Sentenza 18 dicembre 2025
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I titoli azionari illiquidi non sono adeguati a un investitore “non-professionista”, né a uno “prudente”: la conferma del Tribunale di Bari. Nota a Trib. Bari, 18 dicembre 2025, n. 4639. di Antonio Zurlo Studio Legale Greco Gigante & Partners Il giudice barese ritiene infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta, in ossequio al principio della giurisprudenza di legittimità per cui «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a […] Leggi tutto Servizi di investimento: obblighi informativi ed adeguatezza al profilo di rischio del cliente. Nota a ACF, 1° aprile 2025, n. 7933. Leggi tutto
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- 4. risarcimento - Diritto del RisparmioDi Grazia Ferdenzi · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 22 dicembre 2025
I titoli azionari illiquidi non sono adeguati a un investitore “non-professionista”, né a uno “prudente”: la conferma del Tribunale di Bari. Nota a Trib. Bari, 18 dicembre 2025, n. 4639. di Antonio Zurlo Studio Legale Greco Gigante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4639 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Romito Parte_1 Attrice Contro (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resent ucci e CO CI Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
*************** Con atto di citazione notificato il 13.10.2020, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18
, , ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Pt_23
[...] Parte_24 Parte_25 Parte_26
Controparte_2 L'odierna attrice (giu dinanza resa in data 18.2.2021) riferiva di essere titolare del c/c n. 249/155541 e del conto deposito titoli n. 249/20033899 sul quale la banca aveva addebitato n.
4.012 azioni BPB pari ad un controvalore di € 35.907,40, nel dettaglio:
- in aumento di capitale del 2014 n. 2807 azioni BPB pari ad un controvalore di € 25.122,65;
- in aumento di capitale del 2015 n. 1205 azioni BPB pari ad un controvalore di € 10.784,75. Evidenziava che la documentazione relativa ai citati conti era stata consegnata solo a seguito di espressa richiesta (all. n. 6a fasc. attrice). Asseriva la violazione da parte della banca della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepiva, dunque, la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per mancata consegna di copia del contratto quadro e la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza. Nel dettaglio, asseriva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio dell'investitrice, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente. Sostenevano di non aver mai ricevuto copia dei prospetti informativi e contestavano la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 21 TUF, nonché dei Regolamenti Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007, sottolineando che dalla compilazione dei questionari Mifid emergeva chiaramente un profilo di rischio basso, del tutto incompatibile con gli investimenti contestati. Concludeva, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, con condanna in favore dell'attrice alla restituzione del capitale investito pari ad € 35.907,40 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno per grave inadempimento della CP_2 convenuta, quantificato nella somma di € 35.907,40 oltre interessi e danno da svalut monetaria, vinte le spese di lite. Con comparsa del 23.12.2020 si costituiva in giudizio la , Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti dagli investitori, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che l'odierna attrice, come tutti gli altri investitori, aveva sottoscritto un valido contratto quadro (all. n. 12 fasc. convenuta), compilato apposito questionario di profilatura (all. n. 42 fasc. convenuta) nel quale ha rilasciato dichiarazioni affidanti e del tutto compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati (all. n. 106, 107 e 108 fasc. convenuta), aveva specificamente preso Parte_1 conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'inv zioni BPB, rischi illustrati nei prospetti informativi e nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori (all. da n. 67 a n. 76 fasc. convenuta). A seguito delle operazioni di investimento ed assegnazioni a titolo gratuito, era Parte_1 divenuta titolare di n.
4.012 azioni BPB, pari ad un controvalore di € 35.907,4
Evidenziava che tutte le operazioni di investimento erano state effettuate sulla base di ordini sottoscritti dall'attrice, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti e che a fronte della regolare e periodica ricezione degli e/c le attrici non avesse mai mosso alcuna contestazione. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 13.10.2010; inoltre che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo eventualmente incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 18.02.2021, resa nel procedimento principale iscritto al n. RG n. 12554/2020, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata, promossa da , e poi successivamente dagli odierni attori, Parte_1 veniva iscritta al n. 2201/2021 e qui Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla Consob, la quale ha rivelato la violazione da parte della di tutta una serie di obblighi informativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (13.10.2020) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito delle domande di mediazione avvenuto in data 06.07.2018 (all. n. 3 fasc. attrice). Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento Consob (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati realizzati gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la Consob ha emanato un orientamento interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenza nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla Consob con la citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Il perito nominato ha accertato che sul dossier titoli n. 249/20033899 intestato a Parte_1 erano state addebitate n.
4.012 azioni BPB pari ad un controvalore di € 35.907, dell'adesione all'aumento di capitale del 2014 e del 2015, senza percepire dividendi.
Accertata la regolare sottoscrizione da parte dell'attrice del contratto quadro del 06.11.2013 (all. n. 12 fasc. convenuta), del quale ha dichiarato di aver ricevuto copia, ne ha Parte_1 verificato il rispetto di quanto prescritt reg. Consob n. 16190/2007. Per quanto attiene agli obblighi informativi, assolti dall'intermediario sì come confermato dal ctu dal punto di vista meramente formale, anche in relazione al conflitto di interessi, analizzando il questionario in atti sottoscritto dall'attrice in data 08.09.2009, emerge quale obiettivo di investimento la crescita moderata del capitale nel medio-lungo periodo e la capacità di accettare la perdita di una parte del capitale investito. Il citato questionario, però, non può ritenersi utile ai fini della valutazione di adeguatezza delle operazioni contestate, essendo stato compilato 5 anni prima della prima operazione di adesione all'aumento di capitale oggi oggetto di controversia. Ad ogni buon conto, è noto che i titoli azionari contestati abbiano quale rischio insito quello dell'azzeramento totale del capitale, essendo qualificabili come titoli illiquidi, pertanto non adeguati ad un investitore non professionista, né ad un investitore che, come nel caso di specie, abbia dichiarato di essere disposto ad accettare la perdita solo di una parte del capitale. Tali titoli risultano del tutto incompatibili anche per un investitore con un profilo di rischio medio, come quello attribuito dalla banca all'attrice a seguito della sottoscrizione del contratto quadro. Inoltre, è opportuno ricordare che l'assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario deve avvenire in concreto ed in relazione alla specifica situazione finanziaria e condizione reale di vita del singolo investitore, non potendosi all'uopo ritenere sufficiente la semplice consegna di documentazione voluminosa e non facilmente comprensibile da parte di un cliente non professionista, come è . Parte_1 Il ctu ha, poi, analizzato il questionari all'attrice il 06.11.2013 e nel quale la stessa ha dichiarato, per quanto qui di interesse, di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili;
nonché di essere disposta a perdere solo una piccola parte del capitale investito. Le risposte fornite in questo questionario, successivo a quello del 2009 e immediatamente precedente alle operazioni contestate, evidenziano chiaramente un profilo di rischio prudenziale, del tutto incompatibile con l'acquisto di titoli illiquidi come le azioni BPB. Il profilo di rischio basso, ritenuto correttamente dal ctu più appropriato all'odierna attrice, emerge anche da una successiva profilatura rilevata successivamente agli acquisti oggetto di giudizio (nel 2017). Un'anomalia, evidenziata dal perito nominato, è rappresentata dalla dichiarazione rilasciata da nel questionario del 2013 secondo la quale i suoi studi, interessi e la propria Parte_1 le hanno consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario, atteso che l'attrice, come da scheda anagrafica allegata, risulta avere un basso grado di istruzione e di essere casalinga (pag. 11 elaborato peritale), circostanze queste in conflitto con la possibilità di aver acquisito conoscenze in strumenti finanziari o comunque conoscente sufficienti per effettuare scelte di investimento consapevoli. Peraltro, non vi è in atti documentazione utile ad accertare che l'intermediario abbia svolto una valutazione non meramente standardizzata e derivante esclusivamente dalla compilazione dei questionari di profilatura, ma personalizzata. Una valutazione più specifica ed approfondita avrebbe certamente evitato la sottoscrizione, da parte dell'attrice, di titoli azionari così rischiosi (pag. 12 elaborato peritale). Il ctu ha, dunque, concluso per l'inadempimento da parte della banca di quanto prescritto dalla comunicazione Consob n. 9019104/2009, attesa l'analisi condotta in maniera superficiale. Inoltre, la concentrazione di investimenti in titoli altamente rischiosi rende un portafoglio così composto inadeguato anche per un investitore con profilo di rischio alto, attesa l'elevata probabilità di perdita totale del capitale investito, a maggior ragione, dunque, operazioni di questo tipo non potevano ritenersi adeguate ad un investitore con un profilo di rischio come quello dell'attrice e la banca avrebbe dovuto astenersi dal compierle. All'esito della compiuta analisi peritale, il ctu ha accertato che la somma complessivamente investita da ammonta ad € 35.907,40, a fronte della quale l'attrice non ha Parte_1 ricevuto alcu Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma come accertata dal ctu pari ad € 35.907,40 in favore di . Parte_1 Inoltre, in tema di intermediazione finanziaria, allorché iata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_2 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351). In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , con citazione Parte_1 notificata il 13.10.2020, nei confronti di ora Controparte_3 [...]
così provvede: CP_1
la domanda e per l'effetto NA la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcim avore di Parte_1 della somma di € 35.907,40, oltre al danno da svalutazione monetaria, determi gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier n. 249/20033899 intestato a in favore della banca;
Parte_1
2 la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di e processuali che liquida in € 3.809,00, oltre i.v.a., c.p.a. e Parte_1 rimborso ali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 12.02.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 18/12/2025
Il Giudice Assunta Napoliello