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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14942/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091723054000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, con ricorso ritualmente notificato anche alla Regione Campania in data 10 agosto 2025, la cartella di pagamento n. 07120250091723054000, notificata il 17.6.2025, riguardante la Tassa automobilistica riferita all'anno 2020 e deduce a fondamento del ricorso e dell'impugnativa della cartella che non gli è mai stato notificato l'avviso di accertamento su cui la cartella di pagamento impugnata si fonda e la prescrizione della relativa pretesa.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – IO concludendo per sentir dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento al merito della pretesa ruolo e alla mancata notifica degli atti prodromici, oltre che per il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di giudizio.
Parte ricorrente deposita memorie con cui precisa che le parti resistenti non hanno provato l'eventuale notifica di atti precedenti e prodromici alla cartella opposta.
All'esito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
La cartella di pagamento n. 07120250091723054000 è stata impugnata con riferimento all'avviso di accertamento che si assume notificato in data 12.8.2023 per il pagamento della tassa auto per l'anno 2020, senza che ne sia stata fornita prova posto che la Regione Campania è rimasta contumace.
Pertanto, con riferimento alla pretesa di cui alla cartella di pagamento impugnata non risulta osservato l'iter procedimentale posto che il primo atto con cui parte ricorrente ha avuto conoscenza della stessa risale a detta ultima cartella, ricevuta in data 17.6.2025.
La cartella di pagamento impugnata è, dunque, nulla per inesistenza di un valido titolo sottostante, stante la inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento, prodromico alla cartella.
La Cassazione ha affermato, in materia di riscossione delle imposte, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 5791/2008, 1144/2018 e
35128/2022).
Ciò premesso, si rileva che la Regione Campania impositore non si è costituita in giudizio, sebbene parte ricorrente la abbia reso edotto della pendenza di questo giudizio mediante notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Questa Corte, di conseguenza, non è stata posta nelle condizioni di verificare né se l'atto prodromico all'emissione della cartella impugnata sia stato effettivamente notificato alla parte ricorrente, né, quindi, se sia stato rispettato l'iter procedimentale che ha portato all'emissione dell'atto qui impugnato. Non potendosi procedere a tali verifiche (e l'onere di dimostrare l'adempimento in questione incombeva all'agente della riscossione), l'impugnata cartella va dunque annullata. Il ricorso va, pertanto, accolto con annullamento della cartella impugnata e degli avvisi prodromici ad essa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di entrambe le parti resistenti e vengono liquidate come da dispositivo dovendosi dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale espresso di recente che ha statuito che
“Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'agenzia delle entrate riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata , o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, indipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia all'agente della riscossione , la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n. 7716/2022 e, da ultimo, Cass. 28610/2024).
Invero, nell'ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all'agente della riscossione, l'obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all'ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell'imputazione delle spese (cfr. Cass. n.
3817/2024; Cass. n. 7716/2022). Viceversa, ove l'annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente all'ente impositore, l'obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all'agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell'ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in € 278,00, oltre CUT se versato, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14942/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091723054000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, con ricorso ritualmente notificato anche alla Regione Campania in data 10 agosto 2025, la cartella di pagamento n. 07120250091723054000, notificata il 17.6.2025, riguardante la Tassa automobilistica riferita all'anno 2020 e deduce a fondamento del ricorso e dell'impugnativa della cartella che non gli è mai stato notificato l'avviso di accertamento su cui la cartella di pagamento impugnata si fonda e la prescrizione della relativa pretesa.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – IO concludendo per sentir dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento al merito della pretesa ruolo e alla mancata notifica degli atti prodromici, oltre che per il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di giudizio.
Parte ricorrente deposita memorie con cui precisa che le parti resistenti non hanno provato l'eventuale notifica di atti precedenti e prodromici alla cartella opposta.
All'esito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
La cartella di pagamento n. 07120250091723054000 è stata impugnata con riferimento all'avviso di accertamento che si assume notificato in data 12.8.2023 per il pagamento della tassa auto per l'anno 2020, senza che ne sia stata fornita prova posto che la Regione Campania è rimasta contumace.
Pertanto, con riferimento alla pretesa di cui alla cartella di pagamento impugnata non risulta osservato l'iter procedimentale posto che il primo atto con cui parte ricorrente ha avuto conoscenza della stessa risale a detta ultima cartella, ricevuta in data 17.6.2025.
La cartella di pagamento impugnata è, dunque, nulla per inesistenza di un valido titolo sottostante, stante la inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento, prodromico alla cartella.
La Cassazione ha affermato, in materia di riscossione delle imposte, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 5791/2008, 1144/2018 e
35128/2022).
Ciò premesso, si rileva che la Regione Campania impositore non si è costituita in giudizio, sebbene parte ricorrente la abbia reso edotto della pendenza di questo giudizio mediante notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Questa Corte, di conseguenza, non è stata posta nelle condizioni di verificare né se l'atto prodromico all'emissione della cartella impugnata sia stato effettivamente notificato alla parte ricorrente, né, quindi, se sia stato rispettato l'iter procedimentale che ha portato all'emissione dell'atto qui impugnato. Non potendosi procedere a tali verifiche (e l'onere di dimostrare l'adempimento in questione incombeva all'agente della riscossione), l'impugnata cartella va dunque annullata. Il ricorso va, pertanto, accolto con annullamento della cartella impugnata e degli avvisi prodromici ad essa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di entrambe le parti resistenti e vengono liquidate come da dispositivo dovendosi dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale espresso di recente che ha statuito che
“Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'agenzia delle entrate riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata , o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, indipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia all'agente della riscossione , la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n. 7716/2022 e, da ultimo, Cass. 28610/2024).
Invero, nell'ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all'agente della riscossione, l'obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all'ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell'imputazione delle spese (cfr. Cass. n.
3817/2024; Cass. n. 7716/2022). Viceversa, ove l'annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente all'ente impositore, l'obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all'agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell'ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in € 278,00, oltre CUT se versato, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr.ssa Assunta d'Amore