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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA EN, a seguito dell'udienza del 21 ottobre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1823/2025 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to PALMERI GUIDO giusta procura in atti;
Parte_1 ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, per procura generale alle liti nn. CP_1
37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente Persona_1 domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – Pensione di invalidità civile
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 25 febbraio 2025 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 21/10/2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della
1 ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (pensione di invalidità civile).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, ha ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento della pensione di invalidità civile, per essere raggiunta la percentuale invalidante del
100% a decorrere dal settembre 2024.
In particolare è stato ritenuto che il ricorrente, “di anni 65, è affetto da: Parte_2
“Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia mitralica e tricuspidalica in III Classe funzionale NYHA in soggetto affetto da artrite reumatoide psoriasica, spondilo-gonartrosi a discreta incidenza funzionale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale e sindrome depressiva reattiva di medio grado in trattamento farmacologico”.
Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta e dall'obiettività emersa nel corso delle operazioni peritali si ritiene che le patologie sofferte dal ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 100%, riformando pertanto la valutazione espressa dal dott. Persona_2 nel suo elaborato peritale ed ammettendo pertanto il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
2 Il requisito sopra indicato deve essere riconosciuto con decorrenza dal mese di settembre 2024 e non
è suscettibile di revisione, in considerazione del fatto che le patologie da cui è affetto il ricorrente presentano carattere cronico e ingravescente, e non sono, secondo la scienza medica attuale, suscettibili di evoluzione favorevole né sotto il profilo clinico né sotto quello funzionale”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali alla prestazione richiesta, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
In considerazione dell'esito della lite, ricorrono giuste ragioni per compensare le spese afferenti la fase di ATP, mentre le spese della fase di opposizione ad ATP seguono la soccombenza, atteso che già alla data di effettuazione della prima CTU ricorrevano le condizioni medico legali funzionali al riconoscimento della prestazione richiesta, con distrazione in favore dell'avvocato della parte ricorrente.
Muovendo dalla tabella numero 4 (cause di previdenza), i valori minimi sono pari ad € 2.250,50, determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€ 885,00), fase introduttiva (€ 740,00) e fase decisionale (€ 1925,00) e del 70% (come consentito dalla norma sopra riportata) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1585,00). Si ha così che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad ATP € 442,50 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 475,50 per la fase istruttoria ed € 962,50 per la fase decisionale: in totale € 2.250,50.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 1823/2025 R.G.L., così statuisce: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che parte ricorrente presenta le condizioni medico legali per essere ritenuto invalido civile in misura pari al 100% a decorrere da settembre 2024; compensa le spese afferenti la fase di ATP;
condanna l' a rifondere le spese di lite della fase di opposizione ad ATP che liquida CP_1 complessivamente in misura pari ad € 2.250,50 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Guido
Palmeri;
3 pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 23/10/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA EN
4
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA EN, a seguito dell'udienza del 21 ottobre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1823/2025 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to PALMERI GUIDO giusta procura in atti;
Parte_1 ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, per procura generale alle liti nn. CP_1
37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente Persona_1 domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – Pensione di invalidità civile
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 25 febbraio 2025 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 21/10/2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della
1 ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (pensione di invalidità civile).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, ha ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento della pensione di invalidità civile, per essere raggiunta la percentuale invalidante del
100% a decorrere dal settembre 2024.
In particolare è stato ritenuto che il ricorrente, “di anni 65, è affetto da: Parte_2
“Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia mitralica e tricuspidalica in III Classe funzionale NYHA in soggetto affetto da artrite reumatoide psoriasica, spondilo-gonartrosi a discreta incidenza funzionale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale e sindrome depressiva reattiva di medio grado in trattamento farmacologico”.
Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta e dall'obiettività emersa nel corso delle operazioni peritali si ritiene che le patologie sofferte dal ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 100%, riformando pertanto la valutazione espressa dal dott. Persona_2 nel suo elaborato peritale ed ammettendo pertanto il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
2 Il requisito sopra indicato deve essere riconosciuto con decorrenza dal mese di settembre 2024 e non
è suscettibile di revisione, in considerazione del fatto che le patologie da cui è affetto il ricorrente presentano carattere cronico e ingravescente, e non sono, secondo la scienza medica attuale, suscettibili di evoluzione favorevole né sotto il profilo clinico né sotto quello funzionale”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali alla prestazione richiesta, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
In considerazione dell'esito della lite, ricorrono giuste ragioni per compensare le spese afferenti la fase di ATP, mentre le spese della fase di opposizione ad ATP seguono la soccombenza, atteso che già alla data di effettuazione della prima CTU ricorrevano le condizioni medico legali funzionali al riconoscimento della prestazione richiesta, con distrazione in favore dell'avvocato della parte ricorrente.
Muovendo dalla tabella numero 4 (cause di previdenza), i valori minimi sono pari ad € 2.250,50, determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€ 885,00), fase introduttiva (€ 740,00) e fase decisionale (€ 1925,00) e del 70% (come consentito dalla norma sopra riportata) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1585,00). Si ha così che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad ATP € 442,50 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 475,50 per la fase istruttoria ed € 962,50 per la fase decisionale: in totale € 2.250,50.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 1823/2025 R.G.L., così statuisce: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che parte ricorrente presenta le condizioni medico legali per essere ritenuto invalido civile in misura pari al 100% a decorrere da settembre 2024; compensa le spese afferenti la fase di ATP;
condanna l' a rifondere le spese di lite della fase di opposizione ad ATP che liquida CP_1 complessivamente in misura pari ad € 2.250,50 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Guido
Palmeri;
3 pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 23/10/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA EN
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