Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 31/03/2026, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01755/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1755 del 2025, proposto da
EL IG, rappresentato e difeso da sé stesso e dell’avv. Vincenzo IG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania depositata in data 13/7/2021 n. 4842.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto il reclamo presentato dal ricorrente in data 15 dicembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con sentenza n. 4842 del 13 luglio 2021 questo TAR, in accoglimento della domanda in allora esperita dall’attuale ricorrente, ordinava al resistente Ministero di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello di Napoli, ex lege 24/3/2001 n. 89, depositato in data 29/11/2017, con cui era stato ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento delle spese di lite in favore dell’avv. EL IG (e da qui in poi ricorrente), quale difensore della parte privata e distrattario delle spese di lite, procedendo, altresì, alla nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza, alla condanna alle penalità di mora ex art. 114 c.p.a. e alle spese di lite.
Con successivo ricorso si lamentava ancora l’inadempiente contegno della Amministrazione, che pur avendo provveduto a taluni versamenti, non aveva ancora provveduto alla esecuzione integrale del dictum giudiziale di questo TAR, residuando ancora il pagamento del contributo unificato, oltre interessi.
Con altra sentenza, n. 4984 dell’1 luglio 2025, veniva reiterato l’ordine al commissario ad acta, peraltro già designato nella primigenia sentenza di questo TAR, nella persona di un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, di procedere alla integrale esecuzione della sentenza di questo TAR, n. 4842/21 del 13 luglio 2021 , nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della ridetta sentenza.
Al fine il ricorrente, con il reclamo che ne occupa -la cui lunghezza sesquipedale e i cui contenuti, per larga parte ultronei, lo rendono per vero assai poco perspicuo- lamenta sostanzialmente il mancato rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato per i giudizi di ottemperanza de quibus , oltre agli interessi legali maturati su tale somma.
Va indi, ancora una volta, reiterato l’ordine al commissario ad acta, peraltro già designato nella primigenia sentenza di questo TAR, nella persona di un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, di procedere al rimborso di tutte le somme versate a titolo di contributo unificato dal ricorrente, comprensive di quelle versate per il presente giudizio.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al commissario ad acta , siccome già designato da questo TAR, di procedere, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, al rimborso di tutte le somme versate dal ricorrente a titolo di contributo unificato per i giudizi di ottemperanza avanti questo TAR, ivi compreso il presente, oltre agli interessi legali maturati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
IN ER, Presidente
CC PA, Primo Referendario, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC PA | IN ER |
IL SEGRETARIO