Art. 12.
Attuata la revisione generale degli estimi di cui al precedente art. 1, le tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto, sono determinate con le modalita' stabilite nell'articolo 2, e rese definitive con la procedura di cui all'art. 36 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 .
In tale occasione possono proporsi nuove tariffe di reddito agrario in sostituzione delle tariffe e delle aliquote gia' stabilite, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 10.
Le nuove tariffe sono rese definitive con la procedura richiamata nel comma primo del presente articolo.
Attuata la revisione generale degli estimi di cui al precedente art. 1, le tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto, sono determinate con le modalita' stabilite nell'articolo 2, e rese definitive con la procedura di cui all'art. 36 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 .
In tale occasione possono proporsi nuove tariffe di reddito agrario in sostituzione delle tariffe e delle aliquote gia' stabilite, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 10.
Le nuove tariffe sono rese definitive con la procedura richiamata nel comma primo del presente articolo.