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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/12/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 230/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Livia Esposito, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Maria Mauri, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ricorrente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 21.02.2025 volto declaratoria di separazione personale, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 4.8.2005 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.57, parte II, Serie A, anno
2005; che dall'unione coniugale sono nati i figli (l'8.07.2006), maggiorenne Per_1 non economicamente indipendente, e (il 21.10.2009); che dopo i primi anni Per_2 di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto, alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 7.10.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 27.02.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti. Rinviato il procedimento all'udienza del
2.12.2025 per il deposito telematico del definitivo accordo di seprazione, comprensivo delle modifiche apportate dalle parti, il giudizio è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel verbale di accordo, sottoscritto dalle parti, depositato telematicamente il 20.11.2025, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale, regolativa dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 sposatisi il 4.08.2005 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.57, parte II, Serie A, anno 2005, alle condizioni espressamente indicate nel verbale di accordo, sottoscritto dalle parti, depositato telematicamente il 20.11.2025; ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Angri per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134
R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 230/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Livia Esposito, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Maria Mauri, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ricorrente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 21.02.2025 volto declaratoria di separazione personale, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 4.8.2005 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.57, parte II, Serie A, anno
2005; che dall'unione coniugale sono nati i figli (l'8.07.2006), maggiorenne Per_1 non economicamente indipendente, e (il 21.10.2009); che dopo i primi anni Per_2 di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto, alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 7.10.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 27.02.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti. Rinviato il procedimento all'udienza del
2.12.2025 per il deposito telematico del definitivo accordo di seprazione, comprensivo delle modifiche apportate dalle parti, il giudizio è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel verbale di accordo, sottoscritto dalle parti, depositato telematicamente il 20.11.2025, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale, regolativa dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 sposatisi il 4.08.2005 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.57, parte II, Serie A, anno 2005, alle condizioni espressamente indicate nel verbale di accordo, sottoscritto dalle parti, depositato telematicamente il 20.11.2025; ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Angri per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134
R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire