 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
ER ER
Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 22.01.2026 Il Direttore della Segreteria
OR RV
Firmato digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ha disposto che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.
Milano, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
ER ER
Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 22.01.2026 Per Il Direttore della Segreteria
OR RV
Irene AG Firmato digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.
Milano, Per Il Direttore della Segreteria
OR RV
Irene AG Firmato digitalmente
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