CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2630/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ES AU, LA
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14653/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 01047341 16 501 CEDOLARE SECCA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 01047341 16 501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 01047341 16 501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 00568628 50 501 CEDOLARE SECCA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 00568628 50 501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 00568628 50 501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00446202 88 501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00446202 88 501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00446202 88 501 CEDOLARE SECCA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01565646 91 501 CEDOLARE SECCA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01565646 91 501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01565646 91 501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2602/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1 Annullamento totale delle quattro cartelle di pagamento.
2 In subordine, annullamento parziale limitatamente alle sanzioni e, per il 2021, ai redditi post mortem.
3 Condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai difensori antistatari.
Resistente/Appellato:
ADER: il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese di lite.
AE: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia verte su plurime cartelle di pagamento notificate all'erede. I punti centrali sono due: uno procedurale, relativo alla tempestività della notifica (decadenza), e uno sostanziale, relativo alla non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Mentre l'ADER si dichiara estranea al merito, l'AE difende la legittimità del proprio operato, pur ammettendo implicitamente la non debenza delle sanzioni. La ricorrente, in qualità di erede, ha impugnato quattro cartelle di pagamento notificatele il 13 giugno
2025. I motivi di ricorso sono i seguenti:
1 Decadenza dei termini di notifica: Si eccepisce la tardività della notifica delle cartelle relative agli anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, in violazione dei termini perentori previsti dall'art. 25 del D.
P.R. 602/1973, anche tenendo conto delle proroghe per l'emergenza COVID-19.
2 Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi: Si contesta l'illegittima pretesa delle sanzioni, in quanto queste hanno carattere personale e, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 472/1997, non si trasmettono agli eredi.
3 Errata liquidazione delle imposte post mortem: Per l'anno d'imposta 2021, si lamenta che la pretesa includa redditi maturati successivamente alla data del decesso della de cuius (19 marzo 2021), che non sarebbero a lei imputabili.
4 In udienza, inoltre, i difensori hanno dichiarato quanto segue: “la ricorrente si riporta integralmente al proprio atto introduttivo;
eccepisce quale conseguenza della costituzione delle controparti l'ulteriore illegittimità della cartella n. 071 2024 01565646 91 501 e della cartella n. 071 2024
00446202 88 501 in quanto intimano il pagamento di somme a titolo di sanzioni non iscritte a ruolo esattoriale e pertanto prive di titolo esecutivo".
Si sono costituiti entrambi gli enti resistenti.
• Agenzia delle Entrate – OS (ADER): Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva su tutte le questioni di merito (decadenza, sanzioni, etc.), sostenendo che tali censure riguardano l'operato dell'Ente impositore e non vizi propri della cartella o della fase di riscossione.
• Agenzia delle Entrate (AE): Ha contestato le eccezioni del ricorrente, affermando:
◦ Sulle sanzioni: Che la non debenza delle sanzioni da parte degli eredi è già esplicitata in un'avvertenza stampata sulle cartelle stesse.
◦ Sulla decadenza: Che i termini sono stati rispettati, in virtù delle sospensioni e proroghe previste dalla normativa emergenziale Covid-19.
◦ Sui redditi 2021: Che la liquidazione è corretta, in quanto basata sulla dichiarazione presentata da un altro erede che teneva conto dei soli redditi percepiti dalla de cuius fino alla data del decesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presenta due motivi fondati. Il primo è la palese intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (art. 8,
D.Lgs. 472/97). Il secondo è la decadenza dei termini di notifica per tre delle quattro cartelle impugnate, i cui termini, pur considerando le proroghe Covid, risultano scaduti. La pretesa per il 2021 è invece legittima, limitatamente alle sole imposte.
Sulle sanzioni: Il motivo è palesemente fondato. L'art. 8 del D.Lgs. 472/1997 sancisce in modo inequivocabile l'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi. La stessa Agenzia delle Entrate non contesta il principio, limitandosi a far notare la presenza di un'avvertenza sulla cartella. Tale avvertenza, tuttavia, non sana l'illegittimità di una richiesta che include somme non dovute, generando confusione e un onere di autoliquidazione in capo al contribuente. Le sanzioni devono essere pertanto annullate da tutte le cartelle impugnate. Sulla decadenza: Il motivo è fondato per le cartelle relative agli anni d'imposta 2017, 2019 e 2020. L'art. 25 del D.P.R. 602/73 stabilisce termini perentori per la notifica delle cartelle derivanti da controllo automatizzato. Per l'anno 2017 (dichiarazione 2018), il termine, comprensivo della proroga Covid, scadeva il 28 febbraio 2023. Per l'anno 2019 (dichiarazione 2020), il termine scadeva il 31 dicembre
2023. Per l'anno 2020 (dichiarazione 2021), il termine scadeva il 31 dicembre 2024. Essendo tutte le cartelle state notificate solo il 13 giugno 2025, la pretesa per tali annualità è irrimediabilmente decaduta.
Le relative cartelle devono essere annullate integralmente.
Risulta invece tempestiva la notifica della cartella per l'anno 2021, il cui termine scadeva il 31 dicembre
2025.
Sui redditi post mortem (anno 2021): Il motivo è infondato. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la liquidazione si basa su una dichiarazione che già escludeva i redditi maturati dopo il decesso. La pretesa per le sole imposte relative al 2021 è quindi legittima.
Pertanto, la CGT di primo grado di Napoli Sez. 23^ ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto:
1 ANNULLA integralmente le cartelle di pagamento n. 071 2022 01047341 16 501 (anni
2017-2018), n. 071 2023 00568628 50 501 (anno 2019) e n. 071 2024 00446202 88 501 (anno 2020) per intervenuta decadenza.
2 ANNULLA PARZIALMENTE la cartella di pagamento n. 071 2024 01565646 91 501 (anno
2021), limitatamente alle sanzioni in essa indicate, che dichiara non dovute.
Data la soccombenza reciproca compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così
decide; accogli parzialmente il ricorso come da parte motiva. Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(AL Caputo)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ES AU, LA
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14653/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 01047341 16 501 CEDOLARE SECCA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 01047341 16 501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 01047341 16 501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 00568628 50 501 CEDOLARE SECCA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 00568628 50 501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 00568628 50 501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00446202 88 501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00446202 88 501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00446202 88 501 CEDOLARE SECCA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01565646 91 501 CEDOLARE SECCA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01565646 91 501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01565646 91 501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2602/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1 Annullamento totale delle quattro cartelle di pagamento.
2 In subordine, annullamento parziale limitatamente alle sanzioni e, per il 2021, ai redditi post mortem.
3 Condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai difensori antistatari.
Resistente/Appellato:
ADER: il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese di lite.
AE: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia verte su plurime cartelle di pagamento notificate all'erede. I punti centrali sono due: uno procedurale, relativo alla tempestività della notifica (decadenza), e uno sostanziale, relativo alla non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Mentre l'ADER si dichiara estranea al merito, l'AE difende la legittimità del proprio operato, pur ammettendo implicitamente la non debenza delle sanzioni. La ricorrente, in qualità di erede, ha impugnato quattro cartelle di pagamento notificatele il 13 giugno
2025. I motivi di ricorso sono i seguenti:
1 Decadenza dei termini di notifica: Si eccepisce la tardività della notifica delle cartelle relative agli anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, in violazione dei termini perentori previsti dall'art. 25 del D.
P.R. 602/1973, anche tenendo conto delle proroghe per l'emergenza COVID-19.
2 Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi: Si contesta l'illegittima pretesa delle sanzioni, in quanto queste hanno carattere personale e, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 472/1997, non si trasmettono agli eredi.
3 Errata liquidazione delle imposte post mortem: Per l'anno d'imposta 2021, si lamenta che la pretesa includa redditi maturati successivamente alla data del decesso della de cuius (19 marzo 2021), che non sarebbero a lei imputabili.
4 In udienza, inoltre, i difensori hanno dichiarato quanto segue: “la ricorrente si riporta integralmente al proprio atto introduttivo;
eccepisce quale conseguenza della costituzione delle controparti l'ulteriore illegittimità della cartella n. 071 2024 01565646 91 501 e della cartella n. 071 2024
00446202 88 501 in quanto intimano il pagamento di somme a titolo di sanzioni non iscritte a ruolo esattoriale e pertanto prive di titolo esecutivo".
Si sono costituiti entrambi gli enti resistenti.
• Agenzia delle Entrate – OS (ADER): Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva su tutte le questioni di merito (decadenza, sanzioni, etc.), sostenendo che tali censure riguardano l'operato dell'Ente impositore e non vizi propri della cartella o della fase di riscossione.
• Agenzia delle Entrate (AE): Ha contestato le eccezioni del ricorrente, affermando:
◦ Sulle sanzioni: Che la non debenza delle sanzioni da parte degli eredi è già esplicitata in un'avvertenza stampata sulle cartelle stesse.
◦ Sulla decadenza: Che i termini sono stati rispettati, in virtù delle sospensioni e proroghe previste dalla normativa emergenziale Covid-19.
◦ Sui redditi 2021: Che la liquidazione è corretta, in quanto basata sulla dichiarazione presentata da un altro erede che teneva conto dei soli redditi percepiti dalla de cuius fino alla data del decesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presenta due motivi fondati. Il primo è la palese intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (art. 8,
D.Lgs. 472/97). Il secondo è la decadenza dei termini di notifica per tre delle quattro cartelle impugnate, i cui termini, pur considerando le proroghe Covid, risultano scaduti. La pretesa per il 2021 è invece legittima, limitatamente alle sole imposte.
Sulle sanzioni: Il motivo è palesemente fondato. L'art. 8 del D.Lgs. 472/1997 sancisce in modo inequivocabile l'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi. La stessa Agenzia delle Entrate non contesta il principio, limitandosi a far notare la presenza di un'avvertenza sulla cartella. Tale avvertenza, tuttavia, non sana l'illegittimità di una richiesta che include somme non dovute, generando confusione e un onere di autoliquidazione in capo al contribuente. Le sanzioni devono essere pertanto annullate da tutte le cartelle impugnate. Sulla decadenza: Il motivo è fondato per le cartelle relative agli anni d'imposta 2017, 2019 e 2020. L'art. 25 del D.P.R. 602/73 stabilisce termini perentori per la notifica delle cartelle derivanti da controllo automatizzato. Per l'anno 2017 (dichiarazione 2018), il termine, comprensivo della proroga Covid, scadeva il 28 febbraio 2023. Per l'anno 2019 (dichiarazione 2020), il termine scadeva il 31 dicembre
2023. Per l'anno 2020 (dichiarazione 2021), il termine scadeva il 31 dicembre 2024. Essendo tutte le cartelle state notificate solo il 13 giugno 2025, la pretesa per tali annualità è irrimediabilmente decaduta.
Le relative cartelle devono essere annullate integralmente.
Risulta invece tempestiva la notifica della cartella per l'anno 2021, il cui termine scadeva il 31 dicembre
2025.
Sui redditi post mortem (anno 2021): Il motivo è infondato. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la liquidazione si basa su una dichiarazione che già escludeva i redditi maturati dopo il decesso. La pretesa per le sole imposte relative al 2021 è quindi legittima.
Pertanto, la CGT di primo grado di Napoli Sez. 23^ ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto:
1 ANNULLA integralmente le cartelle di pagamento n. 071 2022 01047341 16 501 (anni
2017-2018), n. 071 2023 00568628 50 501 (anno 2019) e n. 071 2024 00446202 88 501 (anno 2020) per intervenuta decadenza.
2 ANNULLA PARZIALMENTE la cartella di pagamento n. 071 2024 01565646 91 501 (anno
2021), limitatamente alle sanzioni in essa indicate, che dichiara non dovute.
Data la soccombenza reciproca compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così
decide; accogli parzialmente il ricorso come da parte motiva. Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(AL Caputo)