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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1161/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott. Giuseppe Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 1161/2016 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto Parte_1
di citazione, dall'avv. Domenico Corvino, presso il suo studio sito in Salerno al Corso Garibaldi n.
153 elettivamente domicilia;
ATTORE
E
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, Controparte_1
ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Rocco
Nigro, presso il cui studio sito in Battipaglia, alla Piazza M. Farina n. 12 elettivamente domicilia.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 11/9/2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da relative note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del 4.9.2024; per il convenuto, la nota del 3.9.2024) da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva che nel 1995 aveva Parte_1 incaricato l'arch. di provvedere alla redazione di un progetto per la realizzazione Controparte_1
di una villa bifamiliare, in località Serroni-Cellara di FO Valle IA, nell'ambito di un piano di lottizzazione che prevedeva la costruzione di due unità abitative, da svilupparsi su due piani residenziali articolate nel seguente modo: il piano terra, comprensivo di una zona abitativa di 98,50 mq, ed un secondo piano di 63,80 mq. Pertanto, in data 14.05.1995, la IG.ra otteneva il rilascio della concessione per l'esecuzione Pt_1
dei lavori aventi ad oggetto la palazzina bifamiliare.
Cionondimeno, in data 11.4.1997, il cantiere in atto veniva sottoposto a sequestro, in ragione di talune difformità dalla concessione edilizia n. 46/1996.
Infatti, si accertava che entrambi i lotti erano fabbricati con una volumetria maggiore di quella consentita;
non erano rispettate le distanze legali rispetto agli edifici confinanti;
veniva effettuato un calcolo sottostimato ed errato delle superfici standard da cedere al come previsto nella CP_2
convenzione stipulata nel 1997; nel perimetro di lottizzazione veniva inclusa erroneamente una particella di proprietà comunale;
non risultavano proporzionate le cubature di progetto rispetto alle superficie dei suoli.
Sicché, veniva disposta la confisca di tali aree;
pertanto, l'odierna attrice, deducendo la responsabilità dell'arch. quale direttore dei lavori e progettista in relazione all'inadempimento al CP contratto d'opera così perfezionato, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la responsabilità di quest'ultimo, con contestuale condanna al risarcimento dei danni patiti, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Così, integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.6.2016, si costituiva in giudizio il quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo per l'assoluta genericità ed incertezza nell'an e nel quantum, oltre all'inammissibilità della domanda per la carenza di legittimazione attiva ed all'improcedibilità della stessa per l'omesso esperimento della procedura di mediazione.
Inoltre, rilevava l'infondatezza della domanda, evidenziando come l'attrice avesse omesso di riferire che parte dei suoli oggetti di causa erano stati ceduti, in data 23.6.1986, in favore del
[...]
inducendo lo stesso in errore, ed originando, a causa di detta omissione, un Controparte_3
procedimento penale, che li aveva coinvolti entrambi, per falso in atto pubblico.
Quanto poi alla lamentata violazione delle distanze legali con la proprietà confinante del IG. PT
, l'arch. rilevava come le predette violazioni fossero da imputare allo stesso IG.
[...] CP
, così come accertato in un ulteriore procedimento civile, il quale culminava con la sentenza PT
n. 76/05, con la quale veniva disposta la demolizione di parte dell'edificio confinante. Tra l'altro, la IG.ra ometteva di fare riferimento ai successivi titoli edilizi rilasciati nel corso degli anni, Pt_1
così sanandosi le difformità attinenti alla distanza dal predetto edificio di proprietà . PT
Infine, deduceva di aver corrisposto all'attrice l'importo di € 13.292,42 per mera finalità transattiva.
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto della domanda attrice, con vittoria delle spese di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti;
la causa veniva quindi una prima volta introitata in decisione in data 26.2.2020.
Seguiva l'ordinanza del 18.11.2020, con cui veniva formulata alle parti una proposta conciliativa;
riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza dell'11.9.2024. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva poi introitata a sentenza con ordinanza del 20.9.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione come formulata per conto di parte convenuta.
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le eIGenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli,
l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo l'odierna attrice specificamente dedotto il titolo della richiesta risarcitoria, di tal guisa da consentire alle medesime parti un'adeguata in difesa in giudizio.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, la specifiche difese dedotte, nel merito, da parte dell'arch.
depongono in termini inequivocabili in merito al fatto che lo stesso avevano ben inteso la CP
portata delle doglianze formulate dalle altre parti del giudizio.
È inoltre infondata la doglianza attinente all'asserita improcedibilità della domanda per omessa introduzione del procedimento di mediazione: in via del tutto assorbente, infatti, la domanda risarcitoria così formulata in questa sede non richiedeva il previo adempimento a tale condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 5, comma I-bis d.lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile.
Nel merito, deve anzitutto ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo all'onere della prova in tema di inadempimento dell'obbligazione.
Ed invero, il creditore che agisca per l'adempimento ovvero per dedurre l'inesatto adempimento di controparte è onerato esclusivamente di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Con specifico riferimento al contratto d'opera professionale stipulato con l'odierno convenuto, parimenti grava sul creditore l'allegazione dell'inadempimento, oltre che il nesso causale tra l'inadempimento ed il danno (Cass. Civ., Sez. III, 17.7.2023, n. 20707; Sez. III, 13.5.2024, n. 13157).
Nell'ipotesi di specie, l'odierna attrice imputava all'arch. i seguenti inadempimenti: i lotti CP sarebbero stati realizzati con una volumetria maggiore di quella consentita all'epoca del vigente piano regolatore;
non era stata rispettata la distanza legale rispetto al fabbricato di proprietà , PT
limitrofa; nel progetto era stato effettuato un calcolo sottostimato ed errato delle superfici da cedere in favore del predetto ente territoriale;
nel perimetro di lottizzazione era stata inclusa una particella di proprietà comunale;
non risultava adeguatamente proporzionato il rapporto tra cubature di progetto e le superfici dei suoli.
Va anzitutto evidenziato che, a fronte delle specifiche contestazioni dedotte per conto dell'odierno convenuto in merito al predetto inadempimento, le doglianze così prospettate da parte attrice risultano del tutto generiche.
Infatti, non risulta in alcun modo meglio precisato come e per quali termini i lotti sarebbero stati realizzati con una volumetria maggiore di quella consentita dal vigente piano regolatore;
né tantomeno per quale ragione di tale circostanza dovesse ritenersi responsabile l'odierno convenuto.
Analogamente a dirsi con riferimento alla violazione della distanza legale rispetto al fabbricato di proprietà : non è in alcun modo meglio precisato l'effettivo riscontro di tali distanze, né PT tantomeno come ed in quali termini tale violazione dovesse imputarsi all'odierno convenuto.
Tanto, anche a voler prescindere dalla circostanza che non risulta prodotto in atti il piano di lottizzazione, né risulta in altro modo meglio precisato per quale ragione tale edificazione avrebbe determinato la violazione delle prescrizioni ivi contenute.
Analoghe considerazioni devono valere anche con riferimento all'asserita erronea identificazione delle superfici standard da cedere in favore del non solo non è meglio precisata l'estensione CP_2
delle superfici che avrebbero dovuto essere cedute in favore del ma nemmeno appare in CP_2 alcun modo meglio riscontrato per quali termini di tali circostanze dovesse ritenersi responsabile l'arch. CP
Parimenti dicasi anche con riferimento ad una non meglio precisata “non proporzionalità tra le cubature di progetto e le superfici dei suoli, tutto ciò a scapito del suolo di parte attrice” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Trattasi di allegazione del tutto generica e peraltro sfornita di prova, non risultando affatto provato in quali termini dovesse ritenersi accertata tale sproporzione, né tantomeno la relativa entità.
Analogamente a dirsi con riguardo all'inclusione nel progetto di una particella di proprietà comunale: aldilà della genericità di tale riscontro, deve evidenziarsi come parte convenuta avesse specificamente dedotto che era stata la stessa IG.ra ad omettere di riferire l'avvenuta cessione di parte di Pt_1
detti suoli al IA (SA). Né, a fronte di tali specifiche allegazioni, venivano Controparte_3
dedotte puntuali contestazioni da cui poter diversamente inferire l'effettiva riconducibilità di tale criticità all'asserito inadempimento dell'arch. . CP
Alcuno specifico riscontro può inoltre trarsi dall'ordinanza di sospensione dei lavori edili emessa dal
Comune di FO Valle IA (SA), recante prot. n. 09/1996 del 3.9.1996, con cui si evidenziava il diverso posizionamento altimetrico del fabbricato con riguardo al piano di posa dell'interrato diverso da quello indicato nei grafici di progetto, oltre che il diverso posizionamento all'interno del piano interrato della scala in cemento armato di accesso al piano terra e della muratura di divisione interna, così disponendosi la sospensione dei lavori edili abusivi (doc. n. 5 della produzione di parte attrice).
Parimenti dicasi con riferimento al verbale di accertamento e sequestro dell'11.4.1997 effettuato da parte degli agenti di Polizia Municipale del Comune di FO Valle IA (SA), con cui si riscontrava che il piano interrato in progetto non risultava completamente interrato e che il fabbricato sul lato est, pur realizzato a distanza minima dal confine di proprietà, risultava essere per uno spigolo ad una distanza di circa 9,50 mt dal fabbricato di proprietà , inferiore a quella prevista dal PT
P.R.G. di 10,60 mt.
Innanzitutto, non risulta in alcun modo provato l'esito del predetto procedimento amministrativo e di quello penale, così non risultando adeguatamente provata non solo l'effettiva sussistenza di tali difformità, ma anche l'obiettiva imputabilità delle stesse all'arch. CP
Inoltre, deve pure evidenziarsi che non risulta in alcun modo meglio precisata nemmeno l'obiettiva consistenza di tali difformità, oltre all'effettiva idoneità delle stesse a determinare conseguenze pregiudizievoli per l'odierna attrice.
Alcun elemento di prova può ricavarsi dall'ordinanza di demolizione di lavori edili emessa dal
Comune di FO Valle IA (SA), recante prot. n. 3766 del 1.4.1988 (doc. n. 6 della produzione di parte attrice), ove era dedotta la “realizzazione di fabbricato per civili abitazioni ad una distanza di ml 1,90, anziché di ml 5,00 come indicato in progetto, realizzati in difformità dalla licenza e dalla concessione edilizia”, così ordinandosi la demolizione e rimessa in pristino dei “lavori edili abusivi”.
Da tale scarna motivazione, invero, non risulta in alcun modo meglio precisata la consistenza delle difformità oggetto di tale provvedimento, né tantomeno l'effettiva imputabilità delle stesse in capo all'odierno convenuto.
Non possono ricavarsi IGnificativi riscontri probatori nemmeno dalla sentenza del Tribunale di
Salerno n. 1069/2006 depositata in data 2.10.2006, con cui le parti in causa, erano state condannate, in primo grado, a titolo di concorso, per i delitti di falso per induzione, truffa, falso aggravato ed abuso di ufficio ( doc. n. 9 della produzione di parte convenuta).
Più in particolare, alle parti erano addebitate le seguenti condotte: “dichiarando falsamente nella relativa richiesta di esame istruttorio datata 31.5.1993 attinente al piano di realizzazione redatto dall'arch. , di essere proprietari della p.lla n. 169 ex 152/b facevano sì che il ConIGlio CP
Comunale di FO Valle IA (SA), attestando la riconducibilità dell'indicata particella agli istanti, erroneamente approvasse, con la delibera n. 91, il piano di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata relativa al comparto C/2 DI Cellara Feltrinelli ex zona B/4”; “con artifizi e raggiri consistiti nell'aver indicato nella convenzione di lottizzazione una superficie pari a mq 509, laddove andava indicata in mq 729,72, quali aree attrezzate da destinare ad uso pubblico, aree che di fatto non venivano realizzate, se non in mq 60 ad uso parcheggio lasciati dall' , e pertanto CP_4 conseguivano un ingiusto profitto con pari danno per l'ente a cui vantaggio andava per CP_2
converso monetizzato il controvalore delle opere da realizzarsi, in ossequio agli standard urbanistici di cui alla l. r. n. 14/1982 e che avrebbe dovuto percepire il corrispondente valore monetario per la realizzazione degli standard urbanistici, così come previsti dall'indicata legge regionale, venivano lasciati esclusivamente”; “il Sindaco e Vice-Sindaco di FO Valle IA, (in concorso con le parti del presente giudizio), rilasciavano la concessione edilizia nn. 20-21-46 del 1996 e successiva variante in corso d'opera ed in sanatoria n.
4-5 del 1997 e 75 del 1996 relative all'approvato piano di lottizzazione, in violazione della l.r. n. 14/1982, ovvero dell'art. 24 della l. n. 47/1985, avendo omesso di trasmettere preventivamente gli atti alla Provincia per il previsto controllo di conformità ovvero all'ente Regione Campania perché la stessa potesse avanzare eventualmente delle osservazioni, così intenzionalmente loro procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale”; “i componenti della Giunta Municipale, in concorso, tra l'altro, con , quale Controparte_1
progettista e direttore dei lavori e , che li istigava al delitto, emettevano la Parte_1
delibera n. 1435 con cui sui affermava la piena legittimità dell'iter amministrativo sino ad allora posto in essere in ordine alla procedura di approvazione del piano di lottizzazione ed al rilascio dei consequenziali atti concessori, in violazione della l. r. n. 14/1982, ovvero dell'art. 24 della l. n. 47/1985, avendo omesso di trasmettere preventivamente gli atti alla Provincia per il previsto controllo di conformità ovvero all'ente Regione Campania, perché la stessa potesse avanzare eventualmente delle osservazioni, senza tener conto peraltro del parere pro-veritate n. prot. 14420 del 13.11.1997, di cui si dichiarava di prendere atto, così intenzionalmente loro procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale;
“perché al fine di commettere altro delitto, e cioè di vedersi rilasciata la concessione di variante in sanatoria n. 75/1996, quali committenti, in concorso tra loro
e con il tecnico , presentavano un progetto di variante in sanatoria relativo al lotto “C” CP
palazzina bifamiliare, in cui non si riportava il fabbricato di proprietà del IG. , sito Parte_2 nel limitrofo terreno a mt 3,50 dal confine, così' rappresentando l'erigendo manufatto a mt. 6,00 dal predetto limite, non venendo di fatto rispettati i 10,60 mt di distacco minimo tra lotti fabbricati, previsti dalle norme di settore per la zona oggetto dell'intervento”.
Più, in particolare, deve rilevarsi che non risulta documentato il passaggio in giudicato di tale sentenza: lo stesso arch. infatti, rilevava che tale procedimento veniva successivamente CP
definito per intervenuta prescrizione, circostanza che non era oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierna attrice.
Eppure, pur risultando prodotto in atti un solo stralcio di tale sentenza, onde non è possibile ricostruire la motivazione della stessa, deve cionondimeno evidenziarsi che dei fatti in esame, che le parti concordemente riferivano alla vicenda per cui è causa, era stata riscontrata, sia pure in primo grado, la piena corresponsabilità dell'odierna attrice in ordine al perfezionamento dei predetti illeciti.
Sicché, tenuto conto della più ampia genericità delle deduzioni a tal riguardo offerte da parte dell'odierna attrice, nemmeno è in alcun modo dato rilevare come e per quali termini, a fronte di tali rilievi, la stessa IG.ra non risultasse corresponsabile delle vicende oggetto di contestazione Pt_1
in questa sede.
Trattasi di un ulteriore riscontro dell'infondatezza della domanda risarcitoria così formulata.
Per altro verso, nemmeno risultano in alcun modo allegate, prima ancora che provate, le specifiche conseguenze pregiudizievoli asseritamente riconducibili agli inadempimenti oggetto di contestazione in questa sede.
Non risulta in alcun modo documentata l'avvenuta confisca delle “aree e fabbricati in oggetto”, come pure prospettato per conto di parte attrice: a fronte delle specifiche contestazioni in esame, alcun puntuale elemento di prova veniva al riguardo dedotto per conto di parte attrice, e tanto a prescindere dalla IGnificativa genericità dell'allegazione così dedotta per conto di parte attrice (ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. I, 19.4.2024, n. 10629). Per altro verso, non è in alcun modo dedotto come ed in quali termini di tale circostanza dovesse essere effettivamente a conoscenza anche l'odierno convenuto, così evidentemente non potendo operare il principio di non contestazione (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 15.2.2023, n. 4681).
Sotto tale specifico profilo, infatti, non è stato in alcun modo precisato né il titolo, né tantomeno l'oggetto di tale misura ablatoria, così non risultando in alcun modo riscontrato come ed in quali termini l'odierna attrice “ha visto perdere tutto quanto era stato commissionato, oltre la proprietà”.
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalla circostanza che non risulta in alcun modo dedotto per quale ragione di tale confisca dovesse ritenersi direttamente responsabile l'arch. : non solo, Pt_1
come si è avuto modo di rilevare, non è stato in alcun modo documentato il perfezionamento di tale vicenda ablatoria, ma nemmeno risultano prodotti in atti ulteriori documenti relativi ai procedimenti instaurati a carico dell'odierna attrice – di natura amministrativa e penale – da cui poter inferire in altro modo la responsabilità dell'arch. nel caso di specie. Pt_1
Alcun rilievo può inoltre accordarsi ai certificati di pagamenti attinenti all'appalto per cui è causa
(cfr. docc. nn.
9-13 nella produzione di parte attrice): sotto tale profilo, non risulta documentato come il rilascio di tali certificati, in uno al saldo dei lavori oggetto di contestazione, dovessero integrare delle conseguenze pregiudizievoli rilevanti nel caso di specie. Aldilà delle criticità così evidenziate in precedenza, non risultano meglio precisate le vicende che hanno riguardato tale rapporto contrattuale, relativamente al quale il pagamento del corrispettivo in favore dell'appaltatore integrava un'obbligazione direttamente gravante sull'odierna attrice in ragione del titolo negoziale così stipulato. Sicché, nemmeno può riscontrarsi l'effettiva responsabilità in parte qua dell'odierno convenuto.
Alcun rilievo può accordarsi può infine accordarsi alla dichiarazione datata 8.8.2011 a firma del IG.
“per i proprietari della ”, laddove era precisato che con Parte_3 Parte_4 riferimento alla realizzazione della villa bifamiliare in località Serroni di FO, “in Parte_4
data odierna ricevo dal progettista , in maniera del tutto spontanea e a titolo Controparte_1 contributivo, l'importo di € 5.000,00 quale compartecipazione alle spese da riconoscere al proprietario del lotto di terreno confinante, spese determinate in seguito agli accordi definitivi assunti in relazione alla controversia sorta in precedenza tra le due parti” (cfr. doc. n. 14 della produzione di parte attrice).
Posta la genericità del contenuto di tale dichiarazione, non può riconoscersi alla stessa alcun rilievo confessorio in relazione ai fatti di causa: non risulta in alcun modo meglio precisato quale fosse la controversia oggetto si facesse riferimento in quella sede, né tantomeno a quale titolo lo stesso arch. dovesse ritenersi corresponsabile dei fatti di causa. CP Tra l'altro, e a tutto voler concedere, nemmeno risulterebbe meglio dedotto per quale ragione, a fronte dell'esistenza di un non meglio precisato accordo transattivo in ordine ai fatti di causa, l'odierna attrice avrebbe cionondimeno vantato ulteriori e diversi crediti nei confronti dell'odierno convenuto.
Parimenti irrilevanti devono ritenersi gli ulteriori documenti prodotti in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, aventi ad oggetto la quietanza rilasciata dal IG. in data Parte_3
11.5.2009, con cui dava atto di aver ricevuto l'assegno bancario ivi allegato, “in nome e per conto delle IG.re e , quale pagamento della terza parte della maggiore Parte_5 Parte_1 somma di € 21.877,35, importo dato a titolo assolutamente volontario per la completa e definitiva chiusura della vertenza nascente dalla sent. n. 3736/2001 del Tribunale di Salerno”, nonché la quietanza avente ad oggetto l'importo di € 1.000,00 a titolo di pagamento effettuato per conto di
nel pomeriggio del 12.5.2006, quale quota di partecipazione alle spese della causa Parte_4 civile”.
Da un lato, non risulta in alcun modo meglio precisato a quale causa civile si facesse riferimento in quella sede;
per altro verso, non appare in alcun modo riscontrato come e per quali termini da tali quietanze dovesse in altro modo riconoscersi la responsabilità dell'arch. in ordine ai fatti CP
di causa.
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere pure dall'inammissibilità ed irrilevanza delle richieste istruttorie articolate per conto di parte attrice in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c., così dovendosi senz'altro confermare la motivazione dell'ordinanza del 22.12.2017; tra l'altro, i capitoli di cui alle lettere da a) a d) attenevano anche a circostanze nuove, che non erano state tempestivamente allegate entro il termine di cui alla prima memoria istruttoria.
Infine, non risulta in alcun modo provata l'effettiva sussistenza di conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale nel caso di specie.
Né, a fronte di tale IGnificativo deficit probatorio così riscontrato, avrebbe potuto disporsi il conferimento di un incarico di C.T.U., che avrebbe senz'altro assunto natura esplorativa.
Ne consegue, pertanto, che non risulta riscontrato l'inadempimento imputato all'odierno convenuto, né tantomeno l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle condotte oggetto di contestazione.
La domanda di parte attrice è quindi infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile attinente alle cause di bassa difficoltà, tenuto conto delle questioni giuridiche dedotte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 1161/16 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata per conto della IG.ra ; Parte_1
2) condanna la IG.ra alla refusione, in favore dell'arch. , Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 7.1.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott. Giuseppe Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 1161/2016 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto Parte_1
di citazione, dall'avv. Domenico Corvino, presso il suo studio sito in Salerno al Corso Garibaldi n.
153 elettivamente domicilia;
ATTORE
E
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, Controparte_1
ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Rocco
Nigro, presso il cui studio sito in Battipaglia, alla Piazza M. Farina n. 12 elettivamente domicilia.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 11/9/2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da relative note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del 4.9.2024; per il convenuto, la nota del 3.9.2024) da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva che nel 1995 aveva Parte_1 incaricato l'arch. di provvedere alla redazione di un progetto per la realizzazione Controparte_1
di una villa bifamiliare, in località Serroni-Cellara di FO Valle IA, nell'ambito di un piano di lottizzazione che prevedeva la costruzione di due unità abitative, da svilupparsi su due piani residenziali articolate nel seguente modo: il piano terra, comprensivo di una zona abitativa di 98,50 mq, ed un secondo piano di 63,80 mq. Pertanto, in data 14.05.1995, la IG.ra otteneva il rilascio della concessione per l'esecuzione Pt_1
dei lavori aventi ad oggetto la palazzina bifamiliare.
Cionondimeno, in data 11.4.1997, il cantiere in atto veniva sottoposto a sequestro, in ragione di talune difformità dalla concessione edilizia n. 46/1996.
Infatti, si accertava che entrambi i lotti erano fabbricati con una volumetria maggiore di quella consentita;
non erano rispettate le distanze legali rispetto agli edifici confinanti;
veniva effettuato un calcolo sottostimato ed errato delle superfici standard da cedere al come previsto nella CP_2
convenzione stipulata nel 1997; nel perimetro di lottizzazione veniva inclusa erroneamente una particella di proprietà comunale;
non risultavano proporzionate le cubature di progetto rispetto alle superficie dei suoli.
Sicché, veniva disposta la confisca di tali aree;
pertanto, l'odierna attrice, deducendo la responsabilità dell'arch. quale direttore dei lavori e progettista in relazione all'inadempimento al CP contratto d'opera così perfezionato, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la responsabilità di quest'ultimo, con contestuale condanna al risarcimento dei danni patiti, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Così, integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.6.2016, si costituiva in giudizio il quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo per l'assoluta genericità ed incertezza nell'an e nel quantum, oltre all'inammissibilità della domanda per la carenza di legittimazione attiva ed all'improcedibilità della stessa per l'omesso esperimento della procedura di mediazione.
Inoltre, rilevava l'infondatezza della domanda, evidenziando come l'attrice avesse omesso di riferire che parte dei suoli oggetti di causa erano stati ceduti, in data 23.6.1986, in favore del
[...]
inducendo lo stesso in errore, ed originando, a causa di detta omissione, un Controparte_3
procedimento penale, che li aveva coinvolti entrambi, per falso in atto pubblico.
Quanto poi alla lamentata violazione delle distanze legali con la proprietà confinante del IG. PT
, l'arch. rilevava come le predette violazioni fossero da imputare allo stesso IG.
[...] CP
, così come accertato in un ulteriore procedimento civile, il quale culminava con la sentenza PT
n. 76/05, con la quale veniva disposta la demolizione di parte dell'edificio confinante. Tra l'altro, la IG.ra ometteva di fare riferimento ai successivi titoli edilizi rilasciati nel corso degli anni, Pt_1
così sanandosi le difformità attinenti alla distanza dal predetto edificio di proprietà . PT
Infine, deduceva di aver corrisposto all'attrice l'importo di € 13.292,42 per mera finalità transattiva.
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto della domanda attrice, con vittoria delle spese di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti;
la causa veniva quindi una prima volta introitata in decisione in data 26.2.2020.
Seguiva l'ordinanza del 18.11.2020, con cui veniva formulata alle parti una proposta conciliativa;
riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza dell'11.9.2024. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva poi introitata a sentenza con ordinanza del 20.9.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione come formulata per conto di parte convenuta.
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le eIGenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli,
l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo l'odierna attrice specificamente dedotto il titolo della richiesta risarcitoria, di tal guisa da consentire alle medesime parti un'adeguata in difesa in giudizio.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, la specifiche difese dedotte, nel merito, da parte dell'arch.
depongono in termini inequivocabili in merito al fatto che lo stesso avevano ben inteso la CP
portata delle doglianze formulate dalle altre parti del giudizio.
È inoltre infondata la doglianza attinente all'asserita improcedibilità della domanda per omessa introduzione del procedimento di mediazione: in via del tutto assorbente, infatti, la domanda risarcitoria così formulata in questa sede non richiedeva il previo adempimento a tale condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 5, comma I-bis d.lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile.
Nel merito, deve anzitutto ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo all'onere della prova in tema di inadempimento dell'obbligazione.
Ed invero, il creditore che agisca per l'adempimento ovvero per dedurre l'inesatto adempimento di controparte è onerato esclusivamente di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Con specifico riferimento al contratto d'opera professionale stipulato con l'odierno convenuto, parimenti grava sul creditore l'allegazione dell'inadempimento, oltre che il nesso causale tra l'inadempimento ed il danno (Cass. Civ., Sez. III, 17.7.2023, n. 20707; Sez. III, 13.5.2024, n. 13157).
Nell'ipotesi di specie, l'odierna attrice imputava all'arch. i seguenti inadempimenti: i lotti CP sarebbero stati realizzati con una volumetria maggiore di quella consentita all'epoca del vigente piano regolatore;
non era stata rispettata la distanza legale rispetto al fabbricato di proprietà , PT
limitrofa; nel progetto era stato effettuato un calcolo sottostimato ed errato delle superfici da cedere in favore del predetto ente territoriale;
nel perimetro di lottizzazione era stata inclusa una particella di proprietà comunale;
non risultava adeguatamente proporzionato il rapporto tra cubature di progetto e le superfici dei suoli.
Va anzitutto evidenziato che, a fronte delle specifiche contestazioni dedotte per conto dell'odierno convenuto in merito al predetto inadempimento, le doglianze così prospettate da parte attrice risultano del tutto generiche.
Infatti, non risulta in alcun modo meglio precisato come e per quali termini i lotti sarebbero stati realizzati con una volumetria maggiore di quella consentita dal vigente piano regolatore;
né tantomeno per quale ragione di tale circostanza dovesse ritenersi responsabile l'odierno convenuto.
Analogamente a dirsi con riferimento alla violazione della distanza legale rispetto al fabbricato di proprietà : non è in alcun modo meglio precisato l'effettivo riscontro di tali distanze, né PT tantomeno come ed in quali termini tale violazione dovesse imputarsi all'odierno convenuto.
Tanto, anche a voler prescindere dalla circostanza che non risulta prodotto in atti il piano di lottizzazione, né risulta in altro modo meglio precisato per quale ragione tale edificazione avrebbe determinato la violazione delle prescrizioni ivi contenute.
Analoghe considerazioni devono valere anche con riferimento all'asserita erronea identificazione delle superfici standard da cedere in favore del non solo non è meglio precisata l'estensione CP_2
delle superfici che avrebbero dovuto essere cedute in favore del ma nemmeno appare in CP_2 alcun modo meglio riscontrato per quali termini di tali circostanze dovesse ritenersi responsabile l'arch. CP
Parimenti dicasi anche con riferimento ad una non meglio precisata “non proporzionalità tra le cubature di progetto e le superfici dei suoli, tutto ciò a scapito del suolo di parte attrice” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Trattasi di allegazione del tutto generica e peraltro sfornita di prova, non risultando affatto provato in quali termini dovesse ritenersi accertata tale sproporzione, né tantomeno la relativa entità.
Analogamente a dirsi con riguardo all'inclusione nel progetto di una particella di proprietà comunale: aldilà della genericità di tale riscontro, deve evidenziarsi come parte convenuta avesse specificamente dedotto che era stata la stessa IG.ra ad omettere di riferire l'avvenuta cessione di parte di Pt_1
detti suoli al IA (SA). Né, a fronte di tali specifiche allegazioni, venivano Controparte_3
dedotte puntuali contestazioni da cui poter diversamente inferire l'effettiva riconducibilità di tale criticità all'asserito inadempimento dell'arch. . CP
Alcuno specifico riscontro può inoltre trarsi dall'ordinanza di sospensione dei lavori edili emessa dal
Comune di FO Valle IA (SA), recante prot. n. 09/1996 del 3.9.1996, con cui si evidenziava il diverso posizionamento altimetrico del fabbricato con riguardo al piano di posa dell'interrato diverso da quello indicato nei grafici di progetto, oltre che il diverso posizionamento all'interno del piano interrato della scala in cemento armato di accesso al piano terra e della muratura di divisione interna, così disponendosi la sospensione dei lavori edili abusivi (doc. n. 5 della produzione di parte attrice).
Parimenti dicasi con riferimento al verbale di accertamento e sequestro dell'11.4.1997 effettuato da parte degli agenti di Polizia Municipale del Comune di FO Valle IA (SA), con cui si riscontrava che il piano interrato in progetto non risultava completamente interrato e che il fabbricato sul lato est, pur realizzato a distanza minima dal confine di proprietà, risultava essere per uno spigolo ad una distanza di circa 9,50 mt dal fabbricato di proprietà , inferiore a quella prevista dal PT
P.R.G. di 10,60 mt.
Innanzitutto, non risulta in alcun modo provato l'esito del predetto procedimento amministrativo e di quello penale, così non risultando adeguatamente provata non solo l'effettiva sussistenza di tali difformità, ma anche l'obiettiva imputabilità delle stesse all'arch. CP
Inoltre, deve pure evidenziarsi che non risulta in alcun modo meglio precisata nemmeno l'obiettiva consistenza di tali difformità, oltre all'effettiva idoneità delle stesse a determinare conseguenze pregiudizievoli per l'odierna attrice.
Alcun elemento di prova può ricavarsi dall'ordinanza di demolizione di lavori edili emessa dal
Comune di FO Valle IA (SA), recante prot. n. 3766 del 1.4.1988 (doc. n. 6 della produzione di parte attrice), ove era dedotta la “realizzazione di fabbricato per civili abitazioni ad una distanza di ml 1,90, anziché di ml 5,00 come indicato in progetto, realizzati in difformità dalla licenza e dalla concessione edilizia”, così ordinandosi la demolizione e rimessa in pristino dei “lavori edili abusivi”.
Da tale scarna motivazione, invero, non risulta in alcun modo meglio precisata la consistenza delle difformità oggetto di tale provvedimento, né tantomeno l'effettiva imputabilità delle stesse in capo all'odierno convenuto.
Non possono ricavarsi IGnificativi riscontri probatori nemmeno dalla sentenza del Tribunale di
Salerno n. 1069/2006 depositata in data 2.10.2006, con cui le parti in causa, erano state condannate, in primo grado, a titolo di concorso, per i delitti di falso per induzione, truffa, falso aggravato ed abuso di ufficio ( doc. n. 9 della produzione di parte convenuta).
Più in particolare, alle parti erano addebitate le seguenti condotte: “dichiarando falsamente nella relativa richiesta di esame istruttorio datata 31.5.1993 attinente al piano di realizzazione redatto dall'arch. , di essere proprietari della p.lla n. 169 ex 152/b facevano sì che il ConIGlio CP
Comunale di FO Valle IA (SA), attestando la riconducibilità dell'indicata particella agli istanti, erroneamente approvasse, con la delibera n. 91, il piano di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata relativa al comparto C/2 DI Cellara Feltrinelli ex zona B/4”; “con artifizi e raggiri consistiti nell'aver indicato nella convenzione di lottizzazione una superficie pari a mq 509, laddove andava indicata in mq 729,72, quali aree attrezzate da destinare ad uso pubblico, aree che di fatto non venivano realizzate, se non in mq 60 ad uso parcheggio lasciati dall' , e pertanto CP_4 conseguivano un ingiusto profitto con pari danno per l'ente a cui vantaggio andava per CP_2
converso monetizzato il controvalore delle opere da realizzarsi, in ossequio agli standard urbanistici di cui alla l. r. n. 14/1982 e che avrebbe dovuto percepire il corrispondente valore monetario per la realizzazione degli standard urbanistici, così come previsti dall'indicata legge regionale, venivano lasciati esclusivamente”; “il Sindaco e Vice-Sindaco di FO Valle IA, (in concorso con le parti del presente giudizio), rilasciavano la concessione edilizia nn. 20-21-46 del 1996 e successiva variante in corso d'opera ed in sanatoria n.
4-5 del 1997 e 75 del 1996 relative all'approvato piano di lottizzazione, in violazione della l.r. n. 14/1982, ovvero dell'art. 24 della l. n. 47/1985, avendo omesso di trasmettere preventivamente gli atti alla Provincia per il previsto controllo di conformità ovvero all'ente Regione Campania perché la stessa potesse avanzare eventualmente delle osservazioni, così intenzionalmente loro procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale”; “i componenti della Giunta Municipale, in concorso, tra l'altro, con , quale Controparte_1
progettista e direttore dei lavori e , che li istigava al delitto, emettevano la Parte_1
delibera n. 1435 con cui sui affermava la piena legittimità dell'iter amministrativo sino ad allora posto in essere in ordine alla procedura di approvazione del piano di lottizzazione ed al rilascio dei consequenziali atti concessori, in violazione della l. r. n. 14/1982, ovvero dell'art. 24 della l. n. 47/1985, avendo omesso di trasmettere preventivamente gli atti alla Provincia per il previsto controllo di conformità ovvero all'ente Regione Campania, perché la stessa potesse avanzare eventualmente delle osservazioni, senza tener conto peraltro del parere pro-veritate n. prot. 14420 del 13.11.1997, di cui si dichiarava di prendere atto, così intenzionalmente loro procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale;
“perché al fine di commettere altro delitto, e cioè di vedersi rilasciata la concessione di variante in sanatoria n. 75/1996, quali committenti, in concorso tra loro
e con il tecnico , presentavano un progetto di variante in sanatoria relativo al lotto “C” CP
palazzina bifamiliare, in cui non si riportava il fabbricato di proprietà del IG. , sito Parte_2 nel limitrofo terreno a mt 3,50 dal confine, così' rappresentando l'erigendo manufatto a mt. 6,00 dal predetto limite, non venendo di fatto rispettati i 10,60 mt di distacco minimo tra lotti fabbricati, previsti dalle norme di settore per la zona oggetto dell'intervento”.
Più, in particolare, deve rilevarsi che non risulta documentato il passaggio in giudicato di tale sentenza: lo stesso arch. infatti, rilevava che tale procedimento veniva successivamente CP
definito per intervenuta prescrizione, circostanza che non era oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierna attrice.
Eppure, pur risultando prodotto in atti un solo stralcio di tale sentenza, onde non è possibile ricostruire la motivazione della stessa, deve cionondimeno evidenziarsi che dei fatti in esame, che le parti concordemente riferivano alla vicenda per cui è causa, era stata riscontrata, sia pure in primo grado, la piena corresponsabilità dell'odierna attrice in ordine al perfezionamento dei predetti illeciti.
Sicché, tenuto conto della più ampia genericità delle deduzioni a tal riguardo offerte da parte dell'odierna attrice, nemmeno è in alcun modo dato rilevare come e per quali termini, a fronte di tali rilievi, la stessa IG.ra non risultasse corresponsabile delle vicende oggetto di contestazione Pt_1
in questa sede.
Trattasi di un ulteriore riscontro dell'infondatezza della domanda risarcitoria così formulata.
Per altro verso, nemmeno risultano in alcun modo allegate, prima ancora che provate, le specifiche conseguenze pregiudizievoli asseritamente riconducibili agli inadempimenti oggetto di contestazione in questa sede.
Non risulta in alcun modo documentata l'avvenuta confisca delle “aree e fabbricati in oggetto”, come pure prospettato per conto di parte attrice: a fronte delle specifiche contestazioni in esame, alcun puntuale elemento di prova veniva al riguardo dedotto per conto di parte attrice, e tanto a prescindere dalla IGnificativa genericità dell'allegazione così dedotta per conto di parte attrice (ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. I, 19.4.2024, n. 10629). Per altro verso, non è in alcun modo dedotto come ed in quali termini di tale circostanza dovesse essere effettivamente a conoscenza anche l'odierno convenuto, così evidentemente non potendo operare il principio di non contestazione (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 15.2.2023, n. 4681).
Sotto tale specifico profilo, infatti, non è stato in alcun modo precisato né il titolo, né tantomeno l'oggetto di tale misura ablatoria, così non risultando in alcun modo riscontrato come ed in quali termini l'odierna attrice “ha visto perdere tutto quanto era stato commissionato, oltre la proprietà”.
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalla circostanza che non risulta in alcun modo dedotto per quale ragione di tale confisca dovesse ritenersi direttamente responsabile l'arch. : non solo, Pt_1
come si è avuto modo di rilevare, non è stato in alcun modo documentato il perfezionamento di tale vicenda ablatoria, ma nemmeno risultano prodotti in atti ulteriori documenti relativi ai procedimenti instaurati a carico dell'odierna attrice – di natura amministrativa e penale – da cui poter inferire in altro modo la responsabilità dell'arch. nel caso di specie. Pt_1
Alcun rilievo può inoltre accordarsi ai certificati di pagamenti attinenti all'appalto per cui è causa
(cfr. docc. nn.
9-13 nella produzione di parte attrice): sotto tale profilo, non risulta documentato come il rilascio di tali certificati, in uno al saldo dei lavori oggetto di contestazione, dovessero integrare delle conseguenze pregiudizievoli rilevanti nel caso di specie. Aldilà delle criticità così evidenziate in precedenza, non risultano meglio precisate le vicende che hanno riguardato tale rapporto contrattuale, relativamente al quale il pagamento del corrispettivo in favore dell'appaltatore integrava un'obbligazione direttamente gravante sull'odierna attrice in ragione del titolo negoziale così stipulato. Sicché, nemmeno può riscontrarsi l'effettiva responsabilità in parte qua dell'odierno convenuto.
Alcun rilievo può accordarsi può infine accordarsi alla dichiarazione datata 8.8.2011 a firma del IG.
“per i proprietari della ”, laddove era precisato che con Parte_3 Parte_4 riferimento alla realizzazione della villa bifamiliare in località Serroni di FO, “in Parte_4
data odierna ricevo dal progettista , in maniera del tutto spontanea e a titolo Controparte_1 contributivo, l'importo di € 5.000,00 quale compartecipazione alle spese da riconoscere al proprietario del lotto di terreno confinante, spese determinate in seguito agli accordi definitivi assunti in relazione alla controversia sorta in precedenza tra le due parti” (cfr. doc. n. 14 della produzione di parte attrice).
Posta la genericità del contenuto di tale dichiarazione, non può riconoscersi alla stessa alcun rilievo confessorio in relazione ai fatti di causa: non risulta in alcun modo meglio precisato quale fosse la controversia oggetto si facesse riferimento in quella sede, né tantomeno a quale titolo lo stesso arch. dovesse ritenersi corresponsabile dei fatti di causa. CP Tra l'altro, e a tutto voler concedere, nemmeno risulterebbe meglio dedotto per quale ragione, a fronte dell'esistenza di un non meglio precisato accordo transattivo in ordine ai fatti di causa, l'odierna attrice avrebbe cionondimeno vantato ulteriori e diversi crediti nei confronti dell'odierno convenuto.
Parimenti irrilevanti devono ritenersi gli ulteriori documenti prodotti in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, aventi ad oggetto la quietanza rilasciata dal IG. in data Parte_3
11.5.2009, con cui dava atto di aver ricevuto l'assegno bancario ivi allegato, “in nome e per conto delle IG.re e , quale pagamento della terza parte della maggiore Parte_5 Parte_1 somma di € 21.877,35, importo dato a titolo assolutamente volontario per la completa e definitiva chiusura della vertenza nascente dalla sent. n. 3736/2001 del Tribunale di Salerno”, nonché la quietanza avente ad oggetto l'importo di € 1.000,00 a titolo di pagamento effettuato per conto di
nel pomeriggio del 12.5.2006, quale quota di partecipazione alle spese della causa Parte_4 civile”.
Da un lato, non risulta in alcun modo meglio precisato a quale causa civile si facesse riferimento in quella sede;
per altro verso, non appare in alcun modo riscontrato come e per quali termini da tali quietanze dovesse in altro modo riconoscersi la responsabilità dell'arch. in ordine ai fatti CP
di causa.
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere pure dall'inammissibilità ed irrilevanza delle richieste istruttorie articolate per conto di parte attrice in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c., così dovendosi senz'altro confermare la motivazione dell'ordinanza del 22.12.2017; tra l'altro, i capitoli di cui alle lettere da a) a d) attenevano anche a circostanze nuove, che non erano state tempestivamente allegate entro il termine di cui alla prima memoria istruttoria.
Infine, non risulta in alcun modo provata l'effettiva sussistenza di conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale nel caso di specie.
Né, a fronte di tale IGnificativo deficit probatorio così riscontrato, avrebbe potuto disporsi il conferimento di un incarico di C.T.U., che avrebbe senz'altro assunto natura esplorativa.
Ne consegue, pertanto, che non risulta riscontrato l'inadempimento imputato all'odierno convenuto, né tantomeno l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle condotte oggetto di contestazione.
La domanda di parte attrice è quindi infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile attinente alle cause di bassa difficoltà, tenuto conto delle questioni giuridiche dedotte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 1161/16 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata per conto della IG.ra ; Parte_1
2) condanna la IG.ra alla refusione, in favore dell'arch. , Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 7.1.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato.