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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/11/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 548/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 548/2020 R.G., posta in decisione con provvedimento del
17.06.2025 emesso in esito all'udienza del 12.06.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.fisc. elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppa C.F._2
Gagliostro, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grillo, che la P.IVA_1 rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO in persona del Direttore Generale, c.fisc. Controparte_2
e partita IVA di gruppo n. , elettivamente domiciliata presso lo P.IVA_2 P.IVA_3 studio dell'avv. Giuseppe Grillo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENIENTE
c. fisc. e partita IVA , in Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona,
c.fisc. e p.iva , in persona del suo legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_5 tempore con sede in Roma,
p.iva , in persona del suo legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_6 pro tempore, con sede in Reggio Calabria,
1 , Controparte_6 Controparte_7
(già ), con sede in Roma Via Grezar n. 14, (CF/P.iva ), in Controparte_8 P.IVA_7 persona del suo legale rappresentante pro tempore
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Titolo esecutivo fondato su mutuo fondiario - appello avverso la Sentenza n.
233/2020 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 19.02.2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 931/2019 R.G, mai notificata.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza n. 233/2020 del Tribunale di Reggio Calabria con la quale era stata rigettata l'opposizione all'esecuzione immobiliare da loro proposta quale mutuatari contro
BI NC, istituto erogatore del credito.
Sostenevano gli attori in primo grado che il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico il
23.10.2001 non costituiva titolo esecutivo valido, che la somma mutuata era vincolata e non immediatamente disponibile, quindi non “certa, liquida ed esigibile” ai sensi dell'art. 474
c.p.c., e che il tasso applicato (9,799%) superava la soglia antiusura (9,42%), rendendo il contratto nullo e gratuito ex art. 1815 c.c. Chiedevano quindi la sospensione e l'estinzione della procedura esecutiva per carenza originaria del titolo, la cancellazione del pignoramento e la condanna alle spese dell'istituto bancario.
BI NC si costituiva in giudizio sostenendo che il contratto di mutuo del 2001 era valido e costituiva titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; contestava la tesi degli opponenti in ordine alla mancanza di traditio,e le doglianze relative alla sussistenza di usura, anche rilevando l'erroneità della tesi allegata dagli attori relativa alla sommatoria tra interessi e penale di estinzione anticipata. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
– intervenute nella procedura Controparte_9 Controparte_5 CP_4 esecutiva - rimanevano contumaci.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva decisa con sentenza n. 233/2020, pubblicata il 19 febbraio 2020, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta da e Pt_1 [...]
e disposta la compensazione delle spese. Pt_2
Avverso detta sentenza i coniugi proponevano appello spiegando le Parte_3 seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, dunque, inesistenza del diritto della opposta ad agire in executivis;
2) accertare e dichiarare la carenza di esigibilità del titolo per inesistenza della mora del debitore ed illegittima dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine comunicata dalla banca atteso che non si era verificato il mancato pagamento delle rate poste a presupposto della decadenza stessa e che, quindi, il mutuatario alla data del precetto non
2 era debitore bensì creditore della banca, e, dunque, inesistenza del diritto della opposta ad agire in executivis;
3) accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo che pattuiscono interessi a tassi usurari nonché la usurarietà dei tassi applicati in violazione dell'art. 644
c.p. ed il conseguenziale superamento del tasso effettivo globale di cui alla L. 108/96 e succ. modif. e integr., con la conversione, ex art. 1815, comma 2°, cod. civ., del medesimo contratto di mutuo da oneroso a gratuito e, per l'effetto, dichiarare i mutuatari obbligati alla restituzione della sola somma capitale;
4) accertare, in relazione al rapporto, il saldo dare-avere dello stesso in uno a redazione di legittimo piano di ammortamento (senza interessi);
5) accertare le somme illegittimamente pagate in più come quota interessi da parte degli attori e dichiarare che la convenuta banca è, ad oggi, debitrice nei confronti dei mutuatari della maggiore somma dovuta per interessi illegittimi dagli stessi pagati, oltre interessi legali dovuti sulla predetta somma;
6) compensare le somme di cui al precedente punto con quanto eventualmente dovuto in relazione al contratto di mutuo in questione secondo il ricalcolo del piano di ammortamento, condannando la banca stessa alla restituzione della maggiore somma eventualmente a credito del mutuatario;
7) In via subordinata, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto 1), e comunque senza recesso dalla domanda medesima e salvo gravame, accertare e dichiarare che il tasso pattuito nel contratto di mutuo è differente rispetto a quello praticato nel piano di ammortamento con la conseguenziale - ai sensi degli artt. 1284, 1342, 1418, 1419, comma
2, cod. civ., art. 2 L. 287/1990 - nullità ed illegittimità delle clausole degli interessi corrispettivi e moratori previsti nel contratto e nei relativi patti e condizioni agli stessi accessori e, per l'effetto, applicare l'interesse legale semplice e/o il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B., senza capitalizzazione alcuna;
Conseguentemente, in entrambe le ipotesi di cui sopra, attesa la carenza, ab inititio, di titolo provvisto di liquidità e/o esigibilità e, quindi, in carenza di alcun diritto della (allora)
ad agire in via esecutiva: Controparte_10
8) accertare e dichiarare che al momento della notifica dell'atto di precetto non sussisteva alcun diritto della banca ad agire in via esecutiva e la procedura esecutiva immobiliare de quo è pertanto viziata ab origine per carenza del potere di agire in via esecutiva da parte della banca;
9) accertare e dichiarare, infine, che tale radicale mancanza ab origine del requisito di esigibilità del titolo con il quale è stato dato impulso all'esecuzione immobiliare de quo rende nulla e travolge, ex tunc, tutta la procedura esecutiva in questione senza che possa assolutamente rilevare la presenza di altri creditori intervenuti ugualmente titolati e ciò perché, non esistendo, nella fattispecie, un valido pignoramento al quale ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile e non consente interventi successivi (Cass., SS.UU., 7 gennaio 2014, n. 61);
3 10) inibire alla NC convenuta, per le causali di cui in atti, di segnalare alla Centrale
Rischi della NC d'Italia l'arbitrario debito autoreferente, unilateralmente formato dalla medesima NC convenuta e quindi illegittimamente ascritto a parte attorea, quale risultante dai conti e dalle posizioni finanziarie asseritamente in essere;
11) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con distrazione delle medesime a favore del difensore antistatario”.
Con il primo motivo gli appellanti lamentavano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha riconosciuto la validità del contratto di mutuo fondiario quale titolo esecutivo, sostenendo invece che la somma non era stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario al momento della stipula, ma sia rimasta vincolata presso la banca a garanzia delle obbligazioni previste all'art. 2 del contratto. Rilevavano che si tratterebbe di un mutuo “condizionato”, privo di autonomia e autosufficienza, e quindi inidoneo a fondare l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Con il secondo motivo gli appellanti contestavano la decisione del Giudice di primo grado che aveva escluso la rilevanza dell'usura sopravvenuta e aveva ritenuto infondata l'eccezione di usurarietà affermando che non si può sommare il tasso corrispettivo con quello moratorio per verificare il superamento del tasso soglia escludendo che la penale per estinzione anticipata potesse essere inclusa nel TAEG, trattandosi di voce eventuale e non assimilabile agli interessi corrispettivi. Per contro, gli appellanti ribadivano che la penale per estinzione anticipata — pari al 2% del capitale — costituiva una remunerazione collegata all'erogazione del credito e doveva essere inclusa nel calcolo del TEG, come previsto dall'art. 644 c.p..
Rilevavano che, secondo la perizia di parte, vi era stato il superamento del tasso soglia già al momento della stipula, sussistendo pertanto usura originaria. Contestavano l'esclusione di tale voce dal TEG, sostenendo che la legge imponeva un criterio di onnicomprensività e che la mancata rilevazione da parte della NC d'Italia o del non poteva derogare alla CP_11 norma primaria. Rilevavano che la clausola, pur eventuale, era pattuita ab origine e incideva economicamente sul contratto, assumendo natura remunerativa.
Con il terzo motivo gli appellanti rilevavano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato escluso che il tasso di interesse indicato nel contratto di mutuo fosse diverso rispetto a quello effettivamente previsto nel piano di ammortamento, generando un costo maggiore per il cliente. Lamentavano che questo scostamento violava il principio di trasparenza e determinabilità dell'oggetto contrattuale, previsto dagli articoli 1346, 1418 e
1419 c.c., che comportava la nullità delle clausole sugli interessi. Inoltre rilevavano che la banca aveva applicato l'interesse composto, in violazione dell'art. 1283 c.c., senza che fosse espressamente pattuito, ed aveva, altresì, indicato un tasso incerto o non chiaramente determinato, in contrasto con l'art. 1284 c.c. Rilevavano quindi che in caso di indeterminatezza si sarebbe dovuto applicare il tasso legale semplice o, in alternativa, il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 del Testo Unico NCrio (TUB).
Chiedevano altresì ammettersi CTU contabile con esibizione della documentazione bancaria.
4 Con comparsa depositata in data 25.5.2021 si costituiva Intesa San Paolo s.p.a. che, a seguito di due fusioni societarie (NC Carime-BI NC e poi quest'ultima in Intesa San Paolo), era subentrata in tutti i rapporti anche processuali e chiedeva alla Corte di rigettare integralmente l'impugnazione proposta dai coniugi e , sostenendo la piena Pt_1 Pt_2 legittimità dell'azione esecutiva fondata sul contratto di mutuo fondiario intercorso fra le parti. Argomentava che il contratto conteneva una quietanza valida che dimostrava la disponibilità giuridica della somma mutuata in capo agli odierni appellanti, elementi che lo rendevano valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Contestava inoltre le accuse di usura, evidenziando che né il tasso corrispettivo né quello moratorio superavano il tasso soglia, anche grazie alla clausola di salvaguardia espressamente prevista in contratto. Infine, Par respingeva le doglianze relative alla decadenza dal termine ed alla clausola , ritenute giuridicamente irrilevanti. In conclusione, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e la condanna degli appellanti alle spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 30.8.2021 interveniva in giudizio
[...]
quale mandataria di e cessionaria del credito Controparte_12 Controparte_13 oggetto di giudizio, che si associava alle conclusioni dell'appellata e chiedeva la estromissione della cedente limitatamente alla linea di credito ceduta. Concludeva, pertanto, per il rigetto della proposta impugnazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con ordinanza del 29.04.2025 la Corte di Appello, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.3.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc, preso atto della mancata costituzione di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, stante la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. Controparte_6
Respingeva l'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. proposta dall'appellante, poiché non era stata dimostrata una precedente richiesta alla banca né un eventuale rifiuto di quest'ultima alla consegna della documentazione. Dichiarava, inoltre, non necessaria la consulenza tecnica invocata da parte appellante e, pertanto, rinviava alla udienza del 12.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc.
Con le note ex art. 127 ter cpc depositate in data 11.6.2025 parte appellante dichiarava di rinunziare al primo motivo di appello spiegato, così testualmente affermando:
“Preliminarmente, a seguito della sopravvenuta pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. del 6 marzo 2025 n. 5968 - che, sanando un recente contrasto giurisprudenziale, ha chiarito la natura di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. del contratto di mutuo anche quando sia stata contestualmente pattuita tra le parti la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare, con obbligo della banca mandante di svincolarla al verificarsi di quanto convenuto (cd. mutuo condizionato) - gli appellanti dichiarano di rinunciare alla domanda formulata al punto 1) delle conclusioni dell'atto di appello, concernente l'accertamento e la declaratoria di inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo. Si tratta di un potere esercitabile dal difensore costituito senza necessità di apposita procura, dal momento che esso è riconducibile alla facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.”.
5 Parte appellata e parte interveniente insistevano nelle conclusioni già spiegate e pertanto la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sul merito si rileva quanto segue.
Preliminarmente deve darsi atto che parte appellante, nelle note depositate in data 11.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha espressamente dichiarato di rinunziare al primo motivo di appello.
Seppur poi la parte, nella comparsa conclusionale ha richiamato il motivo rinunziato, ritiene la Corte che, attesa la rinunzia, sullo stesso non possa più pronunziarsi.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia.
Inoltre, come chiarito dalle Sezioni Unite, nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
Pertanto, deve ritenersi che – stante la rinunzia chiaramente espressa da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni – nessun rilievo possa attribuirsi al richiamo, contenuto nella comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica, al primo motivo rinunziato.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano la decisione del giudice di primo grado per tre motivi principali: esclusione dell'usura sopravvenuta ritenuta irrilevante, non cumulabilità tra tasso corrispettivo e moratorio per verificare il superamento del tasso soglia ed esclusione della penale per estinzione anticipata dal TAEG, considerata voce eventuale e non assimilabile agli interessi.
Gli appellanti eccepiscono l'usurarietà del contratto, deducendo il superamento del tasso soglia mediante sommatoria tra interessi corrispettivi, interessi moratori e penale di estinzione anticipata. Con comparsa conclusionale, parte appellante ha rinunciato espressamente alla domanda di accertamento della usura nella parte relativa alla penale di estinzione anticipata, riconoscendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7352/2022), secondo cui: “La commissione di estinzione anticipata non costituisce una remunerazione per l'utilizzazione del denaro, bensì un corrispettivo per lo scioglimento anticipato degli impegni contrattuali.”
Quanto al cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, la Corte osserva che la verifica dell'usurarietà deve essere condotta autonomamente per ciascuna categoria di interessi, senza operare sommatorie, come chiarito da Cass. SS.UU. n. 19597/2020. Nel caso in esame il
6 tasso corrispettivo pattuito (6,80%) risulta inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula, il tasso moratorio è parametrato al tasso di riferimento maggiorato di 3,35 punti, ma comunque entro i limiti dei decreti ministeriali vigenti e non è stata fornita prova del superamento del tasso soglia da parte di alcuna voce, considerata singolarmente. Certamente la disciplina antiusura si applica anche ai tassi di interesse moratori: “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. (cfr. Sez. Un , Sentenza n. 19597 del
18/09/2020, Rv. 658833 - 01).
L'esclusione della usurarietà del tasso moratorio è evidente, visto che è contrattualmente identificato proprio nel tasso stesso, e per definizione non può superarlo, né gli opponenti avevano mai contestato la errata applicazione delle condizioni contrattali.
Pertanto non sussiste usura originaria né sopravvenuta, né è configurabile la nullità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c.
Per questi motivi
il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per non aver rilevato la difformità tra il tasso di interesse contrattualmente indicato e quello effettivamente applicato nel piano di ammortamento, che ha comportato un aggravio economico per il mutuatario. Tale scostamento, secondo gli appellanti, viola i principi di trasparenza e determinabilità dell'oggetto del contratto, sanciti dagli artt. 1346, 1418 e 1419
c.c., e determina la nullità delle clausole relative agli interessi.
Sul punto osserva questa Corte che le deduzioni risultano generiche, non dandosi esplicita indicazione delle voci di spesa e degli oneri determinanti la divergenza tra indicatore di costo espresso nel contratto e quello effettivamente applicato. Il contratto di mutuo sottoscritto contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti che al momento della stipula hanno consentito a parte appellante di valutare consapevolmente l'onere finanziario che stava per assumere e di verificare la corrispondenza del piano di ammortamento alle condizioni contrattuali pattuite. In ogni caso, in adesione al prevalente orientamento di merito sul punto, deve rilevarsi che la lamentata divergenza, pur laddove accertata, non implicherebbe invalidità del contratto, considerato che tale sanzione è prevista dall'art. 125 bis, comma 6
T.U.B. per la sola ipotesi di stipula di contratto di credito al consumo e non figura nella
7 regolamentazione di cui agli artt. 116 e 117 T.U.B. potendo costituire esclusivamente fonte di responsabilità contrattuale della banca per omessa informativa nella specie non azionata.
Tale infondatezza travolge, infine, le connesse istanze di adeguamento della segnalazione in
Centrale rischi e di liberatoria dei garanti.
Anche il terzo motivo di appello deve dunque essere rigettato.
Stante il rigetto di tutti i motivi di appello, deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Ritiene la Corte che, tenuto conto delle novità giurisprudenziali intevenute nel corso del procedimento (da ultimo la pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 5968/2025), sussistono giusti motivi per disporre una parziale compensazione delle spese nella misura del 50%, ponendosi la restante parte, in base alla soccombenza, a carico degli appellanti in favore di parte appellata e della parte interveniente in solido, stante la comunanza di difese e procuratore. Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Le spese si liquidano applicando le tariffe previste dal DM 55/2014 come aggiornate ai sensi del DM 147/22. Tenuto conto del valore della domanda – da ritenersi pari al valore della somma in contestazione, € 60.180,37 - le spese sono liquidate avendo riguardo allo scaglione sino ad € 260.000,00 e nei valori minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate, nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo:
€ 1489,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2163,00, Fase decisionale, valore minimo: € 2552,00, da ridurre al 50% stante la disposta compensazione.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
,
[...] Controparte_14 Controparte_15
, , avverso la
[...] Controparte_16 Controparte_5 CP_4 sentenza n. 233/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 19/02/2020, nel procedimento già iscritto al n. R.G.931/2019, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di giudizio nella misura del 50% fra gli appellanti e parte appellata e parte intervenuta e condanna e Parte_1 Parte_2 alla rifusione delle spese in favore della parte appellata costituita e della interveniente in solido che liquida – già disposta la compensazione - in € 3580,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'importo a titolo di
8 contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
04/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 548/2020 R.G., posta in decisione con provvedimento del
17.06.2025 emesso in esito all'udienza del 12.06.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.fisc. elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppa C.F._2
Gagliostro, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grillo, che la P.IVA_1 rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO in persona del Direttore Generale, c.fisc. Controparte_2
e partita IVA di gruppo n. , elettivamente domiciliata presso lo P.IVA_2 P.IVA_3 studio dell'avv. Giuseppe Grillo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENIENTE
c. fisc. e partita IVA , in Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona,
c.fisc. e p.iva , in persona del suo legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_5 tempore con sede in Roma,
p.iva , in persona del suo legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_6 pro tempore, con sede in Reggio Calabria,
1 , Controparte_6 Controparte_7
(già ), con sede in Roma Via Grezar n. 14, (CF/P.iva ), in Controparte_8 P.IVA_7 persona del suo legale rappresentante pro tempore
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Titolo esecutivo fondato su mutuo fondiario - appello avverso la Sentenza n.
233/2020 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 19.02.2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 931/2019 R.G, mai notificata.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza n. 233/2020 del Tribunale di Reggio Calabria con la quale era stata rigettata l'opposizione all'esecuzione immobiliare da loro proposta quale mutuatari contro
BI NC, istituto erogatore del credito.
Sostenevano gli attori in primo grado che il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico il
23.10.2001 non costituiva titolo esecutivo valido, che la somma mutuata era vincolata e non immediatamente disponibile, quindi non “certa, liquida ed esigibile” ai sensi dell'art. 474
c.p.c., e che il tasso applicato (9,799%) superava la soglia antiusura (9,42%), rendendo il contratto nullo e gratuito ex art. 1815 c.c. Chiedevano quindi la sospensione e l'estinzione della procedura esecutiva per carenza originaria del titolo, la cancellazione del pignoramento e la condanna alle spese dell'istituto bancario.
BI NC si costituiva in giudizio sostenendo che il contratto di mutuo del 2001 era valido e costituiva titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; contestava la tesi degli opponenti in ordine alla mancanza di traditio,e le doglianze relative alla sussistenza di usura, anche rilevando l'erroneità della tesi allegata dagli attori relativa alla sommatoria tra interessi e penale di estinzione anticipata. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
– intervenute nella procedura Controparte_9 Controparte_5 CP_4 esecutiva - rimanevano contumaci.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva decisa con sentenza n. 233/2020, pubblicata il 19 febbraio 2020, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta da e Pt_1 [...]
e disposta la compensazione delle spese. Pt_2
Avverso detta sentenza i coniugi proponevano appello spiegando le Parte_3 seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, dunque, inesistenza del diritto della opposta ad agire in executivis;
2) accertare e dichiarare la carenza di esigibilità del titolo per inesistenza della mora del debitore ed illegittima dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine comunicata dalla banca atteso che non si era verificato il mancato pagamento delle rate poste a presupposto della decadenza stessa e che, quindi, il mutuatario alla data del precetto non
2 era debitore bensì creditore della banca, e, dunque, inesistenza del diritto della opposta ad agire in executivis;
3) accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo che pattuiscono interessi a tassi usurari nonché la usurarietà dei tassi applicati in violazione dell'art. 644
c.p. ed il conseguenziale superamento del tasso effettivo globale di cui alla L. 108/96 e succ. modif. e integr., con la conversione, ex art. 1815, comma 2°, cod. civ., del medesimo contratto di mutuo da oneroso a gratuito e, per l'effetto, dichiarare i mutuatari obbligati alla restituzione della sola somma capitale;
4) accertare, in relazione al rapporto, il saldo dare-avere dello stesso in uno a redazione di legittimo piano di ammortamento (senza interessi);
5) accertare le somme illegittimamente pagate in più come quota interessi da parte degli attori e dichiarare che la convenuta banca è, ad oggi, debitrice nei confronti dei mutuatari della maggiore somma dovuta per interessi illegittimi dagli stessi pagati, oltre interessi legali dovuti sulla predetta somma;
6) compensare le somme di cui al precedente punto con quanto eventualmente dovuto in relazione al contratto di mutuo in questione secondo il ricalcolo del piano di ammortamento, condannando la banca stessa alla restituzione della maggiore somma eventualmente a credito del mutuatario;
7) In via subordinata, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto 1), e comunque senza recesso dalla domanda medesima e salvo gravame, accertare e dichiarare che il tasso pattuito nel contratto di mutuo è differente rispetto a quello praticato nel piano di ammortamento con la conseguenziale - ai sensi degli artt. 1284, 1342, 1418, 1419, comma
2, cod. civ., art. 2 L. 287/1990 - nullità ed illegittimità delle clausole degli interessi corrispettivi e moratori previsti nel contratto e nei relativi patti e condizioni agli stessi accessori e, per l'effetto, applicare l'interesse legale semplice e/o il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B., senza capitalizzazione alcuna;
Conseguentemente, in entrambe le ipotesi di cui sopra, attesa la carenza, ab inititio, di titolo provvisto di liquidità e/o esigibilità e, quindi, in carenza di alcun diritto della (allora)
ad agire in via esecutiva: Controparte_10
8) accertare e dichiarare che al momento della notifica dell'atto di precetto non sussisteva alcun diritto della banca ad agire in via esecutiva e la procedura esecutiva immobiliare de quo è pertanto viziata ab origine per carenza del potere di agire in via esecutiva da parte della banca;
9) accertare e dichiarare, infine, che tale radicale mancanza ab origine del requisito di esigibilità del titolo con il quale è stato dato impulso all'esecuzione immobiliare de quo rende nulla e travolge, ex tunc, tutta la procedura esecutiva in questione senza che possa assolutamente rilevare la presenza di altri creditori intervenuti ugualmente titolati e ciò perché, non esistendo, nella fattispecie, un valido pignoramento al quale ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile e non consente interventi successivi (Cass., SS.UU., 7 gennaio 2014, n. 61);
3 10) inibire alla NC convenuta, per le causali di cui in atti, di segnalare alla Centrale
Rischi della NC d'Italia l'arbitrario debito autoreferente, unilateralmente formato dalla medesima NC convenuta e quindi illegittimamente ascritto a parte attorea, quale risultante dai conti e dalle posizioni finanziarie asseritamente in essere;
11) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con distrazione delle medesime a favore del difensore antistatario”.
Con il primo motivo gli appellanti lamentavano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha riconosciuto la validità del contratto di mutuo fondiario quale titolo esecutivo, sostenendo invece che la somma non era stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario al momento della stipula, ma sia rimasta vincolata presso la banca a garanzia delle obbligazioni previste all'art. 2 del contratto. Rilevavano che si tratterebbe di un mutuo “condizionato”, privo di autonomia e autosufficienza, e quindi inidoneo a fondare l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Con il secondo motivo gli appellanti contestavano la decisione del Giudice di primo grado che aveva escluso la rilevanza dell'usura sopravvenuta e aveva ritenuto infondata l'eccezione di usurarietà affermando che non si può sommare il tasso corrispettivo con quello moratorio per verificare il superamento del tasso soglia escludendo che la penale per estinzione anticipata potesse essere inclusa nel TAEG, trattandosi di voce eventuale e non assimilabile agli interessi corrispettivi. Per contro, gli appellanti ribadivano che la penale per estinzione anticipata — pari al 2% del capitale — costituiva una remunerazione collegata all'erogazione del credito e doveva essere inclusa nel calcolo del TEG, come previsto dall'art. 644 c.p..
Rilevavano che, secondo la perizia di parte, vi era stato il superamento del tasso soglia già al momento della stipula, sussistendo pertanto usura originaria. Contestavano l'esclusione di tale voce dal TEG, sostenendo che la legge imponeva un criterio di onnicomprensività e che la mancata rilevazione da parte della NC d'Italia o del non poteva derogare alla CP_11 norma primaria. Rilevavano che la clausola, pur eventuale, era pattuita ab origine e incideva economicamente sul contratto, assumendo natura remunerativa.
Con il terzo motivo gli appellanti rilevavano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato escluso che il tasso di interesse indicato nel contratto di mutuo fosse diverso rispetto a quello effettivamente previsto nel piano di ammortamento, generando un costo maggiore per il cliente. Lamentavano che questo scostamento violava il principio di trasparenza e determinabilità dell'oggetto contrattuale, previsto dagli articoli 1346, 1418 e
1419 c.c., che comportava la nullità delle clausole sugli interessi. Inoltre rilevavano che la banca aveva applicato l'interesse composto, in violazione dell'art. 1283 c.c., senza che fosse espressamente pattuito, ed aveva, altresì, indicato un tasso incerto o non chiaramente determinato, in contrasto con l'art. 1284 c.c. Rilevavano quindi che in caso di indeterminatezza si sarebbe dovuto applicare il tasso legale semplice o, in alternativa, il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 del Testo Unico NCrio (TUB).
Chiedevano altresì ammettersi CTU contabile con esibizione della documentazione bancaria.
4 Con comparsa depositata in data 25.5.2021 si costituiva Intesa San Paolo s.p.a. che, a seguito di due fusioni societarie (NC Carime-BI NC e poi quest'ultima in Intesa San Paolo), era subentrata in tutti i rapporti anche processuali e chiedeva alla Corte di rigettare integralmente l'impugnazione proposta dai coniugi e , sostenendo la piena Pt_1 Pt_2 legittimità dell'azione esecutiva fondata sul contratto di mutuo fondiario intercorso fra le parti. Argomentava che il contratto conteneva una quietanza valida che dimostrava la disponibilità giuridica della somma mutuata in capo agli odierni appellanti, elementi che lo rendevano valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Contestava inoltre le accuse di usura, evidenziando che né il tasso corrispettivo né quello moratorio superavano il tasso soglia, anche grazie alla clausola di salvaguardia espressamente prevista in contratto. Infine, Par respingeva le doglianze relative alla decadenza dal termine ed alla clausola , ritenute giuridicamente irrilevanti. In conclusione, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e la condanna degli appellanti alle spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 30.8.2021 interveniva in giudizio
[...]
quale mandataria di e cessionaria del credito Controparte_12 Controparte_13 oggetto di giudizio, che si associava alle conclusioni dell'appellata e chiedeva la estromissione della cedente limitatamente alla linea di credito ceduta. Concludeva, pertanto, per il rigetto della proposta impugnazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con ordinanza del 29.04.2025 la Corte di Appello, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.3.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc, preso atto della mancata costituzione di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, stante la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. Controparte_6
Respingeva l'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. proposta dall'appellante, poiché non era stata dimostrata una precedente richiesta alla banca né un eventuale rifiuto di quest'ultima alla consegna della documentazione. Dichiarava, inoltre, non necessaria la consulenza tecnica invocata da parte appellante e, pertanto, rinviava alla udienza del 12.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc.
Con le note ex art. 127 ter cpc depositate in data 11.6.2025 parte appellante dichiarava di rinunziare al primo motivo di appello spiegato, così testualmente affermando:
“Preliminarmente, a seguito della sopravvenuta pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. del 6 marzo 2025 n. 5968 - che, sanando un recente contrasto giurisprudenziale, ha chiarito la natura di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. del contratto di mutuo anche quando sia stata contestualmente pattuita tra le parti la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare, con obbligo della banca mandante di svincolarla al verificarsi di quanto convenuto (cd. mutuo condizionato) - gli appellanti dichiarano di rinunciare alla domanda formulata al punto 1) delle conclusioni dell'atto di appello, concernente l'accertamento e la declaratoria di inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo. Si tratta di un potere esercitabile dal difensore costituito senza necessità di apposita procura, dal momento che esso è riconducibile alla facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.”.
5 Parte appellata e parte interveniente insistevano nelle conclusioni già spiegate e pertanto la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sul merito si rileva quanto segue.
Preliminarmente deve darsi atto che parte appellante, nelle note depositate in data 11.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha espressamente dichiarato di rinunziare al primo motivo di appello.
Seppur poi la parte, nella comparsa conclusionale ha richiamato il motivo rinunziato, ritiene la Corte che, attesa la rinunzia, sullo stesso non possa più pronunziarsi.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia.
Inoltre, come chiarito dalle Sezioni Unite, nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
Pertanto, deve ritenersi che – stante la rinunzia chiaramente espressa da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni – nessun rilievo possa attribuirsi al richiamo, contenuto nella comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica, al primo motivo rinunziato.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano la decisione del giudice di primo grado per tre motivi principali: esclusione dell'usura sopravvenuta ritenuta irrilevante, non cumulabilità tra tasso corrispettivo e moratorio per verificare il superamento del tasso soglia ed esclusione della penale per estinzione anticipata dal TAEG, considerata voce eventuale e non assimilabile agli interessi.
Gli appellanti eccepiscono l'usurarietà del contratto, deducendo il superamento del tasso soglia mediante sommatoria tra interessi corrispettivi, interessi moratori e penale di estinzione anticipata. Con comparsa conclusionale, parte appellante ha rinunciato espressamente alla domanda di accertamento della usura nella parte relativa alla penale di estinzione anticipata, riconoscendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7352/2022), secondo cui: “La commissione di estinzione anticipata non costituisce una remunerazione per l'utilizzazione del denaro, bensì un corrispettivo per lo scioglimento anticipato degli impegni contrattuali.”
Quanto al cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, la Corte osserva che la verifica dell'usurarietà deve essere condotta autonomamente per ciascuna categoria di interessi, senza operare sommatorie, come chiarito da Cass. SS.UU. n. 19597/2020. Nel caso in esame il
6 tasso corrispettivo pattuito (6,80%) risulta inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula, il tasso moratorio è parametrato al tasso di riferimento maggiorato di 3,35 punti, ma comunque entro i limiti dei decreti ministeriali vigenti e non è stata fornita prova del superamento del tasso soglia da parte di alcuna voce, considerata singolarmente. Certamente la disciplina antiusura si applica anche ai tassi di interesse moratori: “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. (cfr. Sez. Un , Sentenza n. 19597 del
18/09/2020, Rv. 658833 - 01).
L'esclusione della usurarietà del tasso moratorio è evidente, visto che è contrattualmente identificato proprio nel tasso stesso, e per definizione non può superarlo, né gli opponenti avevano mai contestato la errata applicazione delle condizioni contrattali.
Pertanto non sussiste usura originaria né sopravvenuta, né è configurabile la nullità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c.
Per questi motivi
il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per non aver rilevato la difformità tra il tasso di interesse contrattualmente indicato e quello effettivamente applicato nel piano di ammortamento, che ha comportato un aggravio economico per il mutuatario. Tale scostamento, secondo gli appellanti, viola i principi di trasparenza e determinabilità dell'oggetto del contratto, sanciti dagli artt. 1346, 1418 e 1419
c.c., e determina la nullità delle clausole relative agli interessi.
Sul punto osserva questa Corte che le deduzioni risultano generiche, non dandosi esplicita indicazione delle voci di spesa e degli oneri determinanti la divergenza tra indicatore di costo espresso nel contratto e quello effettivamente applicato. Il contratto di mutuo sottoscritto contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti che al momento della stipula hanno consentito a parte appellante di valutare consapevolmente l'onere finanziario che stava per assumere e di verificare la corrispondenza del piano di ammortamento alle condizioni contrattuali pattuite. In ogni caso, in adesione al prevalente orientamento di merito sul punto, deve rilevarsi che la lamentata divergenza, pur laddove accertata, non implicherebbe invalidità del contratto, considerato che tale sanzione è prevista dall'art. 125 bis, comma 6
T.U.B. per la sola ipotesi di stipula di contratto di credito al consumo e non figura nella
7 regolamentazione di cui agli artt. 116 e 117 T.U.B. potendo costituire esclusivamente fonte di responsabilità contrattuale della banca per omessa informativa nella specie non azionata.
Tale infondatezza travolge, infine, le connesse istanze di adeguamento della segnalazione in
Centrale rischi e di liberatoria dei garanti.
Anche il terzo motivo di appello deve dunque essere rigettato.
Stante il rigetto di tutti i motivi di appello, deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Ritiene la Corte che, tenuto conto delle novità giurisprudenziali intevenute nel corso del procedimento (da ultimo la pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 5968/2025), sussistono giusti motivi per disporre una parziale compensazione delle spese nella misura del 50%, ponendosi la restante parte, in base alla soccombenza, a carico degli appellanti in favore di parte appellata e della parte interveniente in solido, stante la comunanza di difese e procuratore. Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Le spese si liquidano applicando le tariffe previste dal DM 55/2014 come aggiornate ai sensi del DM 147/22. Tenuto conto del valore della domanda – da ritenersi pari al valore della somma in contestazione, € 60.180,37 - le spese sono liquidate avendo riguardo allo scaglione sino ad € 260.000,00 e nei valori minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate, nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo:
€ 1489,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2163,00, Fase decisionale, valore minimo: € 2552,00, da ridurre al 50% stante la disposta compensazione.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
,
[...] Controparte_14 Controparte_15
, , avverso la
[...] Controparte_16 Controparte_5 CP_4 sentenza n. 233/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 19/02/2020, nel procedimento già iscritto al n. R.G.931/2019, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di giudizio nella misura del 50% fra gli appellanti e parte appellata e parte intervenuta e condanna e Parte_1 Parte_2 alla rifusione delle spese in favore della parte appellata costituita e della interveniente in solido che liquida – già disposta la compensazione - in € 3580,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'importo a titolo di
8 contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
04/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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