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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11213/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.11.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza recante n.r.g. 11213/2024 vertente
tra
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/02/1976 ed ivi residente a[...], rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Quercia C.F. e C.F._2 dall'Avv. Maurizio Cives C.F. C.F._3
e CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 17.09.2024, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta, invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nel numero di svariate migliaia) nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa. L'opposizione è infondata e va quindi rigettata. Va chiarito preliminarmente che l'opponente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 9015048260 000 notificata in data 28.8.2024 dall con riferimento ai sei avvisi Controparte_2 di addebito indicati in ricorso emessi per il pagamento dei crediti contributivi non versati alle scadenze di legge, chiedendo annullarsi l'intimazione di pagamento impugnata in relazione agli avvisi di addebito indicati in ricorso per omessa notifica degli stessi, ovvero, in subordine, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti. Assume la parte ricorrente l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione e su tale premessa chiede annullarsi gli atti impugnati per mancata notifica degli avvisi ed eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti limitatamente a quattro dei sei avvisi sottostanti intimazione impugnata Orbene, preliminarmente si osserva che la presente controversia viene definita in base al principio della “ragione più liquida”. Tale principio consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n. 23531/2016, n. 17214/2016). Ciò posto, si rileva che dalla documentazione in atti emerge evidente che gli undici avvisi di addebito sottostanti l'intimazione
2 oggi impugnata, sono stati correttamente notificati. In particolare, l'avviso di addebito 314 2018 00020683 02 è stato notificato in data 04/07/2018 ed ha ad oggetto le sanzioni per ritardato pagamento della contribuzione previdenziale per i lavoratori dipendenti relativamente alle mensilità di ottobre e dicembre 2017 (inadempienze 3002 e 3003), nonché l'omesso versamento della stessa contribuzione previdenziale (denunce mensili totalmente insolute) per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 (inadempienze 3004 e 3005); L'avviso di addebito 314 2018 00050316 61 è stato notificato in data 02/12/2018 e riguarda l'omesso versamento della contribuzione previdenziale per il periodo marzo-agosto 2018 (inadempienze da 3006 a 3011); l'avviso di addebito 314 2019 00036584 76 è stato notificato in data 27/08/2019 e riguarda l'omesso/parziale versamento della contribuzione previdenziale per il periodo settembre 2018-maggio 2019 (inadempienze da 3012 a 3016 e 3025, 3027, 3028 e 3031). Il credito dell è maturato parte nel 2018 e parte nel 2019 e CP_3
l'emissione dell'AVA è avvenuta nel 2019, ancora una volta, come per tutti gli altri avvisi, nel pieno rispetto di tutti i termini. L'avviso di addebito 314 2019 00036585 77 è stato notificato in data 27/08/2019 ed ha ad oggetto le note di rettifica emesse ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge 296/2006, per il periodo dicembre 2017-ottobre 2018, (inadempienze da 3017 a 3024; 3026, 3029 e 3030) proprio a causa delle inadempienze oggetto dei precedenti AVA. Con dette note di rettifica, sono stati recuperati gli importi relativi all'esonero contributivo previsto dall'articolo unico, commi 118 e seguenti, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (rigo L444 e L700 dell'Uniemens -circolare n. CP_1
17 del 29/01/2015 e messaggio Hermes n. 1144 del 13/02/2015); all' esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015 (rigo L446 e L702 dell'Uniemens – circolare n. 57 del 29/03/2016) di cui l'azienda ha fruito. CP_1
L'avviso di addebito 314 2021 00009055 41 è stato notificato in data 05/11/2021 e concerne l'omesso/parziale versamento della contribuzione previdenziale per il periodo novembre 2020- luglio 2021 (inadempienze da 3039 a 3043 e 3045, 3047, 3048 e 3049). Anche in questo caso risulta rispettato il dettato normativo sopra citato, dal momento che il credito dell'istituto è maturato parte nel 2020 e parte nel 2021 e l'emissione dell'AVA è avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Infine, l'avviso di addebito 314 2023 00004730 53 è stato notificato in data 27/04/2023 ed ha ad oggetto il mancato pagamento del contributo addizionale FDS relativamente al periodo 11-12/2020. Infatti, in riferimento ai pagamenti eseguiti direttamente dall'
3 in esecuzione della delibera di autorizzazione numero CP_3
90050270919 delle prestazioni del Comitato del Fondo di solidarietà, la parte ricorrente era tenuta, in base alla normativa vigente, a versare il contributo di finanziamento della suddetta prestazione per un importo di € 822,41, come chiaramente riportato nella comunicazione notificata in data 16/08/2022 e rimasta disattesa. Dunque l'assunto della parte opponente secondo cui gli avvisi di addebito non sarebbero stati notificati è infondato e smentito dalla documentazione versata in atti: pec di notifica eml e relative ricevute. Nessun dubbio sul fatto che la notifica a mezzo Pec, è espressamente prevista dalla legge istitutiva dell'avviso di addebito. Tra l'altro essi sono stati notificati all'indirizzo Pec riferibile alla parte opponente, come risultante dalla visura camerale. Quindi, tali notifiche effettuate all'indirizzo Pec dalla stessa parte opponente comunicato all'atto iscrizione alla camera di commercio appaiono corrette e insuscettibili di contestazioni, come di recente affermato anche dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza del 4.4.2022 in causa n.r.g. 1172/2021. Orbene, l'istante avrebbe dovuto far valere le eccezioni inerenti alla pretesa contributiva indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nell'opposizione ex art. 24 d.lgs. N. 46/1999 da proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica delle cartelle in questione. L'opposizione citata, infatti, costituisce l'unico strumento processuale previsto dall'ordinamento per proporre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo. Non avendo il ricorrente proposto opposizione avverso detta cartella nell'indicato termine di 40 giorni, la cartella notificata è divenuta definitiva, sicché il credito iscritto a ruolo dall' non è più suscettibile di contestazione. Del resto, non si CP_1 dubita del carattere perentorio del termine di 40 giorni per la proposizione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale. Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “in tema di contributi previdenziale, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dall'art. 24 d.lg. 46/1999, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. L'efficacia dell'opposizione viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta”. Anche la giurisprudenza di merito è orientata in tal senso;
si veda, tra le
4 tante, Trib. Parma 19.11.2004 secondo cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo di contributi previdenziali, il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 comma 5 d lg. 46 del 1999 per proporre opposizione alla cartella di pagamento è stabilito a pena di decadenza, avendo carattere perentorio, come è possibile desumere dalla ratio de dalla funzione del termine stesso, espressamente definito come tale dal sistema normativo previgente. Ne consegue che l'opposizione tardiva a cartella esattoriale avente natura di titolo esecutivo, oltre che di accertamento della pretesa creditoria dell'Ente di previdenza, preclude a possibilità di contestare anche nel merito tale titolo divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine, anche se lo stesso concerne la riscossione di contributi prescritti, con la conseguenza che inammissibile deve ritenersi la domanda di rimborso dei medesimi”. E' solo il caso di precisare, quanto all'eccezione di prescrizione che la stessa è destituita di fondamento, in quanto dalle stampe tratte dalla procedura “gestione AVA” prodotte, si evince anche che per tutte le partite a debito della parte ricorrente risultano effettuati presso l'Agente della Riscossione una serie di versamenti tra il 13/12/2019 e il 06/10/2022 che costituiscono atti di riconoscimento di debito con effetto interruttivo della prescrizione. Invero, è stato chiarito che eventuali domande di pagamento dilazionato presso il e/o i pagamenti CP_4 solo parziali effettuati dei credito contributivi hanno sicura efficacia interruttiva dei termini prescrizione (cfr. ex multis Corte Appello Bari sentenza n. 2352/2017 laddove è stato affermato: 'Questa Corte osserva che in fattispecie analoghe la Suprema Corte ha statuito che il riconoscimento dell'altrui diritto al quale l'art 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio , il quale non richiede in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva occorrendo solo che esso contenga anche implicitamente la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rilevi i caratteri della volontarietà,( cass n. 24555/2010, Cass 23/2/2010, n. 4324; Cass 7/9/2007 n. 18904 ) …”). E' bene precisare che considerata la data di avvenuta notifica degli avvisi innanzi indicata e la data di notifica della intimazione impugnata indicata in ricorso (28.8.2024) nessuna questione di prescrizione, si può porre per cinque dei sei avvisi sottostanti l'intimazione opposta, correttamente computati i termini di prescrizione, applicati anche i periodi di sospensione dei termini prescrizione previsti dalla normativa emergenziale Covid, 311 giorni complessivi (cfr. circolare allegata). In ogni caso, CP_1
5 quanto all'avviso di addebito 314 2018 00020683 02 notificato in data 04/07/2018 è sufficiente osservare che i pagamenti effettuati, aventi effetto interruttivo, fanno sì che neanche in relazione a tale avviso si sia verificata la prescrizione dei contributi. In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che l'intimazione di pagamento per cui è causa sia legittima. In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014 in considerazione della natura della controversia (previdenziale), del valore e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza. Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
condanna la parte ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese di lite che liquida in euro 4.201,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.11.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza recante n.r.g. 11213/2024 vertente
tra
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/02/1976 ed ivi residente a[...], rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Quercia C.F. e C.F._2 dall'Avv. Maurizio Cives C.F. C.F._3
e CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 17.09.2024, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta, invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nel numero di svariate migliaia) nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa. L'opposizione è infondata e va quindi rigettata. Va chiarito preliminarmente che l'opponente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 9015048260 000 notificata in data 28.8.2024 dall con riferimento ai sei avvisi Controparte_2 di addebito indicati in ricorso emessi per il pagamento dei crediti contributivi non versati alle scadenze di legge, chiedendo annullarsi l'intimazione di pagamento impugnata in relazione agli avvisi di addebito indicati in ricorso per omessa notifica degli stessi, ovvero, in subordine, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti. Assume la parte ricorrente l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione e su tale premessa chiede annullarsi gli atti impugnati per mancata notifica degli avvisi ed eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti limitatamente a quattro dei sei avvisi sottostanti intimazione impugnata Orbene, preliminarmente si osserva che la presente controversia viene definita in base al principio della “ragione più liquida”. Tale principio consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n. 23531/2016, n. 17214/2016). Ciò posto, si rileva che dalla documentazione in atti emerge evidente che gli undici avvisi di addebito sottostanti l'intimazione
2 oggi impugnata, sono stati correttamente notificati. In particolare, l'avviso di addebito 314 2018 00020683 02 è stato notificato in data 04/07/2018 ed ha ad oggetto le sanzioni per ritardato pagamento della contribuzione previdenziale per i lavoratori dipendenti relativamente alle mensilità di ottobre e dicembre 2017 (inadempienze 3002 e 3003), nonché l'omesso versamento della stessa contribuzione previdenziale (denunce mensili totalmente insolute) per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 (inadempienze 3004 e 3005); L'avviso di addebito 314 2018 00050316 61 è stato notificato in data 02/12/2018 e riguarda l'omesso versamento della contribuzione previdenziale per il periodo marzo-agosto 2018 (inadempienze da 3006 a 3011); l'avviso di addebito 314 2019 00036584 76 è stato notificato in data 27/08/2019 e riguarda l'omesso/parziale versamento della contribuzione previdenziale per il periodo settembre 2018-maggio 2019 (inadempienze da 3012 a 3016 e 3025, 3027, 3028 e 3031). Il credito dell è maturato parte nel 2018 e parte nel 2019 e CP_3
l'emissione dell'AVA è avvenuta nel 2019, ancora una volta, come per tutti gli altri avvisi, nel pieno rispetto di tutti i termini. L'avviso di addebito 314 2019 00036585 77 è stato notificato in data 27/08/2019 ed ha ad oggetto le note di rettifica emesse ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge 296/2006, per il periodo dicembre 2017-ottobre 2018, (inadempienze da 3017 a 3024; 3026, 3029 e 3030) proprio a causa delle inadempienze oggetto dei precedenti AVA. Con dette note di rettifica, sono stati recuperati gli importi relativi all'esonero contributivo previsto dall'articolo unico, commi 118 e seguenti, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (rigo L444 e L700 dell'Uniemens -circolare n. CP_1
17 del 29/01/2015 e messaggio Hermes n. 1144 del 13/02/2015); all' esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015 (rigo L446 e L702 dell'Uniemens – circolare n. 57 del 29/03/2016) di cui l'azienda ha fruito. CP_1
L'avviso di addebito 314 2021 00009055 41 è stato notificato in data 05/11/2021 e concerne l'omesso/parziale versamento della contribuzione previdenziale per il periodo novembre 2020- luglio 2021 (inadempienze da 3039 a 3043 e 3045, 3047, 3048 e 3049). Anche in questo caso risulta rispettato il dettato normativo sopra citato, dal momento che il credito dell'istituto è maturato parte nel 2020 e parte nel 2021 e l'emissione dell'AVA è avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Infine, l'avviso di addebito 314 2023 00004730 53 è stato notificato in data 27/04/2023 ed ha ad oggetto il mancato pagamento del contributo addizionale FDS relativamente al periodo 11-12/2020. Infatti, in riferimento ai pagamenti eseguiti direttamente dall'
3 in esecuzione della delibera di autorizzazione numero CP_3
90050270919 delle prestazioni del Comitato del Fondo di solidarietà, la parte ricorrente era tenuta, in base alla normativa vigente, a versare il contributo di finanziamento della suddetta prestazione per un importo di € 822,41, come chiaramente riportato nella comunicazione notificata in data 16/08/2022 e rimasta disattesa. Dunque l'assunto della parte opponente secondo cui gli avvisi di addebito non sarebbero stati notificati è infondato e smentito dalla documentazione versata in atti: pec di notifica eml e relative ricevute. Nessun dubbio sul fatto che la notifica a mezzo Pec, è espressamente prevista dalla legge istitutiva dell'avviso di addebito. Tra l'altro essi sono stati notificati all'indirizzo Pec riferibile alla parte opponente, come risultante dalla visura camerale. Quindi, tali notifiche effettuate all'indirizzo Pec dalla stessa parte opponente comunicato all'atto iscrizione alla camera di commercio appaiono corrette e insuscettibili di contestazioni, come di recente affermato anche dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza del 4.4.2022 in causa n.r.g. 1172/2021. Orbene, l'istante avrebbe dovuto far valere le eccezioni inerenti alla pretesa contributiva indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nell'opposizione ex art. 24 d.lgs. N. 46/1999 da proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica delle cartelle in questione. L'opposizione citata, infatti, costituisce l'unico strumento processuale previsto dall'ordinamento per proporre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo. Non avendo il ricorrente proposto opposizione avverso detta cartella nell'indicato termine di 40 giorni, la cartella notificata è divenuta definitiva, sicché il credito iscritto a ruolo dall' non è più suscettibile di contestazione. Del resto, non si CP_1 dubita del carattere perentorio del termine di 40 giorni per la proposizione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale. Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “in tema di contributi previdenziale, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dall'art. 24 d.lg. 46/1999, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. L'efficacia dell'opposizione viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta”. Anche la giurisprudenza di merito è orientata in tal senso;
si veda, tra le
4 tante, Trib. Parma 19.11.2004 secondo cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo di contributi previdenziali, il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 comma 5 d lg. 46 del 1999 per proporre opposizione alla cartella di pagamento è stabilito a pena di decadenza, avendo carattere perentorio, come è possibile desumere dalla ratio de dalla funzione del termine stesso, espressamente definito come tale dal sistema normativo previgente. Ne consegue che l'opposizione tardiva a cartella esattoriale avente natura di titolo esecutivo, oltre che di accertamento della pretesa creditoria dell'Ente di previdenza, preclude a possibilità di contestare anche nel merito tale titolo divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine, anche se lo stesso concerne la riscossione di contributi prescritti, con la conseguenza che inammissibile deve ritenersi la domanda di rimborso dei medesimi”. E' solo il caso di precisare, quanto all'eccezione di prescrizione che la stessa è destituita di fondamento, in quanto dalle stampe tratte dalla procedura “gestione AVA” prodotte, si evince anche che per tutte le partite a debito della parte ricorrente risultano effettuati presso l'Agente della Riscossione una serie di versamenti tra il 13/12/2019 e il 06/10/2022 che costituiscono atti di riconoscimento di debito con effetto interruttivo della prescrizione. Invero, è stato chiarito che eventuali domande di pagamento dilazionato presso il e/o i pagamenti CP_4 solo parziali effettuati dei credito contributivi hanno sicura efficacia interruttiva dei termini prescrizione (cfr. ex multis Corte Appello Bari sentenza n. 2352/2017 laddove è stato affermato: 'Questa Corte osserva che in fattispecie analoghe la Suprema Corte ha statuito che il riconoscimento dell'altrui diritto al quale l'art 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio , il quale non richiede in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva occorrendo solo che esso contenga anche implicitamente la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rilevi i caratteri della volontarietà,( cass n. 24555/2010, Cass 23/2/2010, n. 4324; Cass 7/9/2007 n. 18904 ) …”). E' bene precisare che considerata la data di avvenuta notifica degli avvisi innanzi indicata e la data di notifica della intimazione impugnata indicata in ricorso (28.8.2024) nessuna questione di prescrizione, si può porre per cinque dei sei avvisi sottostanti l'intimazione opposta, correttamente computati i termini di prescrizione, applicati anche i periodi di sospensione dei termini prescrizione previsti dalla normativa emergenziale Covid, 311 giorni complessivi (cfr. circolare allegata). In ogni caso, CP_1
5 quanto all'avviso di addebito 314 2018 00020683 02 notificato in data 04/07/2018 è sufficiente osservare che i pagamenti effettuati, aventi effetto interruttivo, fanno sì che neanche in relazione a tale avviso si sia verificata la prescrizione dei contributi. In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che l'intimazione di pagamento per cui è causa sia legittima. In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014 in considerazione della natura della controversia (previdenziale), del valore e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza. Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
condanna la parte ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese di lite che liquida in euro 4.201,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
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