Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2026, proposto da
FA NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Specchiale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito e Francesco Gramuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dino LO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Irsap - Istituto Regionale per le Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania del 10 novembre 2020, n. 2934
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione e dell’Irsap - Istituto Regionale per le Attività Produttive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa TA GA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con ricorso notificato il 12 gennaio 2026 all’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione e all’Irsap - Istituto Regionale per le Attività Produttive, il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 2934 del 10 novembre 2020 con cui è stata annullata la nota dell’I.N.P.D.A.P. Direzione provinciale di Catania - n. 760 del 6 marzo 2000, avente ad oggetto il diniego di liquidazione delle somme dovute all’ing. NO a titolo di indennità di buonuscita.
1.1. Il ricorrente espone quanto segue:
- dal 16 Dicembre 1972 al 28 Febbraio 1974, ha esercitato la professione di insegnante non di ruolo di Istituti scolastici secondari, transitato poi in ruolo dall’Aprile 1974, ha continuato la professione d’insegnante sino al 31 gennaio 1988;
- il 1° febbraio 1988, vinto un concorso per Dirigente Tecnico del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Calatino, ha optato per tale impiego, venendo dichiarato cessato, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 2 Marzo 1988, dal ruolo degli insegnanti;
- con istanza del 25 marzo 1988 ha chiesto al Consorzio il riconoscimento dei servizi pregressi ai fini di quiescenza e di previdenza e, successivamente, con domanda protocollata il 1°ottobre 1988, ha chiesto al Provveditorato agli Studi di Catania che l’indennità di buonuscita spettante per la cessazione del rapporto di impiego di insegnante fosse ricongiunta a quella dovuta a fine rapporto dal Consorzio ASI di Caltagirone, nuovo datore di lavoro;
- ha richiesto inoltre, al Ministero del Tesoro - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza Cassa Pensioni, con successive istanze dell’8 maggio 1989 e del 9 aprile 1990 il ricongiungimento dei contributi versati per servizi pre-ruolo e di ruolo prestati dal 1° dicembre 1971 al 31 gennaio 1988;
- l'E.N.P.A.S., con delibera n. 84743 del 31 Gennaio 1995, ha accolto la richiesta, concedendo il riscatto agli effetti della liquidazione dell’indennità di buonuscita del servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione statale (dal 16 Dicembre 1972 al 28 Febbraio 1974), nonché del periodo di studi per conseguire il titolo accademico (dal 1° novembre1966 al 31 ottobre 1971), liquidando la somma dovuta in L. 1.184.625;
- il Consorzio ASI, frattanto, con nota n. 489 del 25 febbraio 2000, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Catania dell’I.N.P.D.A.P. (subentrata all’ENPAS a seguito della sua soppressione con D.L. 110/93), il trasferimento al Consorzio delle quote maturate dal ricorrente ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita;
- l'I.N.P.D.A.P., con nota del 6 Marzo 2000, ha comunicato al Consorzio ASI: a) di non potere trasferire e liquidare le somme accantonate dall’ing. NO, in quanto questi è passato dai ruoli statali a quello del Consorzio a seguito di concorso esterno e non per mobilità; b) di non potere liquidare l’indennità di buonuscita maturata dall’ing. NO per il servizio svolto alle dipendenze dello Stato, e cioè per il periodo che va dal 16 Dicembre 1972 al 31 Gennaio 1988, in quanto la stessa risulta prescritta.
Il Consorzio ASI, quindi, con nota del 19 Maggio 2000, ha comunicato al ricorrente la nota ricevuta dall’I.N.P.D.A.P. e dunque, l’impossibilità di corrispondere le somme.
1.2. Con ricorso notificato il 19 giugno 2000 il ricorrente ha agito nei confronti dell’PS (già I.N.P.D.A.P.) e del Consorzio ASI dinanzi a questo Tribunale: a) per l’accertamento del suo diritto a ricongiungere l'indennità di buonuscita maturata per il periodo di servizio, pre-ruolo ed in ruolo, prestato alle dipendenze dello Stato, con quello prestato presso il Consorzio A.S.I.; b) per l'annullamento 1) della nota dell’INPDAP. -Direzione Provinciale di Catania - n. 760 del 6 Marzo 2000, con cui si comunica al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone l’impossibilità dell’Istituto a trasferire o a liquidare le somme dovute al ricorrente a titolo di indennità di buonuscita; 2) nonché di ogni altro atto antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale (compresa, ove occorra, la nota del Consorzio ASI di Caltagirone del 19 Maggio 2000, con cui è stata comunicata al ricorrente la nota dell'INPDAP n. 760/2000).
1.3. Il Consorzio ASI, nelle more del giudizio, ha richiesto all’Ing. NO, con delibera del Comitato Direttivo del 13 giugno 2000, n. 81, il pagamento della somma di L. 30.471.623, pari a €. 15.738,00, per ottenere il riconoscimento ed il riscatto dei servizi pregressi.
L’ing. NO ha interamente pagato la somma versando 103 rate mensili da £. 295.841 (€. 152,78), dal 1° luglio 2000, sino al gennaio 2009.
1.4. Con sentenza n. 2934 del 10 novembre 2020 il TAR ha accolto le pretese del ricorrente annullando il provvedimento dell’I.N.P.D.A.P.
La sentenza, tuttavia, non è stata eseguita e, con nota del 25 novembre 2025, l’PS (subentrato all’I.N.P.D.A.P. a partire dal 1° gennaio 2012), ha riscontrato la richiesta del ricorrente rappresentando di non essere tenuto a rimborsare le somme versate al Consorzio ASI.
1.5. Rileva il ricorrente che, a fronte dell’illegittimo diniego alla ricongiunzione dei periodi pre e post ruolo prestati per lo Stato, è stato costretto a versare la somma di €.15.738,00 – pari ai contributi che erano stati già accantonati, ma non versati dall’PS -, anziché ottenere la liquidazione dell’indennità di buonuscita senza alcun onere, come certificato dalla decisione di cui si chiede l’ottemperanza.
Con il ricorso in ottemperanza in esame, chiede, pertanto, che sia dichiarato il suo diritto a ricevere la somma indebitamente versata.
In subordine, chiede che le Amministrazioni resistenti ottemperino alla decisione di questo TAR e che l’PS sia condannato a trasferire le somme dovute a titolo di indennità di buonuscita al Consorzio ASI, affinché quest’ultimo provveda alla successiva liquidazione a favore del ricorrente.
2. Si sono costituiti in giudizio l’PS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’RS - Istituto Regionale per le Attività Produttive e il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione.
2.1. L’RS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando di non essere stato parte del giudizio definito con la sentenza ottemperanda.
2.2. Anche il Consorzio ASI ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che con L.R. n. 8/2012 è stato istituito l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive – RS - al fine di assicurare l’esercizio unitario delle attività di regolamentazione, gestione ed intervento nell’ambito delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 che sono stati soppressi e posti in liquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 8/2012.
A decorrere dalla data in vigore della L.R. 8/2012 i Consorzi ASI sono stati soppressi e posti in liquidazione e tutte le relative competenze sono transitate all’RS, dovendosi limitare i Commissari all’uopo nominati alla sola liquidazione degli enti.
Le competenze relative alla gestione e liquidazione dei rapporti con il personale, pertanto, sarebbero state trasferite all’RS, non residuando in capo al Consorzio in liquidazione alcuna competenza in merito.
Ne conseguirebbe l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Consorzio.
2.3. Il Consorzio ASI ha altresì chiesto, in subordine, che sia dichiarata la sua incompetenza ad ottemperare alla sentenza di questo TAR essendo addebitabile ad esclusiva responsabilità dell’INPDAP, oggi PS, il mancato trasferimento delle somme riguardanti i servizi pregressi, tempestivamente richieste dal Consorzio con nota del 25 febbraio 2000.
Tale richiesta è stata riscontrata negativamente dall’INPDAP con nota n. 760 del 6 marzo 2000 ed è proprio tale nota che il TAR ha ritenuto di dover annullare con la sentenza ottemperanda, gravando pertanto sull’PS l’obbligo di corrispondere al ricorrente la somma di € 15.738,00, rimasta incamerata presso l’Istituto e mai trasmessa al Consorzio.
Al più, l’PS dovrà trasmettere suddette somme all’RS affinché lo stesso possa provvedere a liquidarle (a titolo di rimborso) al ricorrente.
3. In data 30 marzo 2026 il ricorrente ha versato in atti la comunicazione dell’PS (trasmessa a mezzo PEC in data 16 gennaio 2026) con cui è stato rappresentato che l’Ufficio « ha provveduto a richiedere all'Ambito territoriale (ex Provveditorato Studi CT) con PEC 14/01/2026.0028672 la trasmissione del progetto liquidazione TFS del Sig. UL LE [...]per il servizio prestato dal 10/09/1978 al 31/01/1988 data di passaggio al Consorzio ASI. Sarà cura di questo Ufficio provvedere a quantificare il Trattamento di fine servizio e trasferire la somma al Consorzio ASI ossia all'Istituto Regionale Sviluppo Attività produttive -RS- frattanto subentrato alle aree di sviluppo industriale nella gestione e liquidazione dei rapporti col personale, non appena l'Ambito Territoriale provvederà alla trasmissione della documentazione richiesta».
4. Con memoria depositata il 10 aprile 2026 l’ing. NO ha insistito per l’accoglimento del ricorso evidenziando che non sarebbe necessario attendere alcun ulteriore conteggio da parte dell’PS, atteso che le somme dovute corrispondono a quelle versate per il riconoscimento ed il riscatto dei servizi pregressi (€ 15.738,00).
5. All’udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare deve essere esaminata la richiesta di estromissione del giudizio avanzata dall’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.), che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Su tale questione va evidenziato che parte ricorrente ha notificato il ricorso oltre al Consorzio ASI di Messina in liquidazione-gestione separata I.R.S.A.P. anche all’I.R.S.A.P. ritenendolo successore ex lege del Consorzio ASI.
Non si controverte, pertanto, in ordine alla legitimatio ad causam passiva dell’I.R.S.A.P., giacché quest’ultima, in base alla prospettazione della parte ricorrente, da ultimo ribadita nella memoria del 10 aprile 2026, sarebbe una parte del rapporto giuridico sostanziale dedotto poiché la gestione separata sarebbe comunque riconducibile all’RS, ma si discute dell’effettiva titolarità di tale rapporto, ossia di una questione inerente al merito della controversia.
Non deve, pertanto, statuirsi sull’eventuale estromissione - formula impropriamente adottata nel caso che ci occupa - del giudizio dell’I.R.S.A.P., ma sulla fondatezza della domanda di esecuzione del giudicato proposta nei suoi confronti.
Ciò posto, la domanda rivolta nei confronti dell’I.R.S.A.P. è infondata poiché quest’ultimo non può considerarsi soggetto passivo del rapporto obbligatorio.
In primo luogo va osservato che l’I.R.S.A.P. non è stata parte del giudizio definito con sentenza n. 2934/2020.
«Quanto allo specifico tema della soppressione dei consorzi ASI va, inoltre, richiamato quanto affermato in alcune decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (v. n. 506 del 24 settembre 2018 e n. 74 del 6 febbraio 2018) nelle quali, superando il precedente orientamento espresso nella sentenza n. 5 del 9 gennaio 2017 e previa ricostruzione del quadro normativo costituito dall’art. 19 della l.r. n. 8/2012, come sostituito dall’art. 19, punto d), l.r. n. 8/2016 ( “ In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie del soppressi Consorzi ASI transitino all’RS ovvero nel bilancio della Regione. Ogni singola liquidazione di cui al presente comma è amministrata, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, da un commissario liquidatore nominato dall’assessorato regionale per le attività produttive …”), si esclude alcun attuale coinvolgimento dell’I.R.S.A.P. in ordine ai rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI in liquidazione, neppure limitatamente alla gestione delle poste attive e passive della liquidazione che nella separatezza delle gestioni contabili mantengono la propria autonoma soggettività giuridica e processuale» (TAR Catania, sez. II sentenza n. 657 del 1° marzo 2021).
Ne consegue il rigetto della domanda di esecuzione di giudicato spiegata nei confronti dell’I.R.S.A.P. dovendosi rinvenire, nei termini di cui si dirà, nel Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione il soggetto passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
7. Ciò posto, il ricorso è fondato nei confronti dell’PS e del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione nei termini di seguito precisati.
7.1. La sentenza di questo Tribunale n. 2934/2020, per la cui ottemperanza il ricorrente ha giudizio, ha ritenuto che il Consorzio ASI di Caltagirone fosse competente al recupero della quota parte dovuta dal Ministero per il servizio prestato dal ricorrente quale insegnante.
Ha, conseguentemente, ritenuto illegittimo, annullandolo, il diniego contenuto nella nota n. 760/2000 con cui l’I.N.P.D.A.P., riscontrata la nota del Consorzio di liquidazione dell’indennità di buonuscita maturata dal Sig. NO FA per il servizio svolto in qualità di docente , ha comunicato che la stessa non potesse trovare accoglimento.
In esecuzione della sentenza, pertanto, l’PS, subentrato all’I.N.P.D.A.P., avrebbe dovuto provvedere a trasferire le somme maturate dall’ing. NO per il servizio espletato in favore del Ministero dell’Istruzione dal 16 dicembre 1972 al 31 gennaio 1988 (e allo stesso dovute a titolo di indennità di buonuscita), al Consorzio ASI, affinché quest’ultimo provvedesse alla successiva liquidazione in favore del ricorrente.
A tale adempimento le amministrazioni intimate non hanno provveduto.
7.2. Deve essere conseguentemente ordinato all’PS e al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione, ciascuno secondo le proprie competenze e nei termini sopra indicati, di dare corretta attuazione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 2934 del 10 novembre 2020, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
7.3. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Responsabile dell’Ufficio Territoriale dell’INAIL di Caltagirone, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’PS e del Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell’PS. Sussistono, invece, giusti motivi per compensarle nei confronti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione e dell’Irsap - Istituto Regionale per le Attività Produttive.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e al Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 2934 del 10 novembre 2020, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Responsabile dell’Ufficio Territoriale dell’INAIL di Caltagirone, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- condanna l’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato; compensa le spese nei confronti del Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione e dell’RS;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC AR TA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
TA GA LO, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| TA GA LO | NC AR TA |
IL SEGRETARIO