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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
982 /2024 R.G.
All'udienza del 11/02/2025 alle ore 09.33_, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. SEIDITA LIDIA per parte attrice la quale conclude e discute la causa Parte_1 riportandosi a tutti i propri atti difensivi, non per ultimi le note conclusive. Dichiara di aver provveduto a depositare istanza al . Pt_2
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16,16, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 982/2024 R.G.
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità aquiliana vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F._1
dall'Avv. SEIDITA LIDIA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-
E
, nato a [...] [...] CF e residente CP_1 C.F._2
a MILANO ( CAP 20153 ) in via VITTORIO DE SICA ,1 in proprio e nella qualità di rappresentate legale ed amministratore unico della società corrente in MILANO in via Controparte_2
RICCARDO GALLI , 11,
-convenuto-contumace
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per i fatti esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il convenuto a corrispondere all'attrice, la somma di Euro 15.000, quindicimila euro, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ovvero per la somma diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice agisce in giudizio lamentando il danno subito dalla condotta colposa posta in essere dal convenuto il quale, disattendendo l'ordinanza di assegnazione delle somme, disposta CP_1
dal Tribunale di Milano in data 6 maggio 2019, a definizione del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi portante il n. 825/2019, ha omesso di accantonare e poi versare al creditore Parte_1
le somme di pertinenza del debitore esecutato .
[...] Persona_1 Espone che siffatta condotta, penalmente rilevante, è stata sanzionata con precipuo decreto penale di condanna reso dal Tribunale di Marsala.
Asserendo di aver subito un danno sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, conseguenza diretta dell'omissione del convenuto, ne chiede la condanna al ristoro integrale.
Il procedimento, nella contumacia del convenuto, regolarmente citato e non costituitosi, è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti.
Chiusa la fase istruttoria la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate da parte attrice in sede di discussione orale.
******
L'azione è fondata e merita di essere accolta.
Risulta per tabulas che l'attrice, al fine di tutelare i propri interessi economici, anche quale genitore affidatario dei figli minori, ha intrapreso, stante l'inadempimento dell'ex coniuge, precipuo procedimento esecutivo mobiliare presso terzi, ottenendo così l'assegnazione delle somme detenute dal terzo-datore di lavoro di ed il contestuale ordine, posto a carico della di Persona_1 Controparte_2
versare alla creditrice la somma pari ad un quinto (1/5) dello stipendio netto mensile, Parte_1
a totale soddisfo del credito determinato in €. 5.285,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Stante l'inadempimento del terzo esecutato, l'attrice ha sporto formale querela e, il Tribunale di Marsala
ha emesso a carico di , il decreto penale di condanna n. 854/2022. CP_1
L'art. 185 comma II c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
La responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato e, tale rapporto di causalità, sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Cass. 11295/2014). In particolare, il danno patrimoniale, cui fa riferimento l'art. 185 comma II c.p. si identifica nel danno emergente (perdite economiche subite in conseguenza dell'illecito) e nel lucro cessante (mancato guadagno).
In materia vige il principio della integrale riparazione: il giudice deve, quindi, provvedere alla liquidazione dell'intero ammontare del danno e, nel caso in cui questo non possa essere determinato con precisione, vi provvederà con valutazione equitativa, così come previsto dall'art. 1226 c.c..
Tanto premesso, l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione portata nel titolo-ordinanza di assegnazione grava sul convenuto il quale, rimasto contumace, non vi ha assolto.
Acclarata pertanto la responsabilità del convenuto per l'omesso versamento delle somme indicate nell'ordinanza di assegnazione, in punto alla quantificazione del danno subito dall'attrice, in mancanza di elementi idonei alla sua quantificazione con riferimento al lamentato danno patrimoniale, la domanda può essere accolta limitatamente ai danni non patrimoniali.
Tali ultimi vanno liquidati in via equitativa, tenuto conto della gravità del comportamento lesivo del danneggiante e dei riflessi sulla vita emotiva e patrimoniale della vittima.
No par dubbio infatti che trattasi di condotte idonee ad ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio al fatto di reato, turbamento in cui si sostanzia il così detto danno morale, risarcibile a mente del disposto dell'art. 2059
c.c. in presenza di un reato.
Tale pregiudizio non può che essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e tenuto conto della gravità dei fatti, dell'ammontare della somma oggetto di ordinanza di assegnazione nonché del protrarsi negli anni della condotta del convenuto può liquidarsi equitativamente in un importo pari ad €
2.500,00.
Su tale somma, liquidata all'attualità e già rivalutata, decorrono e sono dovuti gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e dovranno essere corrisposte dal convenuto all'erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115 del 2002, stante l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 982 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie la presente azione e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità del convenuto , nella qualità di legale CP_1
rappresentante della società er i fatti esposti in narrativa;
Controparte_2
condanna il convenuto a corrispondere all'attrice, la somma di Euro 2.500,00 a titolo di risarcimento Del danno non patrimoniale subito dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in € 1.276,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto da versarsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115 del 2002, stante l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Marsala in data 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
982 /2024 R.G.
All'udienza del 11/02/2025 alle ore 09.33_, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. SEIDITA LIDIA per parte attrice la quale conclude e discute la causa Parte_1 riportandosi a tutti i propri atti difensivi, non per ultimi le note conclusive. Dichiara di aver provveduto a depositare istanza al . Pt_2
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16,16, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 982/2024 R.G.
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità aquiliana vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F._1
dall'Avv. SEIDITA LIDIA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-
E
, nato a [...] [...] CF e residente CP_1 C.F._2
a MILANO ( CAP 20153 ) in via VITTORIO DE SICA ,1 in proprio e nella qualità di rappresentate legale ed amministratore unico della società corrente in MILANO in via Controparte_2
RICCARDO GALLI , 11,
-convenuto-contumace
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per i fatti esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il convenuto a corrispondere all'attrice, la somma di Euro 15.000, quindicimila euro, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ovvero per la somma diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice agisce in giudizio lamentando il danno subito dalla condotta colposa posta in essere dal convenuto il quale, disattendendo l'ordinanza di assegnazione delle somme, disposta CP_1
dal Tribunale di Milano in data 6 maggio 2019, a definizione del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi portante il n. 825/2019, ha omesso di accantonare e poi versare al creditore Parte_1
le somme di pertinenza del debitore esecutato .
[...] Persona_1 Espone che siffatta condotta, penalmente rilevante, è stata sanzionata con precipuo decreto penale di condanna reso dal Tribunale di Marsala.
Asserendo di aver subito un danno sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, conseguenza diretta dell'omissione del convenuto, ne chiede la condanna al ristoro integrale.
Il procedimento, nella contumacia del convenuto, regolarmente citato e non costituitosi, è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti.
Chiusa la fase istruttoria la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate da parte attrice in sede di discussione orale.
******
L'azione è fondata e merita di essere accolta.
Risulta per tabulas che l'attrice, al fine di tutelare i propri interessi economici, anche quale genitore affidatario dei figli minori, ha intrapreso, stante l'inadempimento dell'ex coniuge, precipuo procedimento esecutivo mobiliare presso terzi, ottenendo così l'assegnazione delle somme detenute dal terzo-datore di lavoro di ed il contestuale ordine, posto a carico della di Persona_1 Controparte_2
versare alla creditrice la somma pari ad un quinto (1/5) dello stipendio netto mensile, Parte_1
a totale soddisfo del credito determinato in €. 5.285,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Stante l'inadempimento del terzo esecutato, l'attrice ha sporto formale querela e, il Tribunale di Marsala
ha emesso a carico di , il decreto penale di condanna n. 854/2022. CP_1
L'art. 185 comma II c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
La responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato e, tale rapporto di causalità, sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Cass. 11295/2014). In particolare, il danno patrimoniale, cui fa riferimento l'art. 185 comma II c.p. si identifica nel danno emergente (perdite economiche subite in conseguenza dell'illecito) e nel lucro cessante (mancato guadagno).
In materia vige il principio della integrale riparazione: il giudice deve, quindi, provvedere alla liquidazione dell'intero ammontare del danno e, nel caso in cui questo non possa essere determinato con precisione, vi provvederà con valutazione equitativa, così come previsto dall'art. 1226 c.c..
Tanto premesso, l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione portata nel titolo-ordinanza di assegnazione grava sul convenuto il quale, rimasto contumace, non vi ha assolto.
Acclarata pertanto la responsabilità del convenuto per l'omesso versamento delle somme indicate nell'ordinanza di assegnazione, in punto alla quantificazione del danno subito dall'attrice, in mancanza di elementi idonei alla sua quantificazione con riferimento al lamentato danno patrimoniale, la domanda può essere accolta limitatamente ai danni non patrimoniali.
Tali ultimi vanno liquidati in via equitativa, tenuto conto della gravità del comportamento lesivo del danneggiante e dei riflessi sulla vita emotiva e patrimoniale della vittima.
No par dubbio infatti che trattasi di condotte idonee ad ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio al fatto di reato, turbamento in cui si sostanzia il così detto danno morale, risarcibile a mente del disposto dell'art. 2059
c.c. in presenza di un reato.
Tale pregiudizio non può che essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e tenuto conto della gravità dei fatti, dell'ammontare della somma oggetto di ordinanza di assegnazione nonché del protrarsi negli anni della condotta del convenuto può liquidarsi equitativamente in un importo pari ad €
2.500,00.
Su tale somma, liquidata all'attualità e già rivalutata, decorrono e sono dovuti gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e dovranno essere corrisposte dal convenuto all'erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115 del 2002, stante l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 982 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie la presente azione e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità del convenuto , nella qualità di legale CP_1
rappresentante della società er i fatti esposti in narrativa;
Controparte_2
condanna il convenuto a corrispondere all'attrice, la somma di Euro 2.500,00 a titolo di risarcimento Del danno non patrimoniale subito dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in € 1.276,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto da versarsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115 del 2002, stante l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Marsala in data 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.