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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4835/2024 R.G. sul ricorso depositato il 09/10/2024 proposto da (difeso dall'avv. Claudio Pennestrì) Parte_1
nei confronti di (difesa dall'avv. Controparte_1
C. EL Guarnaccia) nonché contro l' , ( Controparte_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ) Controparte_2
Viste le note di trattazione scritte depositate ,così definitivamente provvedendo :
“Accoglie parzialmente la domanda e annulla , per quanto in motivazione , l'intimazione di pagamento opposta.
Rigetta nel resto .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente Controparte_2
, delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1000,00 euro per
[...] compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accogliere il presente atto di opposizione della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.
09420249002724900000 in conformità ai suesposti fondati motivi e, per l'effetto, preliminarmente
1 2) sospendere preliminarmente l'atto impugnato; nel merito, in accoglimento di tutti i motivi indicati;
3) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia della INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO n. 094202490027249000 essendo insussistente il diritto del Concessionario all'esecuzione forzata;
4) dichiarare, comunque, la nullità, illegittimità ed inefficacia del medesimo provvedimento;
conseguentemente,
5) Condannare l' e l' Controparte_3 Controparte_4 alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore costituito
[...] ex art. 93 c.p.c., con ogni altra statuizione di rito.
Parte ricorrente deduceva che: agiva per l'annullamento e/o la revoca della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n .
094202490027249000 notificata dall' con la quale veniva Controparte_5 comunicato al sig. il mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: Pt_1
1) Cartella di pagamento n. 09420150008522914000, notificata il 30-10-2015 per l'addotto Per_ mancato pagamento Amm. anno 2012
Parte resistente come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_1
L si costituiva e contestava la domanda.: CP_2
Rimessa la causa in decisione, la domanda è parzialmente fondata.
La cartella contestata 09420150008522914000 ha ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dall' . Controparte_4
In merito alla data di notifica dell'intimazione , parte ricorrente nulla dice in ricorso.
L prova la notifica dell'intimazione opposta il 19.9. 2024. CP_1
Il ricorso giudiziale è stato depositato il 9.10. 2024 .
INCOMPETENZA
L' ha eccepito il difetto di competenza per territorio, poiché <. Il giudice CP_2 territorialmente competente per l'opposizione a cartella esattoriale derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 c.p.c., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata;
né può assumere rilievo il foro della commessa
2 violazione qualora non sia in discussione la validità dell'accertamento, ma solo l'avvenuto pagamento della relativa sanzione (Cass. n. 8704/2011).
Sul punto, del resto, è conforme anche la giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale Bari,
11/02/2019, n.618, Tribunale Torre Annunziata sez. III, 24/05/2018, n.1264).
Alla luce di ciò, il giudice territorialmente competente per la presente controversia è da individuare nel Tribunale di TO.>.
L'eccezione va disattesa .
Va rilevato che qui la domanda è proposta dopo l'intimazione di pagamento e per far valere la prescrizione del credito portato in essa limitatamente ad una cartella contenente somme per sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nella materia del lavoro
Ne discende che la domanda è di accertamento negativo del credito , che è su sanzione amministrativa e accessori per violazioni commesse dal datore entro il territorio del Comune di
( v ordinanza ingiunzione n.107 del 2014 ). Controparte_2
In tema di mantenimento della competenza del giudice competente per materia anche di recente Cass 14328/2023.
In precedenza la Suprema Corte aveva affermato : < e segue che, così come, nel caso in cui la riscossione abbia ad oggetto tributi, è ammissibile l'opposizione sia avverso la cartella esattoriale che avverso l'intimazione di pagamento dinanzi alle Commissioni tributarie (cfr. Cass. S.U. n. 8279/08), qualora invece il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese non aventi natura tributaria - nella specie, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada - la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario col rimedio dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi). Questo rimedio, che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come esperibile dinanzi al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale, è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente della riscossione abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento, quale primo atto esecutivo (o, eventualmente, al fermo amministrativo, per fini cautelari). Sia l'impugnazione della cartella esattoriale che dell'intimazione di pagamento relativi all'ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. n. 12879/04) con lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva. 5.1.- Come questa Corte ha ribadito in diverse occasioni, nel caso di opposizione c.d. pre- esecutiva, è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis (oggi dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7), norma speciale regolatrice della materia, che è il giudice di pace (Cass. n. 4022/08, n. 6463/11, n. 24753/11, nonché, di recente, Cass. ord. n. 21914/14).> così Cass 3283/15. In materia di opposizione a ordinanza ingiunzione per illecito amministrativo in materia di lavoro la competenza è ora del giudice del Tribunale e per materia e territorio è regolata dalla seguente normativa:
3 Art 2 dlgs 150 /2011 : < 2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.(…) 4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;>.
Nel caso di specie il luogo di commissione del fatto è in ove ha sede la ditta. Controparte_2
Ne discende la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria nel cui circondario ricade il predetto Comune.
OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA
Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella contestata.
Il motivo è tempestivo perché il ricorso giudiziale proposto entro i venti giorni dalla notifica dell'intimazione avvenuta il 19.9.2024.
Legittimato passivo è l' che si occupa della notifica della cartella. CP_1
L sostiene la notifica della cartella il 7.11.2015 e deposita documentazione postale della CP_1 notifica con il rito dell'irreperibile assoluto e documenta la relata con esito di irreperibilità assoluta e l'attestazione di affissione all'albo comunale
Parte ricorrente lamenta però che < : 1) Relativamente alla cartella di pagamento n. 09420150008522914000, questa difesa disconosce e contesta la conformità della copia fotostatica della ricevuta di spedizione all'originale in quanto priva del nominativo del destinatario, della data e del luogo di notifica (inesattezza della via e del n. civico) e del timbro di spedizione;
inoltre, sulla relata sono state apposte dichiarazioni nello spazio che esorbita quello inerente la relata de qua;
a ciò si aggiunga che sulla stessa non vi sono i codici numerici relativi alla spedizione della CAD ( NON ALLEGATA), attesa la notifica ex art. 139-140 c.p.c.;>.
La contestazione è generica e priva di fondamento.
Parte ricorrente non prova però in qual modo sia difforme la copia del documento depositato dall'originale né prova la residenza all'epoca della notifica in altro luogo e come fosse conoscibile all'ente notificante .
La relata attesta la tentata notifica con l'accesso all'indirizzo in via Rosarno 2 Gallico di cui all'estratto anagrafico e la irreperibilità assoluta .
La relata indica anche il numero della cartella che è quello della cartella qui contestata . Parte Essendo accertata la irreperibilità assoluta non era possibile inviare la .
La notifica pertanto è avvenuta e valida perfezionatasi con affissione dell'ottobre 2015.
PRESCRIZIONE
4 Va rilevato che legittimato passivo sulla prescrizione è solo l'ente creditore ossia qui è
l' . CP_2
Inoltre non si applica la legge 335 /95 perché non è contribuzione ,ma sanzioni amministrative in materia di lavoro che è sempre quinquennale secondo la legge 689/81.
L' prova la notifica nel maggio 2014 della ordinanza ingiunzione . CP_2
La notifica della ordinanza ingiunzione non seguita da tempestiva opposizione rende definitivo il credito e interrompeva già la prescrizione quinquennale
L dopo la suddetta notifica della cartella, prova in data 04.10.2018 l'avviso di intimazione n. CP_1
09420189003961607000 (doc. 4), con il rito degli irreperibili assoluti (doc. 4.1), e in data
17.10.2022 l'avviso di intimazione n. 09420229002786600000 (doc. 5) ex art. 140 c.p.c. (doc. 5.1), con attestazione di compiuta giacenza della raccomandata informativa (vedi, Cass. Civ. sez. trib., sent. n.25351 del 11.11.2020)nonché in data 14.04.2023 il pignoramento presso terzi n.
09484202300000598001 (doc. 6) a mezzo posta raccomandata (doc. 6.1), e ancora in data
19.09.2024 l'avviso di intimazione n. 09420249002724900000, ex adverso impugnato (docc. 2-
2.1).
Parte ricorrente ha contestato le notifiche degli atti successivi alla cartella eccependo:
2)relativamente alla intimazione di pagamento n. 09420189003961607000, questa difesa disconosce e contesta la produzione fotostatica della ricevuta di notifica non conforme all'originale in quanto priva del nominativo del destinatario, del timbro di spedizione;
inoltre, non vi è prova della spedizione della
Cad prevista per legge;
3) relativamente alla intimazione di pagamento N. 09420229002786600000 si contesta e disconosce la produzione fotostatica della ricevuta di notifica non conforme all'originale in quanto priva del nominativo del destinatario e del timbro di spedizione;
inoltre, sulla predetta non vi sono apposte le attività rese dal notificatore relativamente alla notifica eseguita ex art. 139 c.p.c. e non vi è l'apposizione del progressivo numerico della raccomandata inoltrata ex art. 139-140 c.p.c. sul fronte della relata di notifica;
infine, si contesta la regolarità del procedimento ex art. 140 c.p.c., atteso che l'avviso di compiuta giacenza reca delle correzioni che invalidano la predetta notifica
( trattasi di “compiuta giacenza” o “sconosciuto”?) e non vi è l'apposizione della firma da parte dell'Agente postale;
4) Relativamente al pignoramento presso terzi n. 09484202300000598001, attesa l'illeggibilità del documento al fine di verificare la riferibilità del predetto alla cartella di pagamento n. 09420150008522914000, si contesta la regolarità della procedura notificatoria, anche per l'ulteriore circostanza che la relata di notifica effettuata per compiuta giacenza risulterebbe essere un copia/incolla e, pertanto, documento non conforme all'originale ed oggetto del presente disconoscimento.>.
5 Ad avviso del decidente le contestazioni di parte ricorrente non sono fondate .
Invero , quanto alla intimazione di pagamento n. 09420189003961607000 , parte ricorrente non dimostra la difformità dall'originale . La relata inoltre contiene l'attestazione all'indirizzo in via Rosarno e il numero della intimazione e. la relata attesta la irreperibilità assoluta per cui non necessaria la CAD sicchè la procedura è completata con affissione all'albo comunale .
Quanto alla intimazione di pagamento N. 09420229002786600000 parte ricorrente non dimostra la difformità dall'originale . La notifica è avvenuta in Collegno via TORINO PIANEZZA 29 ( indirizzo non contestato dal ricorrente ) e la relata attesta il numero della intimazione e le attività svolte con assenza temporanea del destinatario e delle altre persone , per cui risulta sia l'affissione al Comune e sia l'invio della raccomandata informativa 69641818609-5 esitata con compiuta giacenza ( non è barrato lo spazio < sconosciuto > e inoltre corrispondono i numeri della raccomandata . La autenticità del documento doveva essere contrastata con querela di falso ma non proposta .
Ciò riscontra la regolare notifica della intimazione di pagamento .
Quanto al pignoramento presso terzi n. 09484202300000598001, in primo luogo si legge il numero della cartella nel documento relativo al pignoramento .
Ader, quanto alla notifica, deposita ricevuta di consegna al ricorrente quale destinatario ed essa riporta il numero del pignoramento e fa fede fino a querela di falso di quanto avvenuto .
La notifica del pignoramento è dunque regolare ed efficace .
In definitiva alla stregua di quanto accertato la prescrizione quinquennale, anche nel periodo successivo alla notifica della ordinanza ingiunzione , non è maturata.
INCOMPETENZA DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Ha sostenuto parte ricorrente: < Nella fattispecie si rileva che l'odierno ricorrente ha la propria residenza nel Comune di BR (TO); pertanto, avendo il domicilio fiscale in TO,
l'Agente della IO competente per l'emanazione dell'intimazione di pagamento risultava essere quello di TO e non di : per tali motivi, l'azione perpetrata dall'esattore Controparte_2
è inficiata da profili di illegittimità, essendo l'odierno Agente della IO di
[...]
privo di legittimazione attiva. In tal senso, si richiama l'ordinanza 19577/17 emessa dalla CP_2 sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che l'atto di riscossione può essere emesso solo da un agente che opera nella zona dove il contribuente iscritto a ruolo ha stabilito il suo domicilio fiscale. Pertanto se l'atto è notificato da un concessionario “fuori zona” l'atto è nullo anche se non è ancora esecutivo.
L'illegittimità della richiesta di pagamento, infatti, deriva dal fatto che “la competenza per territorio a emanare gli atti di riscossione, così come quella a emanare gli atti di accertamento (…) non può essere derogata al di fuori delle ipotesi espressamente previste”. A nulla vale, hanno concluso i giudici della Suprema Corte, la circostanza che la cartella di pagamento non sia ancora un atto esecutivo: ciò non esclude, che possa essere legittimamente emanata solo dal
6 concessionario che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale. Come più volte affermato dalla medesima Corte (sentenze n. 8049/2017 e n.
20669/2014) la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento si determina in base al criterio della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'agente della riscossione e il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo: e ciò in base agli artt. 12, c. 1 e 24, c. 1 D.P.R. n.
602/1973 secondo cui, rispettivamente, “L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce" e "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce”.
L ha replicato : avverso l'opposta eccezione, il Concessionario rileva che l'attività di CP_1 esazione è unica e con valenza nazionale, per cui contestare la competenza per territorio risulta circostanza priva di pregio giuridico.
Invero, con l'introduzione del d.l. 30 settembre 2005 n.203, convertito dalla Legge n.248/2005, è stato riformato il sistema di gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo, e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all' , con attività esercitata, sino CP_1 CP_1 al primo luglio 2017 da ed attualmente, secondo le disposizioni del D.L. n.193/2016 Controparte_6 dall' , unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale. Controparte_7
Pertanto, le questioni di competenza territoriale non hanno più rilievo.
Per mero tuziorismo difensivo, l'Ente comunque rileva che, anche a voler considerare la tesi di controparte, l'intimazione di pagamento, ex adverso impugnata, è stata correttamente emessa dall' di quale Ufficio territorialmente Controparte_1 Controparte_2 competente, in forza del domicilio fiscale del ricorrente al tempo dell'iscrizione a ruolo delle somme contestate.
****
Orbene sul punto ad avviso del decidente va preso atto che l'Ader ufficio di ha Controparte_2 notificato l'intimazione al ricorrente inviandola alla residenza in BR provincia di TO
Ad avviso del decidente il motivo di incompetenza va accolto .
Il presente motivo fatto valere è di tipo formale e vede legittimata passiva l' in quanto CP_1 emittente l'atto di intimazione .
Il motivo era soggetto al regime ex art. 617 cpc , ossia da proporre entro venti giorni dalla notifica della intimazione .
Il vizio fatto valere è perciò tempestivo.
7 Legittimata passiva è solo l' CP_1
Passando ad esaminare il motivo giova ricordare che : L'art. 43 dlgs 112/99 dispone : Art. 43
Funzioni degli ufficiali della riscossione
1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza;
l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.>
L'art 45 dlgs 112/99 dispone : < Art. 45 Messi notificatori
1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti
l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori.
2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire>
L'art 46 dpr 602/73 dispone <
Art. 46 Delega ad altro concessionario.
1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.>
Orbene risulta che l'agenzia per la provincia di abbia emesso CP_1 Controparte_2
l'intimazione e l'abbia notificata al ricorrente in BR ( TO )
Nessuna delega è stata dimostrata .
Non rileva il domicilio al tempo dell'iscrizione a ruolo ma quello dell'atto da compiersi ( < si deve procedere >).
Parte ricorrente lamenta l' incompetenza dell'ufficio di e la mancanza di Controparte_2 delega.
Il motivo di opposizione è fondato.
8 In primo luogo la norma fa riferimento alla riscossione e non all'esecuzione per cui l'atto di intimazione è atto che fa parte della riscossione . Del resto la norma prevede come possibile la delega per la cartella, atto precedente alla intimazione , per cui è da intendersi che la regola valga anche per l'intimazione .
Va rilevato che il d.l. 193 del 2016 conv. dalla legge n. 225 del 2016 dispone nell'art 1 :
<2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all di cui Controparte_1 all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
2. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «
[...]
», ente strumentale dell sottoposto all'indirizzo Controparte_7 Controparte_1 operativo e al controllo della stessa , che ne monitora costantemente Controparte_1
l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità.(…)>.
Dal 1.10. 2021 giusta previsione dell'art 76 decreto legge n. . 73 del 2021 l'
[...]
è subentrata anche alla , acquisendo il ruolo di unico Controparte_1 Controparte_8 agente della riscossione sul piano nazionale
La riscossione è affidata ad un unico soggetto nazionale , l'ente pubblico Controparte_1
[...]
Tuttavia nonostante l'introduzione del sistema nazionale con soggetto unico , la giurisprudenza di legittimità con decisione n. 4400 del 2023 ha tenuto ad affermare la competenza territoriale delle articolazioni territoriali dell' . CP_1
Nella pronuncia è dato leggere : Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ex art.
360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 46 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 3, comma 1,
d.l. n. 203/2005, nella sostanza, lamentando che la riduzione ad un unico soggetto agente per la riscossione abbia di fatto superato il problema della competenza territoriale, non sussistendo la pluralità di soggetti incaricati, ma solo il medesimo soggetto, con articolazioni periferiche prive di autonomia. In materia, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario
9 che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all' che la esercita tramite Controparte_1
è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 Controparte_6 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R.
n. 602 del 1973, “l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce” (Cass. V, n. 8049/2017). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.>
La sentenza ribadisce un precedente del 2017 che più ampiamente aveva affermato la perduranza del limite territoriale anche dopo l'introduzione del sistema nazionale di riscossione.
Sulla permanenza della competenza territoriale delle articolazioni periferiche dell'agente nazionale per la IO ( DE ) con la conseguenza che l' intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall' ufficio provinciale di ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la CP_1 sede si è pronunciata più di recente Cassazione Civile ordinanza n. 23889 del 05/09/2024.
Non ravvisandovi dunque ragioni per discostarsi dai predetti indirizzi nomofilattici , deve prendersi atto che mancando la delega dall'agente di , l'intimazione opposta è Controparte_2 illegittima per difetto di attribuzione del potere di riscossione in altro ambito territoriale.
Ne consegue pertanto per solo tale vizio l'intimazione opposta debba essere annullata .
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza ed in favore dell'
[...]
e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. Controparte_2 avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Spese del giudizio a carico della parte per la soccombenza in favore del ricorrente e CP_1 liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 9.12.2025 IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4835/2024 R.G. sul ricorso depositato il 09/10/2024 proposto da (difeso dall'avv. Claudio Pennestrì) Parte_1
nei confronti di (difesa dall'avv. Controparte_1
C. EL Guarnaccia) nonché contro l' , ( Controparte_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ) Controparte_2
Viste le note di trattazione scritte depositate ,così definitivamente provvedendo :
“Accoglie parzialmente la domanda e annulla , per quanto in motivazione , l'intimazione di pagamento opposta.
Rigetta nel resto .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente Controparte_2
, delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1000,00 euro per
[...] compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accogliere il presente atto di opposizione della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.
09420249002724900000 in conformità ai suesposti fondati motivi e, per l'effetto, preliminarmente
1 2) sospendere preliminarmente l'atto impugnato; nel merito, in accoglimento di tutti i motivi indicati;
3) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia della INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO n. 094202490027249000 essendo insussistente il diritto del Concessionario all'esecuzione forzata;
4) dichiarare, comunque, la nullità, illegittimità ed inefficacia del medesimo provvedimento;
conseguentemente,
5) Condannare l' e l' Controparte_3 Controparte_4 alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore costituito
[...] ex art. 93 c.p.c., con ogni altra statuizione di rito.
Parte ricorrente deduceva che: agiva per l'annullamento e/o la revoca della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n .
094202490027249000 notificata dall' con la quale veniva Controparte_5 comunicato al sig. il mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: Pt_1
1) Cartella di pagamento n. 09420150008522914000, notificata il 30-10-2015 per l'addotto Per_ mancato pagamento Amm. anno 2012
Parte resistente come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_1
L si costituiva e contestava la domanda.: CP_2
Rimessa la causa in decisione, la domanda è parzialmente fondata.
La cartella contestata 09420150008522914000 ha ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dall' . Controparte_4
In merito alla data di notifica dell'intimazione , parte ricorrente nulla dice in ricorso.
L prova la notifica dell'intimazione opposta il 19.9. 2024. CP_1
Il ricorso giudiziale è stato depositato il 9.10. 2024 .
INCOMPETENZA
L' ha eccepito il difetto di competenza per territorio, poiché <. Il giudice CP_2 territorialmente competente per l'opposizione a cartella esattoriale derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 c.p.c., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata;
né può assumere rilievo il foro della commessa
2 violazione qualora non sia in discussione la validità dell'accertamento, ma solo l'avvenuto pagamento della relativa sanzione (Cass. n. 8704/2011).
Sul punto, del resto, è conforme anche la giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale Bari,
11/02/2019, n.618, Tribunale Torre Annunziata sez. III, 24/05/2018, n.1264).
Alla luce di ciò, il giudice territorialmente competente per la presente controversia è da individuare nel Tribunale di TO.>.
L'eccezione va disattesa .
Va rilevato che qui la domanda è proposta dopo l'intimazione di pagamento e per far valere la prescrizione del credito portato in essa limitatamente ad una cartella contenente somme per sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nella materia del lavoro
Ne discende che la domanda è di accertamento negativo del credito , che è su sanzione amministrativa e accessori per violazioni commesse dal datore entro il territorio del Comune di
( v ordinanza ingiunzione n.107 del 2014 ). Controparte_2
In tema di mantenimento della competenza del giudice competente per materia anche di recente Cass 14328/2023.
In precedenza la Suprema Corte aveva affermato : < e segue che, così come, nel caso in cui la riscossione abbia ad oggetto tributi, è ammissibile l'opposizione sia avverso la cartella esattoriale che avverso l'intimazione di pagamento dinanzi alle Commissioni tributarie (cfr. Cass. S.U. n. 8279/08), qualora invece il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese non aventi natura tributaria - nella specie, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada - la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario col rimedio dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi). Questo rimedio, che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come esperibile dinanzi al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale, è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente della riscossione abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento, quale primo atto esecutivo (o, eventualmente, al fermo amministrativo, per fini cautelari). Sia l'impugnazione della cartella esattoriale che dell'intimazione di pagamento relativi all'ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. n. 12879/04) con lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva. 5.1.- Come questa Corte ha ribadito in diverse occasioni, nel caso di opposizione c.d. pre- esecutiva, è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis (oggi dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7), norma speciale regolatrice della materia, che è il giudice di pace (Cass. n. 4022/08, n. 6463/11, n. 24753/11, nonché, di recente, Cass. ord. n. 21914/14).> così Cass 3283/15. In materia di opposizione a ordinanza ingiunzione per illecito amministrativo in materia di lavoro la competenza è ora del giudice del Tribunale e per materia e territorio è regolata dalla seguente normativa:
3 Art 2 dlgs 150 /2011 : < 2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.(…) 4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;>.
Nel caso di specie il luogo di commissione del fatto è in ove ha sede la ditta. Controparte_2
Ne discende la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria nel cui circondario ricade il predetto Comune.
OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA
Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella contestata.
Il motivo è tempestivo perché il ricorso giudiziale proposto entro i venti giorni dalla notifica dell'intimazione avvenuta il 19.9.2024.
Legittimato passivo è l' che si occupa della notifica della cartella. CP_1
L sostiene la notifica della cartella il 7.11.2015 e deposita documentazione postale della CP_1 notifica con il rito dell'irreperibile assoluto e documenta la relata con esito di irreperibilità assoluta e l'attestazione di affissione all'albo comunale
Parte ricorrente lamenta però che < : 1) Relativamente alla cartella di pagamento n. 09420150008522914000, questa difesa disconosce e contesta la conformità della copia fotostatica della ricevuta di spedizione all'originale in quanto priva del nominativo del destinatario, della data e del luogo di notifica (inesattezza della via e del n. civico) e del timbro di spedizione;
inoltre, sulla relata sono state apposte dichiarazioni nello spazio che esorbita quello inerente la relata de qua;
a ciò si aggiunga che sulla stessa non vi sono i codici numerici relativi alla spedizione della CAD ( NON ALLEGATA), attesa la notifica ex art. 139-140 c.p.c.;>.
La contestazione è generica e priva di fondamento.
Parte ricorrente non prova però in qual modo sia difforme la copia del documento depositato dall'originale né prova la residenza all'epoca della notifica in altro luogo e come fosse conoscibile all'ente notificante .
La relata attesta la tentata notifica con l'accesso all'indirizzo in via Rosarno 2 Gallico di cui all'estratto anagrafico e la irreperibilità assoluta .
La relata indica anche il numero della cartella che è quello della cartella qui contestata . Parte Essendo accertata la irreperibilità assoluta non era possibile inviare la .
La notifica pertanto è avvenuta e valida perfezionatasi con affissione dell'ottobre 2015.
PRESCRIZIONE
4 Va rilevato che legittimato passivo sulla prescrizione è solo l'ente creditore ossia qui è
l' . CP_2
Inoltre non si applica la legge 335 /95 perché non è contribuzione ,ma sanzioni amministrative in materia di lavoro che è sempre quinquennale secondo la legge 689/81.
L' prova la notifica nel maggio 2014 della ordinanza ingiunzione . CP_2
La notifica della ordinanza ingiunzione non seguita da tempestiva opposizione rende definitivo il credito e interrompeva già la prescrizione quinquennale
L dopo la suddetta notifica della cartella, prova in data 04.10.2018 l'avviso di intimazione n. CP_1
09420189003961607000 (doc. 4), con il rito degli irreperibili assoluti (doc. 4.1), e in data
17.10.2022 l'avviso di intimazione n. 09420229002786600000 (doc. 5) ex art. 140 c.p.c. (doc. 5.1), con attestazione di compiuta giacenza della raccomandata informativa (vedi, Cass. Civ. sez. trib., sent. n.25351 del 11.11.2020)nonché in data 14.04.2023 il pignoramento presso terzi n.
09484202300000598001 (doc. 6) a mezzo posta raccomandata (doc. 6.1), e ancora in data
19.09.2024 l'avviso di intimazione n. 09420249002724900000, ex adverso impugnato (docc. 2-
2.1).
Parte ricorrente ha contestato le notifiche degli atti successivi alla cartella eccependo:
2)relativamente alla intimazione di pagamento n. 09420189003961607000, questa difesa disconosce e contesta la produzione fotostatica della ricevuta di notifica non conforme all'originale in quanto priva del nominativo del destinatario, del timbro di spedizione;
inoltre, non vi è prova della spedizione della
Cad prevista per legge;
3) relativamente alla intimazione di pagamento N. 09420229002786600000 si contesta e disconosce la produzione fotostatica della ricevuta di notifica non conforme all'originale in quanto priva del nominativo del destinatario e del timbro di spedizione;
inoltre, sulla predetta non vi sono apposte le attività rese dal notificatore relativamente alla notifica eseguita ex art. 139 c.p.c. e non vi è l'apposizione del progressivo numerico della raccomandata inoltrata ex art. 139-140 c.p.c. sul fronte della relata di notifica;
infine, si contesta la regolarità del procedimento ex art. 140 c.p.c., atteso che l'avviso di compiuta giacenza reca delle correzioni che invalidano la predetta notifica
( trattasi di “compiuta giacenza” o “sconosciuto”?) e non vi è l'apposizione della firma da parte dell'Agente postale;
4) Relativamente al pignoramento presso terzi n. 09484202300000598001, attesa l'illeggibilità del documento al fine di verificare la riferibilità del predetto alla cartella di pagamento n. 09420150008522914000, si contesta la regolarità della procedura notificatoria, anche per l'ulteriore circostanza che la relata di notifica effettuata per compiuta giacenza risulterebbe essere un copia/incolla e, pertanto, documento non conforme all'originale ed oggetto del presente disconoscimento.>.
5 Ad avviso del decidente le contestazioni di parte ricorrente non sono fondate .
Invero , quanto alla intimazione di pagamento n. 09420189003961607000 , parte ricorrente non dimostra la difformità dall'originale . La relata inoltre contiene l'attestazione all'indirizzo in via Rosarno e il numero della intimazione e. la relata attesta la irreperibilità assoluta per cui non necessaria la CAD sicchè la procedura è completata con affissione all'albo comunale .
Quanto alla intimazione di pagamento N. 09420229002786600000 parte ricorrente non dimostra la difformità dall'originale . La notifica è avvenuta in Collegno via TORINO PIANEZZA 29 ( indirizzo non contestato dal ricorrente ) e la relata attesta il numero della intimazione e le attività svolte con assenza temporanea del destinatario e delle altre persone , per cui risulta sia l'affissione al Comune e sia l'invio della raccomandata informativa 69641818609-5 esitata con compiuta giacenza ( non è barrato lo spazio < sconosciuto > e inoltre corrispondono i numeri della raccomandata . La autenticità del documento doveva essere contrastata con querela di falso ma non proposta .
Ciò riscontra la regolare notifica della intimazione di pagamento .
Quanto al pignoramento presso terzi n. 09484202300000598001, in primo luogo si legge il numero della cartella nel documento relativo al pignoramento .
Ader, quanto alla notifica, deposita ricevuta di consegna al ricorrente quale destinatario ed essa riporta il numero del pignoramento e fa fede fino a querela di falso di quanto avvenuto .
La notifica del pignoramento è dunque regolare ed efficace .
In definitiva alla stregua di quanto accertato la prescrizione quinquennale, anche nel periodo successivo alla notifica della ordinanza ingiunzione , non è maturata.
INCOMPETENZA DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Ha sostenuto parte ricorrente: < Nella fattispecie si rileva che l'odierno ricorrente ha la propria residenza nel Comune di BR (TO); pertanto, avendo il domicilio fiscale in TO,
l'Agente della IO competente per l'emanazione dell'intimazione di pagamento risultava essere quello di TO e non di : per tali motivi, l'azione perpetrata dall'esattore Controparte_2
è inficiata da profili di illegittimità, essendo l'odierno Agente della IO di
[...]
privo di legittimazione attiva. In tal senso, si richiama l'ordinanza 19577/17 emessa dalla CP_2 sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che l'atto di riscossione può essere emesso solo da un agente che opera nella zona dove il contribuente iscritto a ruolo ha stabilito il suo domicilio fiscale. Pertanto se l'atto è notificato da un concessionario “fuori zona” l'atto è nullo anche se non è ancora esecutivo.
L'illegittimità della richiesta di pagamento, infatti, deriva dal fatto che “la competenza per territorio a emanare gli atti di riscossione, così come quella a emanare gli atti di accertamento (…) non può essere derogata al di fuori delle ipotesi espressamente previste”. A nulla vale, hanno concluso i giudici della Suprema Corte, la circostanza che la cartella di pagamento non sia ancora un atto esecutivo: ciò non esclude, che possa essere legittimamente emanata solo dal
6 concessionario che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale. Come più volte affermato dalla medesima Corte (sentenze n. 8049/2017 e n.
20669/2014) la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento si determina in base al criterio della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'agente della riscossione e il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo: e ciò in base agli artt. 12, c. 1 e 24, c. 1 D.P.R. n.
602/1973 secondo cui, rispettivamente, “L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce" e "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce”.
L ha replicato : avverso l'opposta eccezione, il Concessionario rileva che l'attività di CP_1 esazione è unica e con valenza nazionale, per cui contestare la competenza per territorio risulta circostanza priva di pregio giuridico.
Invero, con l'introduzione del d.l. 30 settembre 2005 n.203, convertito dalla Legge n.248/2005, è stato riformato il sistema di gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo, e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all' , con attività esercitata, sino CP_1 CP_1 al primo luglio 2017 da ed attualmente, secondo le disposizioni del D.L. n.193/2016 Controparte_6 dall' , unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale. Controparte_7
Pertanto, le questioni di competenza territoriale non hanno più rilievo.
Per mero tuziorismo difensivo, l'Ente comunque rileva che, anche a voler considerare la tesi di controparte, l'intimazione di pagamento, ex adverso impugnata, è stata correttamente emessa dall' di quale Ufficio territorialmente Controparte_1 Controparte_2 competente, in forza del domicilio fiscale del ricorrente al tempo dell'iscrizione a ruolo delle somme contestate.
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Orbene sul punto ad avviso del decidente va preso atto che l'Ader ufficio di ha Controparte_2 notificato l'intimazione al ricorrente inviandola alla residenza in BR provincia di TO
Ad avviso del decidente il motivo di incompetenza va accolto .
Il presente motivo fatto valere è di tipo formale e vede legittimata passiva l' in quanto CP_1 emittente l'atto di intimazione .
Il motivo era soggetto al regime ex art. 617 cpc , ossia da proporre entro venti giorni dalla notifica della intimazione .
Il vizio fatto valere è perciò tempestivo.
7 Legittimata passiva è solo l' CP_1
Passando ad esaminare il motivo giova ricordare che : L'art. 43 dlgs 112/99 dispone : Art. 43
Funzioni degli ufficiali della riscossione
1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza;
l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.>
L'art 45 dlgs 112/99 dispone : < Art. 45 Messi notificatori
1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti
l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori.
2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire>
L'art 46 dpr 602/73 dispone <
Art. 46 Delega ad altro concessionario.
1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.>
Orbene risulta che l'agenzia per la provincia di abbia emesso CP_1 Controparte_2
l'intimazione e l'abbia notificata al ricorrente in BR ( TO )
Nessuna delega è stata dimostrata .
Non rileva il domicilio al tempo dell'iscrizione a ruolo ma quello dell'atto da compiersi ( < si deve procedere >).
Parte ricorrente lamenta l' incompetenza dell'ufficio di e la mancanza di Controparte_2 delega.
Il motivo di opposizione è fondato.
8 In primo luogo la norma fa riferimento alla riscossione e non all'esecuzione per cui l'atto di intimazione è atto che fa parte della riscossione . Del resto la norma prevede come possibile la delega per la cartella, atto precedente alla intimazione , per cui è da intendersi che la regola valga anche per l'intimazione .
Va rilevato che il d.l. 193 del 2016 conv. dalla legge n. 225 del 2016 dispone nell'art 1 :
<2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all di cui Controparte_1 all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
2. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «
[...]
», ente strumentale dell sottoposto all'indirizzo Controparte_7 Controparte_1 operativo e al controllo della stessa , che ne monitora costantemente Controparte_1
l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità.(…)>.
Dal 1.10. 2021 giusta previsione dell'art 76 decreto legge n. . 73 del 2021 l'
[...]
è subentrata anche alla , acquisendo il ruolo di unico Controparte_1 Controparte_8 agente della riscossione sul piano nazionale
La riscossione è affidata ad un unico soggetto nazionale , l'ente pubblico Controparte_1
[...]
Tuttavia nonostante l'introduzione del sistema nazionale con soggetto unico , la giurisprudenza di legittimità con decisione n. 4400 del 2023 ha tenuto ad affermare la competenza territoriale delle articolazioni territoriali dell' . CP_1
Nella pronuncia è dato leggere : Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ex art.
360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 46 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 3, comma 1,
d.l. n. 203/2005, nella sostanza, lamentando che la riduzione ad un unico soggetto agente per la riscossione abbia di fatto superato il problema della competenza territoriale, non sussistendo la pluralità di soggetti incaricati, ma solo il medesimo soggetto, con articolazioni periferiche prive di autonomia. In materia, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario
9 che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all' che la esercita tramite Controparte_1
è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 Controparte_6 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R.
n. 602 del 1973, “l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce” (Cass. V, n. 8049/2017). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.>
La sentenza ribadisce un precedente del 2017 che più ampiamente aveva affermato la perduranza del limite territoriale anche dopo l'introduzione del sistema nazionale di riscossione.
Sulla permanenza della competenza territoriale delle articolazioni periferiche dell'agente nazionale per la IO ( DE ) con la conseguenza che l' intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall' ufficio provinciale di ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la CP_1 sede si è pronunciata più di recente Cassazione Civile ordinanza n. 23889 del 05/09/2024.
Non ravvisandovi dunque ragioni per discostarsi dai predetti indirizzi nomofilattici , deve prendersi atto che mancando la delega dall'agente di , l'intimazione opposta è Controparte_2 illegittima per difetto di attribuzione del potere di riscossione in altro ambito territoriale.
Ne consegue pertanto per solo tale vizio l'intimazione opposta debba essere annullata .
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza ed in favore dell'
[...]
e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. Controparte_2 avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Spese del giudizio a carico della parte per la soccombenza in favore del ricorrente e CP_1 liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 9.12.2025 IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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