Art. 3.
Per gli anni finanziari successivi, i contributi di cui agli articoli precedenti saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
Il contributo di cui all'articolo 1 sara' corrisposto in due quote uguali, pagabili all'inizio di ciascun semestre;
quello previsto dall'articolo 2 sara' erogato con le modalita' di cui al successivo articolo 5.
Per gli anni finanziari successivi, i contributi di cui agli articoli precedenti saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
Il contributo di cui all'articolo 1 sara' corrisposto in due quote uguali, pagabili all'inizio di ciascun semestre;
quello previsto dall'articolo 2 sara' erogato con le modalita' di cui al successivo articolo 5.