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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4865 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto Responsabilità professionale, trattenuta in decisione all'udienza del 4.7.2024 e vertente tra:
TRA
, in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PESCATORE STEFANO, in virtù di delibera condominiale e procura alle liti allegata all'atto di citazione ed elett/te domiciliato presso il suo studio;
Attore E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. LIVIERO MAURIZIO ed elett/te domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Convenuto
F A T T O
Con atto di citazione regolarmente notificato, il chiamava Parte_1
in giudizio il proprio precedente amministratore al fine di vedere: accertare l'infedele amministrazione condominiale da parte del sig. , consistita in CP_1
reiterate violazioni nella cura della contabilità condominiale e nella redazione del registro di contabilità, oltre che nella alterazione materiale degli estratti conto;
accertare che per effetto della infedele gestione, sono stati riscontrati ammanchi di cassa nel conto corrente, per l'importo di €uro 10.943,75, oltre al danno ulteriore, per avere il Parte_1
dovuto esborsare nel tempo importi maggiori di quelli effettivamente dovuti, per presunti deficit di bilancio, che si reputa di pari importo, e comunque fino a concorrenza di €uro 26.000,00;
conseguentemente, condannare al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 della somma di €uro 10.943,75, o comunque quella somma diversa che sarà accertata nel corso del giudizio, anche a titolo di risarcimento del danno, fino a concorrenza di €uro 26.000,00; con rimborso delle spese di lite.
1 In particolare, l'attore deduceva che – nel passaggio di consegna di tutta la documentazione al nuovo amministratore di condominio – emergevano palesi irregolarità, consistenti in alterazioni degli estratti conto, prelievi di somme privi di giustificativi di spesa o di causale;
operazioni fittizie, quali pagamenti privi di giustificativo;
movimenti di riferiti ad altri Condomìni; pagamenti CP_2
per polizze assicurative verso Compagnie con le quali il Condominio non era assicurato;
e operazioni in proprio favore mascherate – mediante la falsificazione materiale dell'estratto conto - come operazioni in favore di terzi.
Costituitosi in giudizio contestava l'avversa domanda evidenziandone in primo CP_1
luogo la genericità, quindi sostenendo che determinate operazioni bancarie riguardano prelevamenti di esigue somme di danaro utili all'Amministratore a pagare piccoli interventi di manutenzione (espurgo, elettricista, fabbro, spicconatura, ecc. ecc.) non fatturati ma eseguiti nell'interesse del condominio e comunque riportati in bilancio.
Espletato l'interrogatorio formale di parte convenuta, con ordinanza del 24.9.2022 venivano ritenuti insussistenti i presupposti che ex art. 75 c.p.p. avrebbero legittimato una sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti di quello penale in corso per appropriazione indebita nei confronti del medesimo convenuto.
Espletata la CTU contabile e ritenuta superflua la prova testimoniale pur articolata, quindi, all'udienza del 4.7.2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
In primo luogo, infatti, non ci si può esimere dall'evidenziare che il medesimo convenuto ammetteva l'omessa fatturazione di alcuni interventi, che – a suo dire – sarebbero stati comunque eseguiti proprio in favore dell'odierna attrice, articolando anche prova testimoniale in merito.
Alla luce della documentazione acquisita, della CTU espletata e della normativa vigente – però – appariva superflua detta prova testimoniale.
In primo luogo occorre rilevare che parte convenuta non partecipava alle operazioni peritali – stante l'intervenuta rinuncia al mandato dei propri precedenti difensori – nonostante la regolarità della convocazione comunicata via PEC anche personalmente al (cfr. pag. 4 CP_1
dell'elaborato peritale) e, del resto, nessuna eccezione specifica veniva spiegata in merito da parte del suo nuovo difensore, che – nelle proprie comparse conclusionali – si limitava ad argomentare con riferimento alla perizia espletata in sede penale, sostenendo che la stessa presenta un contenuto in termini di esattezza e di obbiettività maggiore rispetto a quella redatta nel giudizio civile, atteso che la prima è suffragata da una serie di documenti non rimessi alla volontà delle parti ma alle
2 indagini della Procura, il cui fascicolo è stato interamente acquisito al dibattimento e contiene tutti
i documenti utili per la ricostruzione della vicenda, ma – in ogni caso – ammettendo che entrambe le consulenze riscontravano una “contabilità con presumibili ammanchi” (cfr. comparsa conclusionale).
Il CTU nominato in questa sede, dopo un'attenta analisi degli atti (occorre ribadire: non specificamente contestata da alcuno) innanzitutto rilevava la mancanza di un registro della contabilità tenuto dall'amministratore, in chiara violazione dell'articolo 1130 del Codice Civile, così come modificato dalla Legge di Riforma 220 del 2012, che – tra l'altro - prevede:
“l'amministratore di condominio deve curare la tenuta del registro di contabilità. In tale registro,
l'amministratore riporta, in ordine cronologico, i singoli movimenti contabili in entrata e in uscita operati sul conto corrente condominiale. L'annotazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data in cui è effettuata l'operazione”, di talchè il CTU concludeva “In mancanza di tale registro la contabilità tenuta dal dott. non può essere considerata attendibile” (cfr. pagg. 10 e 11 CP_1
dell'elaborato peritale).
Il CTU, poi, verificata l'identità degli estratti conto depositati dal con quelli acquisiti Parte_1
direttamente presso la ne verificava la difformità rispetto a quelli forniti dal in CP_3 CP_1
sede di consegna documenti in data 04/09/2019, per il periodo 01/01/2018 – 06/08/2019, così argomentando:
“Dal raffronto è emerso che gli estratti conto forniti dal sono stati modificati negli CP_1
importi e nelle descrizioni complessivamente per n. 22 operazioni, come si evince dal prospetto che mette a confronto i documenti descritti nel periodo esaminato (All.5).
Tali modifiche apportate dal possono essere così raggruppate: CP_1
- n. 12 operazioni di prelevamenti in contanti, così come risultante dagli estratti conto originali, modificate nella descrizione in pagamenti F24 con importi minori (colore giallo in tabella);
- n. 2 operazioni di prelevamenti in contanti, così come risultante dagli estratti conto originali, modificate nella descrizione in bonifici effettuati nei confronti di fornitori del condominio, di cui non risulta agli atti alcuna ricevuta o fattura (colore viola in tabella);
- n. 2 operazioni di bonifici effettuati in favore dell'amministratore , così come CP_1
risultante dagli estratti conto originali, modificate nella descrizione in bonifici effettuati nei confronti di fornitori del condominio, di cui non risulta agli atti alcuna ricevuta o fattura (colore verde in tabella);
- n. 6 operazioni con la stessa descrizione sia sugli estratti conto originali che quelli forniti dal
, modificate con importi inferiori rispetto a quelli effettivi (colore azzurro in tabella).” CP_1
3 Il CTU, quindi procedeva a riepilogare in una tabella (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale) i singoli movimenti modificati dal , arrivando così a quantificare in € 8.822,50, le somme CP_1 sottratte dal al mediante contraffazione degli estratti CP_1 Parte_1
conto della BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio – Calvi nel periodo 01/01/2018 – CP_3
06/08/2019; in accoglimento delle osservazioni articolate da parte attrice, poi, il CTU aggiungeva €
251,25 (pari ad un bonifico eseguito dall'amministratore in proprio favore), nonché ulteriori movimenti riportanti la causale “prelevamento in contanti”, in quanto nella documentazione agli atti non è stato ritrovato alcun documento di spesa che si avvicinasse all'importo del prelevamento, giungendo – così – alla complessiva somma di € 9.913,75 (cfr. pag. 20 della CTU).
Parte convenuta non faceva pervenire proprie osservazioni e – come già rilevato – fondava la propria difesa in sede di memorie conclusionali sugli esiti della perizia penale, che – in ogni caso – aveva rilevato ammanchi di poco inferiori a quelli accertati in questa sede, nonché su propri calcoli che – però – non erano stati né portati all'attenzione del CTU, né sono stati oggetto di tempestivo contraddittorio, dei quali l'attore evidenziava – in ogni caso - la mancanza di riscontri oggettivi.
La domanda attorea merita, quindi, accoglimento nei termini evidenziati, con condanna del convenuto anche al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo alla luce del D.M.
147/22, alla luce dell'attività difensiva effettivamente espletata, oltre che al pagamento di una somma pari alle spese di lite liquidate ex art. 96, III co., c.p.c. stante la temerarietà della difesa.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione rigettata, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, CO
[...]
a pagare in favore del la CP_1 Parte_1 somma di € 9.913,75, oltre agli interessi come richiesti;
2) CO a rimborsare in favore del Controparte_1
le spese di lite che liquida in € 264,00 per C.U. e Parte_1 diritti ed € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre a IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
3) CO al pagamento in favore del Controparte_1
di € 5.077,00, oltre interessi dalla data odierna al Parte_1
soddisfo, ex art. 96, III co., c.p.c.
Benevento, 17/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
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