Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1987, n. 5136
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Sentenza 12 giugno 1987

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L'art. 2 dell'accordo GATT sulle tariffe doganali, reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295, che prevede il divieto di aggravamento dei diritti doganali e degli altri diritti od imposte percepite all'importazione od in occasione dell'importazione, riguarda le sole merci incluse nelle liste allegate all'accordo medesimo, e, cioè, per l'Italia, la lista ventisettesima approvata con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949 (posto in vigore della citata legge n. 295 del 1950), ne consegue che sulle altre merci provenienti dall'area GATT legittimamente vengono riscossi i diritti per servizi amministrativi, istituiti con la legge 15 giugno 1950 n. 330 (e poi abrogati con la legge 24 giugno 1971 n. 447), anche dopo l'inclusione delle merci medesime in liste successive (protocollo di torquay del 1951 e lista xl-CEE), giacché tale inclusione, se estende ad esse "ex nunc" l'indicato divieto di aggravamento, lascia fermo il regime doganale operante alla relativa data. ( Conf 5009/87, mass n 450544; ( Conf 6368/85, mass n 443456; ( Conf 5009/84, mass n 436850).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1987, n. 5136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5136
    Data del deposito : 12 giugno 1987

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