TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8758 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 2129/2025
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente alla Loggia di Genova n. Parte_1 39, C.F.: elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via C.F._1 Alcide de Gasperi n. 135/a presso lo studio dell'avv. Emanuele Improta C.F.:
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
C.F._2 Ricorrente CONTRO
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n.
) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano (C.F. P.IVA_1 C.F._3
), in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep.
[...] Persona_1 N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio digitale e p.e.c. t;
Email_1 Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF) SU PENSIONE. Depositati alcuni documenti a cura della parte ricorrente nel corso del processo, la causa all'odierna udienza è stata decisa con sentenza depositata all'esito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc. 2 Ebbene, l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare si caratterizza per la ridistribuzione del reddito attraverso un sistema dei trattamenti di famiglia diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge 153 il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia una età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa delle infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Nell'ambito dell'espressione “nucleo familiare ” rientra certamente anche il coniuge superstite, non avendo il legislatore in siffatta ipotesi distinto tra coniuge e figlio, come ha fatto nel precedente comma 6 dell'art.
2. Deve poi rilevarsi che i redditi sono quelli concernenti l'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda di assegno, se la decorrenza del medesimo è compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre); se invece la decorrenza dell'assegno è compresa tra gennaio e giugno (primo semestre), il reddito da indicare è quello relativo al secondo anno solare precedente. In altri termini, per le domande di assegno al nucleo familiare presentate nel periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, i redditi da indicare sono quelli riferiti all'anno 2007; per le domande di assegno al nucleo familiare presentate nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010, i redditi da indicare sono quelli riferiti all'anno 2008 e così via.
3 CP_ Ciò posto, è pacifico che la ricorrente sia inabile al proficuo lavoro; lo stesso ha dichiarato che il medico legale l'ha riconosciuta inabile dal novembre 2021.
4 Quanto al requisito reddituale, effettivamente per il periodo in lite dal dicembre 2021 CP_ rilevano i redditi dal 2020 in poi, così come eccepito dall' Nel corso del processo, la ricorrente ha adempiuto all'onere di provare il requisito reddituale. Dall'attestazione dell'Agenzia delle entrate e dalla certificazione della rendita catastale della casa di abitazione in proprietà al 75% per un importo di euro 169,46 (inferiore al tetto di € 1.032,91 ex art. 2, comma 9, D.L. 69/1988), si evince che la ricorrente non ha superato il limite reddituale per il riconoscimento del primo scaglione così come preteso. Nelle esaustive note autorizzate del 30.7.2025, la ricorrente ha compiutamente individuato tutti i redditi posseduti da 2020 in poi. In particolare, come desumibile dall'attestazione dell'Agenzia delle Entrate e dalle certificazioni uniche in atti, l'istante: nel 2020 non ha avuto redditi;
nel 2021 ha avuto reddito da pensione di reversibilità di € 846,66 e nessun altro reddito;
nel 2022 ha percepito € 10.416,67 a titolo di pensione di reversibilità ed € 7089,87 a titolo di reddito esente (di cui € 6.302,04 costituiti da indennità di accompagnamento non computabile); nel 2023 ha percepito la pensione di reversibilità per € 11.191,70 e redditi esenti per € 944,97; nel 2024 ha percepito € 11.796,07 a titolo di pensione di reversibilità ed € 12.615,22 a titolo di reddito esente (di cui € 12.193,32 a titolo di indennità di accompagnamento non computabile). Risulta, altresì, che la ricorrente ha percepito sin dal 2020 un reddito inferiore al primo scaglione di reddito previsto dalla “TABELLA 19 - NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI” per gli anni dal 2020 al 2024, sicchè come da tabelle ANF, tenendo conto delle risultanze dell'Agenzia Delle Entrate, non computando l'indennità di accompagnamento, per percepire l'assegno in misura integrale:
- per l'anno 2020 (valido ai fini dell'erogazione dell'ANF per il periodo Luglio 2021- Giugno 2022) il limite è € 28.659,42, mentre la ricorrente ha prodotto reddito zero;
- per l'anno 2021 (valido ai fini dell'erogazione dell'ANF per il periodo Luglio 2022- Giugno 2023) il limite è € 29.203,44, mentre la ricorrente ha prodotto reddito per € 846,66;
- per l'anno 2022 (valido ai fini dell'erogazione dell'ANF per il periodo Luglio 2023- Giugno 2024) il limite è € 31.569,47, mentre la ricorrente ha prodotto un reddito non superiore a € 17.506,54 (di cui € 6.302,04 percepito a titolo di indennità di accompagnamento);
- per l'anno 2023 (valido ai fini dell'erogazione dell'ANF per il periodo Luglio 2024- Giugno 2025) il limite è € 33.274,22, mentre la ricorrente ha prodotto un reddito da pensione di soli € 12.136,67 (di cui € 11.191,70 per redditi assoggettabili all'irpef ed € 944,97 per redditi esenti.).
- per l'anno 2024 (valido ai fini dell'erogazione dell'ANF per il periodo Luglio 2025- Giugno 2026) il limite è € 33.540,41, mentre la ricorrente ha prodotto un reddito complessivo di € 24.411,29 (di cui € 11.796,07 a titolo di pensione di reversibilità ed € 12.615,22 a titolo di reddito esenti, dei quali non va computato l'importo di € 12.193,32 percepito per indennità di accompagnamento). Si consideri, inoltre, che a fronte delle specifiche allegazioni della parte ricorrente, nessuna CP_ censura è stata sollevata dall' nonostante la concessione di un termine per il deposito di note sino al 16 ottobre 2025 (cfr. verbale di udienza del 14.5.25). 5 Circa il quantum, l'importo maturato dal dicembre 2021 al gennaio 2025 (data di deposito del ricorso) risulta pari a complessivi € 2.010,58 (calcolato moltiplicando l'importo del rateo mensile di € 52,91 per i 38 mesi maturati). La diversa somma indicata nell'atto introduttivo (pari ad euro 1.428,57) per il periodo dal dicembre “2022” rappresenta un mero errore materiale, in quanto dalle conclusioni si evince chiaramente che la quantificazione operata attiene al periodo con decorrenza dicembre 2021. Quanto alla data finale, deve ritenersi che l'accertamento del diritto e la condanna al pagamento possano essere delibati sino alla data di instaurazione della lite. Infatti, deve ritenersi che è principio generale dell'ordinamento, che riposa nelle disposizioni contenute negli artt. 2907, 2908 e 2909 c.c., quello secondo cui il giudizio di cognizione è diretto all'accertamento di una situazione giuridica già esistente (anche se, a volte, non ancora efficace), dal momento che, mediante il processo, non è consentito il conseguimento di un bene futuro ed eventuale, il cui titolo non sia già sorto al tempo della proposizione della domanda giudiziale. Ne deriva che la pronuncia giurisdizionale con la quale viene accolta la domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto al compimento di una determinata prestazione di fare o dare, compresa quella relativa al pagamento di somme di denaro, produce i suoi effetti per le prestazioni che si riferiscono al periodo anteriore alla proposizione della domanda, non per il periodo successivo. E ciò vale anche con riferimento ai rapporti c.d. di durata, in relazione ai quali - ferma eventualmente l'autorità della pronuncia sull'esistenza del rapporto e sull'assenza di cause di invalidità del titolo dal quale il rapporto stesso trae origine, in base alla regola giurisprudenziale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - la condanna emessa dal giudice, a parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (v., ad esempio, l'art. 345, primo comma seconda parte, c.p.c.), trova necessariamente il suo limite nelle prestazioni maturate fino al giorno della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Cass. 5168/1998; 10431/1997). La domanda di condanna al pagamento dei ratei successivi al deposito del ricorso è, dunque, inammissibile.
6 Occorre poi rilevare che, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento". Nella specie, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, atteso che solo in via giudiziaria sono stati prodotti tutti i documenti utili per l'accoglimento della domanda (cfr. rendita catastale e reddito anno 2020).
7 In accoglimento del ricorso va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione SO a decorrere dal 01.12.2021; va, altresì, dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di euro € 2.010,58 a titolo di assegno per il nucleo familiare maturato sulla pensione SO dal 1 dicembre 2021 al 31 gennaio 2025, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziaria fino al saldo, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione CP_ monetaria, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. 8 Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà, atteso che solo nel corso del processo sono stati depositati tutti i documenti utili alla valutazione della sussistenza del diritto (cfr. documentazione relativa all'anno 2020 e all'ammontare della rendita catastale CP_ della casa di abitazione); il residuo va liquidato secondo la soccombenza dell' nella misura liquidata in dispositivo. Nella determinazione del compenso è stato, altresì, applicato l'aumento del 10% ex art. 4 comma 1 bis dell'indicato D.M. 55/2014, atteso che gli atti depositati con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione SO a decorrere dal 01.12.2021;
- dichiara, altresì, il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di euro € 2.010,58 a titolo di assegno per il nucleo familiare maturato sulla pensione SO dal 1 dicembre 2021 al 31 gennaio 2025, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziaria fino al saldo, da portarsi in detrazione del maggior CP_ danno da svalutazione monetaria, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei;
- compensa le spese di lite nella misura della CP_ metà e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 770,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente. Si comunichi. NAPOLI, 26.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 29.01.2025, la ricorrente indicata in epigrafe, titolare sin dal 01.12.2021 della pensione di reversibilità SO, ha domandato il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare (anf) e di condanna al pagamento dei ratei sulla citata pensione per il periodo dal 1.12.2021 al 31.1.2025 per complessivi € 1.428,57 (calcolati moltiplicando l'importo del rateo mensile di € 52,91 per i singoli mesi), oltre interessi e rivalutazione monetaria. A tal fine ha dedotto di essere inabile al proficuo lavoro come comprovato dalla titolarità dell'indennità di accompagnamento (dal 1.1.2017 e dal 1.10.22) e dal riconoscimento dello status di handicap grave (dalle domande amministrative del 22.12.2016 e 21.9.22); di avere usufruito del solo reddito derivante dalla pensione di reversibilità, non rilevando la titolarità della casa di abitazione e dell'indennità di accompagnamento;
di comporre da sola il nucleo familiare. CP_ L' pur riconoscendo il requisito sanitario dal 1.11.2021, ha eccepito l'infondatezza della domanda, atteso il difetto di prova del requisito reddituale, non essendo stati prodotti i redditi dal 2020 e non essendo stata indicata la rendita catastale della casa di abitazione.
1
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 2129/2025
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente alla Loggia di Genova n. Parte_1 39, C.F.: elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via C.F._1 Alcide de Gasperi n. 135/a presso lo studio dell'avv. Emanuele Improta C.F.:
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
C.F._2 Ricorrente CONTRO
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n.
) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano (C.F. P.IVA_1 C.F._3
), in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep.
[...] Persona_1 N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio digitale e p.e.c. t;
Email_1 Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF) SU PENSIONE. Depositati alcuni documenti a cura della parte ricorrente nel corso del processo, la causa all'odierna udienza è stata decisa con sentenza depositata all'esito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc. 2 Ebbene, l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare si caratterizza per la ridistribuzione del reddito attraverso un sistema dei trattamenti di famiglia diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge 153 il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia una età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa delle infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Nell'ambito dell'espressione “nucleo familiare ” rientra certamente anche il coniuge superstite, non avendo il legislatore in siffatta ipotesi distinto tra coniuge e figlio, come ha fatto nel precedente comma 6 dell'art.
2. Deve poi rilevarsi che i redditi sono quelli concernenti l'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda di assegno, se la decorrenza del medesimo è compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre); se invece la decorrenza dell'assegno è compresa tra gennaio e giugno (primo semestre), il reddito da indicare è quello relativo al secondo anno solare precedente. In altri termini, per le domande di assegno al nucleo familiare presentate nel periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, i redditi da indicare sono quelli riferiti all'anno 2007; per le domande di assegno al nucleo familiare presentate nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010, i redditi da indicare sono quelli riferiti all'anno 2008 e così via.
3 CP_ Ciò posto, è pacifico che la ricorrente sia inabile al proficuo lavoro; lo stesso ha dichiarato che il medico legale l'ha riconosciuta inabile dal novembre 2021.
4 Quanto al requisito reddituale, effettivamente per il periodo in lite dal dicembre 2021 CP_ rilevano i redditi dal 2020 in poi, così come eccepito dall' Nel corso del processo, la ricorrente ha adempiuto all'onere di provare il requisito reddituale. Dall'attestazione dell'Agenzia delle entrate e dalla certificazione della rendita catastale della casa di abitazione in proprietà al 75% per un importo di euro 169,46 (inferiore al tetto di € 1.032,91 ex art. 2, comma 9, D.L. 69/1988), si evince che la ricorrente non ha superato il limite reddituale per il riconoscimento del primo scaglione così come preteso. Nelle esaustive note autorizzate del 30.7.2025, la ricorrente ha compiutamente individuato tutti i redditi posseduti da 2020 in poi. In particolare, come desumibile dall'attestazione dell'Agenzia delle Entrate e dalle certificazioni uniche in atti, l'istante: nel 2020 non ha avuto redditi;
nel 2021 ha avuto reddito da pensione di reversibilità di € 846,66 e nessun altro reddito;
nel 2022 ha percepito € 10.416,67 a titolo di pensione di reversibilità ed € 7089,87 a titolo di reddito esente (di cui € 6.302,04 costituiti da indennità di accompagnamento non computabile); nel 2023 ha percepito la pensione di reversibilità per € 11.191,70 e redditi esenti per € 944,97; nel 2024 ha percepito € 11.796,07 a titolo di pensione di reversibilità ed € 12.615,22 a titolo di reddito esente (di cui € 12.193,32 a titolo di indennità di accompagnamento non computabile). Risulta, altresì, che la ricorrente ha percepito sin dal 2020 un reddito inferiore al primo scaglione di reddito previsto dalla “TABELLA 19 - NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI” per gli anni dal 2020 al 2024, sicchè come da tabelle ANF, tenendo conto delle risultanze dell'Agenzia Delle Entrate, non computando l'indennità di accompagnamento, per percepire l'assegno in misura integrale:
- per l'anno 2020 (valido ai fini dell'erogazione dell'ANF per il periodo Luglio 2021- Giugno 2022) il limite è € 28.659,42, mentre la ricorrente ha prodotto reddito zero;
- per l'anno 2021 (valido ai fini dell'erogazione dell'ANF per il periodo Luglio 2022- Giugno 2023) il limite è € 29.203,44, mentre la ricorrente ha prodotto reddito per € 846,66;
- per l'anno 2022 (valido ai fini dell'erogazione dell'ANF per il periodo Luglio 2023- Giugno 2024) il limite è € 31.569,47, mentre la ricorrente ha prodotto un reddito non superiore a € 17.506,54 (di cui € 6.302,04 percepito a titolo di indennità di accompagnamento);
- per l'anno 2023 (valido ai fini dell'erogazione dell'ANF per il periodo Luglio 2024- Giugno 2025) il limite è € 33.274,22, mentre la ricorrente ha prodotto un reddito da pensione di soli € 12.136,67 (di cui € 11.191,70 per redditi assoggettabili all'irpef ed € 944,97 per redditi esenti.).
- per l'anno 2024 (valido ai fini dell'erogazione dell'ANF per il periodo Luglio 2025- Giugno 2026) il limite è € 33.540,41, mentre la ricorrente ha prodotto un reddito complessivo di € 24.411,29 (di cui € 11.796,07 a titolo di pensione di reversibilità ed € 12.615,22 a titolo di reddito esenti, dei quali non va computato l'importo di € 12.193,32 percepito per indennità di accompagnamento). Si consideri, inoltre, che a fronte delle specifiche allegazioni della parte ricorrente, nessuna CP_ censura è stata sollevata dall' nonostante la concessione di un termine per il deposito di note sino al 16 ottobre 2025 (cfr. verbale di udienza del 14.5.25). 5 Circa il quantum, l'importo maturato dal dicembre 2021 al gennaio 2025 (data di deposito del ricorso) risulta pari a complessivi € 2.010,58 (calcolato moltiplicando l'importo del rateo mensile di € 52,91 per i 38 mesi maturati). La diversa somma indicata nell'atto introduttivo (pari ad euro 1.428,57) per il periodo dal dicembre “2022” rappresenta un mero errore materiale, in quanto dalle conclusioni si evince chiaramente che la quantificazione operata attiene al periodo con decorrenza dicembre 2021. Quanto alla data finale, deve ritenersi che l'accertamento del diritto e la condanna al pagamento possano essere delibati sino alla data di instaurazione della lite. Infatti, deve ritenersi che è principio generale dell'ordinamento, che riposa nelle disposizioni contenute negli artt. 2907, 2908 e 2909 c.c., quello secondo cui il giudizio di cognizione è diretto all'accertamento di una situazione giuridica già esistente (anche se, a volte, non ancora efficace), dal momento che, mediante il processo, non è consentito il conseguimento di un bene futuro ed eventuale, il cui titolo non sia già sorto al tempo della proposizione della domanda giudiziale. Ne deriva che la pronuncia giurisdizionale con la quale viene accolta la domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto al compimento di una determinata prestazione di fare o dare, compresa quella relativa al pagamento di somme di denaro, produce i suoi effetti per le prestazioni che si riferiscono al periodo anteriore alla proposizione della domanda, non per il periodo successivo. E ciò vale anche con riferimento ai rapporti c.d. di durata, in relazione ai quali - ferma eventualmente l'autorità della pronuncia sull'esistenza del rapporto e sull'assenza di cause di invalidità del titolo dal quale il rapporto stesso trae origine, in base alla regola giurisprudenziale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - la condanna emessa dal giudice, a parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (v., ad esempio, l'art. 345, primo comma seconda parte, c.p.c.), trova necessariamente il suo limite nelle prestazioni maturate fino al giorno della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Cass. 5168/1998; 10431/1997). La domanda di condanna al pagamento dei ratei successivi al deposito del ricorso è, dunque, inammissibile.
6 Occorre poi rilevare che, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento". Nella specie, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, atteso che solo in via giudiziaria sono stati prodotti tutti i documenti utili per l'accoglimento della domanda (cfr. rendita catastale e reddito anno 2020).
7 In accoglimento del ricorso va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione SO a decorrere dal 01.12.2021; va, altresì, dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di euro € 2.010,58 a titolo di assegno per il nucleo familiare maturato sulla pensione SO dal 1 dicembre 2021 al 31 gennaio 2025, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziaria fino al saldo, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione CP_ monetaria, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. 8 Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà, atteso che solo nel corso del processo sono stati depositati tutti i documenti utili alla valutazione della sussistenza del diritto (cfr. documentazione relativa all'anno 2020 e all'ammontare della rendita catastale CP_ della casa di abitazione); il residuo va liquidato secondo la soccombenza dell' nella misura liquidata in dispositivo. Nella determinazione del compenso è stato, altresì, applicato l'aumento del 10% ex art. 4 comma 1 bis dell'indicato D.M. 55/2014, atteso che gli atti depositati con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione SO a decorrere dal 01.12.2021;
- dichiara, altresì, il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di euro € 2.010,58 a titolo di assegno per il nucleo familiare maturato sulla pensione SO dal 1 dicembre 2021 al 31 gennaio 2025, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziaria fino al saldo, da portarsi in detrazione del maggior CP_ danno da svalutazione monetaria, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei;
- compensa le spese di lite nella misura della CP_ metà e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 770,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente. Si comunichi. NAPOLI, 26.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 29.01.2025, la ricorrente indicata in epigrafe, titolare sin dal 01.12.2021 della pensione di reversibilità SO, ha domandato il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare (anf) e di condanna al pagamento dei ratei sulla citata pensione per il periodo dal 1.12.2021 al 31.1.2025 per complessivi € 1.428,57 (calcolati moltiplicando l'importo del rateo mensile di € 52,91 per i singoli mesi), oltre interessi e rivalutazione monetaria. A tal fine ha dedotto di essere inabile al proficuo lavoro come comprovato dalla titolarità dell'indennità di accompagnamento (dal 1.1.2017 e dal 1.10.22) e dal riconoscimento dello status di handicap grave (dalle domande amministrative del 22.12.2016 e 21.9.22); di avere usufruito del solo reddito derivante dalla pensione di reversibilità, non rilevando la titolarità della casa di abitazione e dell'indennità di accompagnamento;
di comporre da sola il nucleo familiare. CP_ L' pur riconoscendo il requisito sanitario dal 1.11.2021, ha eccepito l'infondatezza della domanda, atteso il difetto di prova del requisito reddituale, non essendo stati prodotti i redditi dal 2020 e non essendo stata indicata la rendita catastale della casa di abitazione.
1