Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/03/2026, n. 4923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4923 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04923/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05831/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5831 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Amanda De Cosmo e Sofia Aliferopulos, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa misura sospensiva
del Decreto n. 573 del 9.02.2023, posizione n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto - 7° Divisione - 1° Sezione, notificato in data 13.02.2023 con il quale non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio "Le infermità A) - Spondiloartrosi del rachide cervicale e discopatie multiple con segni elettromiografici di sofferenza radicolare cronica"; B) - "Spondiloartrosi del rachide lombare e discopatie multiple con segni elettromiografici di sofferenza radicolare cronica" sofferte dal Sottocapo 1^ Classe Scelto Qualifica Speciale MM -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a Rieti (RI)", con conseguente diniego del diritto del ricorrente alla liquidazione dell'equo indennizzo, nonchè del parere negativo n. -OMISSIS-del 6.02.2023 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, parimenti notificato in data 13.02.2023 e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o sequenziale.
Con riserva di integrare richieste istruttorie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. LA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza depositata in data 12.05.2021 presso la Direzione di Intendenza della Marina Militare di Roma (protocollo n. MDINTRM RG21 -OMISSIS-12-05-2021), il ricorrente richiedeva, ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 461/2001, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, conseguentemente, il riconoscimento del beneficio dell’equo indennizzo in relazione alle infermità da lui sofferte e certificate dalla documentazione medica allegata alla richiesta (doc. 6 ric.).
Gli accertamenti diagnostici allegati alla istanza (doc. 4 - Referto visita specialistica ortopedica presso P.O. “S. Maria di Terni del 27.03.2021) certificavano le seguenti patologie:
“Spondiloartrosi rachide lombosacrale”;
“Discopatie multiple rachide lombosacrale”;
“Protrusioni discali multiple rachide lombosacrale”;
“Cervicobrachialgia bilaterale …”.
2. Con verbale di visita collegiale BL/B n. -OMISSIS-del 5.5.2022, la Commissione Medica (C.M.O.) del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma riconosceva all’istante, ai fini del giudizio sull’equo indennizzo, le infermità “Cervicobrachialgia (…) Protrusioni discali” e “Spondiloartrosi rachide lombosacrale (…) Protrusioni discali multiple” con eziopatogenesi di tipo micro-traumatico, da ascrivere alla Tab/Cat. A/7; qualificava, inoltre, il ricorrente “idoneo al servizio M.M. incondizionato, come da certificato Mod. MM/ML DSS -OMISSIS- datato 10.03.2022 di Marinferm Roma” (doc. 7 ric.)
Successivamente, con nota n. -OMISSIS-del 15.11.2022, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito CVCS) richiedeva alla Commissione Medica di provvedere “ad unificare la diagnosi trattandosi di affezione che riconosce la medesima eziopatogenesi interessante tratti differenti della colonna vertebrale” (doc. 8 ric.).
La C.M.O. dava riscontro alla richiesta con foglio n. -OMISSIS-del 29.11.2022, specificando che “le infermità nei giudizi diagnostici A) e B) siano da considerarsi come distinte patologie relative alla colonna vertebrale, così come richiesto anche dall’interessato nelle relative istanze di dipendenza rispettivamente datate 15/04/2021 e 27/03/2021” (doc. 9 ric.).
Con il parere n. -OMISSIS-del 6.02.20238 (atto impugnato), il CVCS deliberava: “che il dipendente presta servizio nella MM dal 2000; che durante la propria carriera ha espletato prevalentemente mansioni tecnico-amministrative; che ha effettuato circa 4 anni di servizio imbarcato, a più riprese, con mansioni della propria qualifica; che l’infermità SPONDILOARTROSI DEL RACHIDE CERVICALE E DISCOPATIE MULTIPLE CON SEGNI ELETTROMIOGRAFICI DI SOFFERENZA RADICOLARE CRONICA NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di patologia artrosica del tratto cervicale che riconosce nella sua etiopatogenesi l’incidenza di fattori degenerativi endogeno-costituzionali od anche traumatici. In conseguenza, mancando nella fattispecie comprovati traumi o continuativi microtraumi che possano aver svolto un efficiente ruolo, l’affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l’età del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante; - che l’infermità SPONDILOARTROSI DEL RACHIDE LOMBARE E DISCOPATIE MULTIPLE CON SEGNI DI ELETTROMIOGRAFICI DI SOFFERENZA RADICOLARE CRTONICA NON 6 PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali, in correlazione con l’usura conseguente al progredire dell’età, sull’insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, nell’ambito delle mansioni di competenza e non caratterizzato da particolare e gravose condizioni di disagio, delibera di esprimere il parere così come specificato nel considerato” (cfr. doc. 2).
Quindi, con il decreto impugnato n. 573 del 9.02.2023, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, respingeva la domanda per il riconoscimento della causa di servizio (e la corresponsione dell’equo indennizzo), conformandosi al menzionato parere del Comitato (doc. 1 ric.).
3. Il provvedimento negativo ed il presupposto parere del Comitato sono impugnati dal Sig. -OMISSIS- che, con ricorso notificato il 24.3.2023 e depositato il successivo 6 aprile, ha articolato dinnanzi a questo Tribunale il seguente motivo di gravame: “Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea e/o omessa valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto ed insufficienza istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Carenza di adeguata istruttoria”.
Ad avviso del ricorrente sussistono, nel parere reso dal Comitato, elementi di contraddittorietà sintomatici di una carente istruttoria sul caso, per mancata disamina di alcuni dati di fatto.
In particolare il ricorrente si riferisce al passaggio testuale in cui la patologia discale è ricondotta “all’usura conseguente al progredire dell’età” quando, viceversa, all’insorgenza dei primi sintomi, il sig. -OMISSIS- aveva soltanto 27 anni. Parimenti, mal si comprende l’operato della Commissione Medica la quale, a fronte di patologie diagnosticate nel 2021, non sembra avere compiuto un accertamento suppletivo sul quadro clinico dell’odierno ricorrente, richiedendogli di fornire la documentazione medica in suo possesso antecedente alle diagnosi accertate.
Soprattutto, deduce il ricorrente, non sembra essere stato seriamente considerato il rapporto informativo redatto dal Comandante di Corpo C.V. -OMISSIS- della Direzione di Intendenza M.M. Roma (presso la quale il ricorrente ha svolto e svolge attualmente le proprie mansioni) il quale ha riferito che “durante il periodo esaminato, [il Sc. 1^cl. Scelto -OMISSIS-] sia stato sottoposto a fattori avversi, a logorio fisico e che le patologie oggetto dell’istanza possano essere causa o quantomeno in rapporto di concausa efficiente e determinante con il servizio prestato” (cfr doc. 3 ric.).
Da quanto emerge dal rapporto di servizio risulterebbe che le mansioni effettivamente espletate dal militare sarebbero andate ben oltre la sua qualifica formale, avendo egli svolto, a più riprese, attività di manovalanza individuale ed eseguito molteplici servizi gravosi di varia natura e per periodi prolungati, anche all’aperto (vedi tra gli altri i servizi svolti sulla Nave Grecale, sulla Nave Maestrale, sulla Nave Vesuvio).
Alla luce di tali elementi fattuali e calando i principi dettati dalla giurisprudenza amministrativa al caso de quo, alle molteplici attività svolte dall’odierno ricorrente non può non riconoscersi, secondo la difesa del ricorrente, “il carattere particolarmente gravoso, eccezionale ed esorbitante rispetto agli ordinari compiti di istituto – oltre che particolarmente stressanti e protrattisi per lungo tempo – tale da incidere in maniera determinante sul manifestarsi dell’infermità quantomeno sul piano causale [o concausale]” (cita TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 164/2021; TAR Puglia – Lecce, n. 741/2018).
4. Si è costituto in giudizio il Ministero della Difesa che si difende riportandosi espressamente ai contenuti della relazione a cura del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare n. -OMISSIS-del 18 aprile 2023
Nella relazione si sottolinea che il ricorrente è un furiere contabile, con mansioni attinenti al supporto e al servizio amministrativo-logistico; la sua attività come appartenente al Corpo della Marina consisteva prevalentemente in attività amministrative come si evince dal rapporto informativo.
Le mansioni, seppur fisicamente impegnative e svolte in ogni condizione climatica e temporale, “appaiono tutte fisiologicamente riconducibili alle attività tipiche del profilo professionale di appartenenza del militare. Esse vanno collocate in un contesto professionale che non può da solo essere utilizzato per giustificare né l’insorgenza della patologia né la sua connessione causale o concausale con il servizio prestato.”. Mentre solo fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini dell’insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente.
5. Non vi è stata la produzione di ulteriori atti difensivi ad opera delle parti e all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Si evince dal parere reso dal CVCS nell’adunanza del 6.2.2023 (v. supra) che le ragioni alla base del diniego di riconoscimento dell’equo indennizzo richiesto dal ricorrente si rinvengono nei seguenti elementi di valutazione (ritenuti decisivi):
(i) il militare, durante la propria carriera, ha espletato prevalentemente mansioni tecnico-amministrative;
(ii) sulla patologia artrosica del tratto cervicale, l’etiopatogenesi deve riferirsi a “fattori degenerativi endogeno-costituzionali od anche traumatici” e mancano nella fattispecie “comprovati traumi o continuativi microtraumi che possano aver svolto un efficiente ruolo”;
(iii) “l'affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l'età del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”;
(iv) sulla spondiloartrosi della zona lombare con discopatie multiple, il Comitato di Verifica ha invece osservato che: trattasi di infermità dovuta a “fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali, in correlazione con l'usura conseguente al progredire dell'età”;
(v) su quest’ultima patologia vertebrale non potrebbe avere inciso il servizio prestato, nell'ambito delle mansioni di competenza, in quanto “non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio”.
7. Questo Collegio, pur consapevole dell’elevato grado di discrezionalità tecnica che compete al Comitato di Verifica istituzionalmente chiamato (dall’art. 10 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) ad esprimere l’accertamento medico-legale sulla sussistenza del nesso causale tra malattia accertata e fattori eziopatogenetici connessi all’espletamento delle mansioni di servizio, ritiene altresì che i pareri espressi da detto Organo debbano conformarsi al paradigma della motivazione completa e intellegibile imposto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, con portata generalissima estesa all’intero spettro dell’attività amministrativa (fatte salve le eccezioni di cui al comma 2 dello stesso art. 3).
Com’è noto la norma àncora la motivazione alla indicazione dei “ presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione “in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Nella specie, ad avviso del Collegio, si riscontra l’insufficienza della motivazione proprio in relazione alle risultanze istruttorie, con particolare riguardo agli elementi fattuali emergenti dal rapporto informativo del 21 maggio 2021 proveniente dalla Direzione di Intendenza della Marina Militare di Roma (doc. 3 ric.) il quale espone la complessità delle mansioni di servizio effettivamente espletate dal ricorrente nel corso di una lunga carriera, nella quale è stato frequente l’impiego del medesimo in attività usuranti, che vanno ben al di là di quelle ordinariamente e formalmente connesse alla sua qualifica di furiere contabile.
Trattasi, naturalmente, di elementi da considerare con la massima serietà sul piano probatorio in quanto forniti direttamente (non dal ricorrente ma) dalla stessa Amministrazione-datrice di lavoro che, fino a prova contraria, deve ritenersi pienamente qualificata e credibile quando descrive i fatti di servizio relativi al proprio dipendente.
Di tali “fatti” il Comitato di Verifica era stato messo a conoscenza, atteso che il citato rapporto era stato a suo tempo allegato all’istanza e, quindi, era entrato a far parte del materiale istruttorio su cui il parere medico-legale doveva essere elaborato.
In effetti, si evincono dal rapporto informativo una pluralità di elementi potenzialmente rilevanti nella ricostruzione del nesso causale tra le infermità denunciate e l’attività di servizio (elementi di cui il CVCS non sembra avere tenuto conto).
8. Si riportano di seguito gli aspetti che paiono al Collegio maggiormente significativi:
a) dal 5.09.2000 al 5.01.2001, presso la Scuola Sottoufficiali M.M. Taranto, l’odierno ricorrente ha svolto la formazione prevista nella categoria/specialità SSAL/Frc, espletando attività di “Ordine Chiuso” e comandate con spostamenti di pesanti e svariati materiali logistici. Inoltre: “Soggetto a turnazione di guardia armata, diurna e notturna, con l’obbligo di restare in posizione eretta per sette ore continuative, in modalità stanziale all’aperto, senza alcun riparo e quindi esposto, per tutta la durata, agli agenti atmosferici. Tale posizione era aggravata anche dal peso del giubbotto antiproiettile, dal fucile M.A.B. e relativo pesante munizionamento”;
b) dal 06.01.2001 al 08.06.2003, presso la Direzione di Commissariato M.M. La Spezia, è stato addetto alla Segreteria Amministrativa con svolgimento di attività tipiche di un impiego a terra, quali turni di guardia non armata H24, e consueti servizi di comandata con relativi sforzi fisici, a causa della manovalanza individuale dovuta ai numerosi servizi di trasloco di effetti vestiario da e per i magazzini della Direzione;
c) dal 9.06.2003 al 13.10.2003, presso il Comando Marittimo della Capitale, è stato Addetto Ufficio Coordinamento Logistico;
d) dal 08.02.2004 al 30.06.2007, imbarcato sulla Nave Grecale, è stato Addetto alla Segreteria Amministrativa con mansioni previste dalla categoria di appartenenza ma durante il periodo è stato esposto a disagi e stress ripetuti propri del particolare ambiente, dovuti a numerosi spostamenti di materiali, imbarco viveri in ambienti ristretti, anche fortemente refrigerati, praticando notevole sforzo fisico e procurandosi comprensibili dolori. “Oltre all’incarico previsto dal Ruolo di Navigazione, che ha svolto sempre all’aperto, anche in questo ambito è stato soggetto a turnazione di guardia armata, diurna e notturna, con l’obbligo di restare in posizione eretta per sette ore continuative, in modalità stanziale all’aperto, senza alcun riparo e quindi esposto, per tutta la durata, agli agenti atmosferici. Tale posizione era aggravata anche dal peso del giubbotto antiproiettile, dal fucile M.A.B. e relativo pesante munizionamento” ;
e) dal 01.07.2007 al 23.06.2013, presso i Circoli M.M. Monte Terminillo (Rieti) (periodo che ha coinciso con i primi controlli clinico-strumentali sulla condizione della sua colonna vertebrale), “ha svolto l’incarico di Addetto alla Segreteria Amministrativa, espletando attività lavorativa in posizione seduta, prettamente al pc, per lunghi periodi giornalieri e con un sostenuto utilizzo dello straordinario. Inoltre, dato il particolare contesto della struttura d’impiego, ha operato manualmente soprattutto durante il periodo invernale, in condizioni atmosferiche proprie della località montana, operando all’esterno in condizioni atmosferiche estremamente rigide, con temperature al di sotto dei zero gradi”. Durante le stagioni invernali, atteso il numero ridotto del personale in forza e la complessità della struttura alberghiera, svolgeva attività al di fuori dei normali compiti di servizio per la categoria di appartenenza e, segnatamente, attività di spalatura della neve, di montaggio delle catene ai soggiornanti e di assistenza e soccorso in caso di ospiti bloccati da improvvise e gravi condizioni meteorologiche;
f) dal 24.06.2013 ad oggi, presso la Direzione di Commissariato M.M. Roma (ora Direzione di Intendenza M.M. Roma) svolge mansioni di propria categoria come Addetto 5° Reparto Tratt. Pensionistico con attività di sistemazione e movimentazione di voluminosi e pesanti faldoni nei vari archivi. Ha provveduto altresì al montaggio di numerose scaffalature con collocamento dei faldoni tramite l’ausilio di scala mobile che imponeva l’assunzione di posture non corrette, scoordinate e disagevoli.
9. Alla luce di tali emergenze, pur non avendo elementi per ritenere in assoluto infondato l’assunto dell’Amministrazione - laddove individua nella predisposizione costituzionale del dipendente il fattore causale endogeno determinante nell’avere causato le spondiloartrosi accusate dal sig. -OMISSIS- - il Collegio non ritiene però convincente la motivazione formulata laddove esclude, aprioristicamente (vale a dire senza alcun vaglio critico delle emergenze attinenti ai servizi in effetti espletati e sopra illustrati), la possibile efficacia concausale delle specifiche attività di servizio a più riprese svolte dal dipendente, per prolungati periodi.
Nella relazione medico-legale di parte (redatta dal dott. -OMISSIS-, doc. 14 ric.) si espone in modo convincente (e non specificamente confutato da parte resistente) che “gli studi sperimentali e statistico-epidemiologici indicano quali fattori di rischio lavorativo per la colonna vertebrale:
1. Movimentazione manuale di carichi;
2. WBV (vibrazioni trasmesse a tutto il corpo);
3. Posture incongrue (fisse/protratte);
4. Movimenti e torsioni (abnormi e ripetuti).
Dalla disamina delle mansioni professionali svolte dell’odierno ricorrente (secondo le stesse ammissioni del Comando di appartenenza) e dettagliatamente analizzate nella documentazione versata in atti (v. supra), sembra doversi ammettere “la presenza di almeno tre su quattro dei fattori di rischio, come la postura di lavoro statica e la movimentazione manuale di carichi, ed in misura minore i microtraumi ripetuti, che possono aver svolto un ruolo quantomeno concausale nello sviluppo della patologia discoartrosica a carico del rachide.”.
Pertanto, con riguardo a taluni specifici impegni di servizio (eccentrici rispetto a quelli strettamente insiti nella qualifica del militare) risultati, sotto certi aspetti, gravosi ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, non può escludersi che gli stessi possano avere inciso in maniera determinante (ovvero “concomitante”) sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, né può parlarsi, di contro, di condizioni di lavoro sempre ordinarie e normali e, pertanto, riconducibili agli inevitabili disagi e fatiche propri dello status di militare e dello specifico profilo ricoperto.
Non sembrano potersi escludere, in altri termini, sulla base dello stesso rapporto informativo fornito dall’Amministrazione all’Organo consultivo, modalità ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che, se opportunamente considerate da quest’ultimo, avrebbero potuto/dovuto condurre a connettere le patologie insorte a dette modalità.
Su tale aspetto, che pure è stato sottoposto alla sua attenzione mediante la documentazione allegata all’istanza, l’Amministrazione non dimostra di essersi soffermata, il che induce il Collegio a ritenere integrati i vizi del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione, nei sensi articolati da parte ricorrente.
10. Conclusivamente, questo Collegio ritiene che, nella fase istruttoria svolta dal Comitato di Verifica ai fini dell’espressione del parere di competenza, si sarebbe dovuto necessariamente approfondire il compendio delle circostanze allegate dal sig. -OMISSIS- e addotte a fondamento dell’insorgenza della suindicata patologia; ciò al fine di una più completa valutazione delle circostanze potenzialmente idonee ai fini del determinismo della patologia riscontrata in capo al ricorrente.
Infatti “soltanto in presenza di una compiuta ed esaustiva istruttoria, evidentemente estesa (anche) al complesso di circostanze….OMISSIS…., il Comitato avrebbe potuto, infatti, essere posto nella condizione di esprimere il proprio motivato avviso in ordine alla presenza (o meno) di un nesso di riconducibilità (almeno concausale) della suindicata infermità a situazioni di stress e/o di forte sollecitazione psicologica (determinate, con ogni evidenza, dall’intenso stato di perturbamento originato dalla suindicata vicenda), che la parte assume quale fondamento etiopatogenetico” (Cons. Stato, sez. II, 7/10/2021, n. 6683)
11. Alla stregua di quanto sopra riportato, deve quindi ritenersi che il parere reso dal C.V.C.S., oggetto della presente controversia:
- sia viziato sotto il profilo della carenza d’istruttoria, con riferimento alle omissioni come sopra riscontrate nell’attività di preventivo accertamento degli elementi di fatto;
- e sia, altresì, “inficiato sotto il profilo motivazionale, atteso che lo stesso Comitato, pur in presenza di evidenze documentali illustranti la presenza della vicenda sopra descritta, ha omesso di valutarne la potenziale attitudine ai fini dell’insorgenza della riscontrata patologia; ovvero, la potenzialità almeno concausale nel quadro dell’aggravamento della stessa” (e, quindi, del determinismo delle infermità accertate, cfr. Cons. Stato ult. cit.).
Sotto la stessa luce deve essere letta anche l’affermazione relativa all’insorgenza delle problematiche vertebrali soltanto in età avanzata, risultando al contrario, dai referti prodotti dal ricorrente che tali problematiche si manifestavano già in età giovanile.
12. Per effetto di quanto precedentemente osservato, va dato atto della fondatezza del proposto gravame, sotto il divisato profilo della carenza dell’attività istruttoria prodromica all’emissione del parere da parte del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, per come refluente sulla adeguatezza e/o congruità motivazionale del denegato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità diagnosticate.
In tali limiti - riservato all’Amministrazione il rinnovato esercizio del potere, nell’alveo della valenza conformativa della presente sentenza - va disposto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento degli atti impugnati
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso gravati.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore del sig. -OMISSIS- delle spese del giudizio, complessivamente liquidate nella misura di Euro 3.305,00 (euro tremilatrecentocinque/00), oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AN, Presidente
LA LO, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LO | NN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.