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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
CERVALE MARIA CRISTINA, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 655/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Teramo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 202/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 16/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2944 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del contribuente si riporta al ricorso in appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente per il Comune.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava ritualmente, avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, l'avviso di accertamento n. 2944 relativo all'IMU, anno di imposta 2019, emesso dal Comune di
Teramo e riguardante un immobile, sito in Teramo, che, a seguito della separazione personale intervenuta tra i coniugi, risultava assegnato dal Tribunale alla ricorrente. Tuttavia, quest'ultima nel giugno 2019 donava detto immobile alle figlie. Inoltre, la stessa trasferiva la propria residenza presso il Comune di Roseto degli
Abruzzi dove viveva stabilmente sin dal mese di giugno 2019.
La parte ricorrente, in via preliminare, impugnava l'atto, chiedendone l'annullamento per mancato contraddittorio preventivo. Inoltre, si riportava alle condizioni della separazione disposte dal Tribunale di
Teramo nelle quali era previsto che l'immobile de quo venisse assegnato alla moglie, unitamente alle figlie, a titolo di abitazione familiare, con l'eventuale cessazione del diritto in esame qualora la sig.ra Ricorrente_1 non avesse più abitato la casa coniugale o avesse convissuto o avesse contratto nuovo matrimonio o, altresì, quando le figlie avessero cessato la stabile convivenza con il genitore collocatario.
In considerazione della donazione e del trasferimento della residenza, a parere della ricorrente, era venuto meno il diritto di abitazione previsto negli accordi di separazione. Veniva chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impositivo.
Il Comune di Teramo, costituitosi in giudizio, riteneva priva di fondamento l'eccezione di nullità per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e, nel merito, riteneva irrilevante il trasferimento di residenza in quanto non erano state modificate le condizioni della separazione. Il trasferimento di residenza non rendeva esenti dal pagamento dell'IMU e pertanto il Comune concludeva per il rigetto del ricorso.
Trattata la causa all'udienza del 9 giugno 2025, con sentenza n. 202/2025, depositata il 16 giugno 2025, la
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo rigettava il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Comune resistente.
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello ribadendo le argomentazioni già esposte in primo grado. il Comune di Teramo si è ritualmente costituito. All'udienza del 22 gennaio 2026, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
Dalla documentazione in atti non risulta che l'appellante sia proprietaria o titolare di altro diritto di godimento sull'immobile in questione (nello specifico, usufrutto). In particolare, dall'ispezione ipotecaria depositata in giudizio risulta la proprietà dell'immobile in favore delle figlie e il diritto di usufrutto in favore dell'ex coniuge.
Nè appare fondato il rilievo circa la mancata modifica delle condizioni della separazione dei coniugi. Al contrario, nel caso di specie, risulta che l'appellante abbia rinunciato all'abitazione non appena ha trasferito la residenza in altro Comune e ciò è avvenuto proprio nell'anno in cui, invece, l'ente comunale ha proceduto all'imposizione tributaria in esame. Pertinente il richiamo all'art. 337-sexies c.c., secondo il quale: "Il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio". Così come del resto era stato previsto nelle condizioni di separazione disposte dal Tribunale di Teramo.
In considerazione di ciò, risulta assorbita sia la questione relativa alla superficie del garage sia la questione relativa alla presunta violazione della normativa relativa all'attivazione del contraddittorio preventivo, citata dall'appellante.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, l'appello va accolto, con condanna del Comune di
Teramo al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado dell'Abruzzo, definitivamente pronunciando così provvede:
Accoglie l'appello della contribuente e condanna il Comune di Teramo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado in €. 600,00, oltre accessori di legge , e , quanto al secondo grado in €. 800,00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in
L'Aquila il 22.01.2026 Il Presidente Avv. Enrico Di Marcotullio. La Relatrice Avv. Maria Cristina Cervale.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
CERVALE MARIA CRISTINA, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 655/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Teramo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 202/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 16/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2944 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del contribuente si riporta al ricorso in appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente per il Comune.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava ritualmente, avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, l'avviso di accertamento n. 2944 relativo all'IMU, anno di imposta 2019, emesso dal Comune di
Teramo e riguardante un immobile, sito in Teramo, che, a seguito della separazione personale intervenuta tra i coniugi, risultava assegnato dal Tribunale alla ricorrente. Tuttavia, quest'ultima nel giugno 2019 donava detto immobile alle figlie. Inoltre, la stessa trasferiva la propria residenza presso il Comune di Roseto degli
Abruzzi dove viveva stabilmente sin dal mese di giugno 2019.
La parte ricorrente, in via preliminare, impugnava l'atto, chiedendone l'annullamento per mancato contraddittorio preventivo. Inoltre, si riportava alle condizioni della separazione disposte dal Tribunale di
Teramo nelle quali era previsto che l'immobile de quo venisse assegnato alla moglie, unitamente alle figlie, a titolo di abitazione familiare, con l'eventuale cessazione del diritto in esame qualora la sig.ra Ricorrente_1 non avesse più abitato la casa coniugale o avesse convissuto o avesse contratto nuovo matrimonio o, altresì, quando le figlie avessero cessato la stabile convivenza con il genitore collocatario.
In considerazione della donazione e del trasferimento della residenza, a parere della ricorrente, era venuto meno il diritto di abitazione previsto negli accordi di separazione. Veniva chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impositivo.
Il Comune di Teramo, costituitosi in giudizio, riteneva priva di fondamento l'eccezione di nullità per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e, nel merito, riteneva irrilevante il trasferimento di residenza in quanto non erano state modificate le condizioni della separazione. Il trasferimento di residenza non rendeva esenti dal pagamento dell'IMU e pertanto il Comune concludeva per il rigetto del ricorso.
Trattata la causa all'udienza del 9 giugno 2025, con sentenza n. 202/2025, depositata il 16 giugno 2025, la
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo rigettava il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Comune resistente.
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello ribadendo le argomentazioni già esposte in primo grado. il Comune di Teramo si è ritualmente costituito. All'udienza del 22 gennaio 2026, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
Dalla documentazione in atti non risulta che l'appellante sia proprietaria o titolare di altro diritto di godimento sull'immobile in questione (nello specifico, usufrutto). In particolare, dall'ispezione ipotecaria depositata in giudizio risulta la proprietà dell'immobile in favore delle figlie e il diritto di usufrutto in favore dell'ex coniuge.
Nè appare fondato il rilievo circa la mancata modifica delle condizioni della separazione dei coniugi. Al contrario, nel caso di specie, risulta che l'appellante abbia rinunciato all'abitazione non appena ha trasferito la residenza in altro Comune e ciò è avvenuto proprio nell'anno in cui, invece, l'ente comunale ha proceduto all'imposizione tributaria in esame. Pertinente il richiamo all'art. 337-sexies c.c., secondo il quale: "Il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio". Così come del resto era stato previsto nelle condizioni di separazione disposte dal Tribunale di Teramo.
In considerazione di ciò, risulta assorbita sia la questione relativa alla superficie del garage sia la questione relativa alla presunta violazione della normativa relativa all'attivazione del contraddittorio preventivo, citata dall'appellante.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, l'appello va accolto, con condanna del Comune di
Teramo al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado dell'Abruzzo, definitivamente pronunciando così provvede:
Accoglie l'appello della contribuente e condanna il Comune di Teramo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado in €. 600,00, oltre accessori di legge , e , quanto al secondo grado in €. 800,00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in
L'Aquila il 22.01.2026 Il Presidente Avv. Enrico Di Marcotullio. La Relatrice Avv. Maria Cristina Cervale.