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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/05/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4246/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4246 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Battista Reali, per procura in atti;
RICORRENTE
e
, (C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Liguori, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede
OGGETTO: DIVORZIO - Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: A favore del SI. ancora una volta si insiste per quanto rappresentato Pt_1
con il ricorso o perché venga svolta indagini nei confronti della convenuta al fine di verificare se LL ad pagina 1 di 6 oggi gode di trattamento Inps e se di fatto LL abbia o meno diritto a tale trattamento, indagine che
andrebbe estesa anche nei confronti dell'effettiva possibilita' economica del SI. e comunque la Pt_1
SI.ra nel corso di giudizio non ha dato prova di non avere propri mezzi per vivere o CP_1
comunque non è in grado di procurarseli situazione che nella fattispecie non può essere imputabile ad
un comportamento colpevole del SI. mentre, come ben sappiamo l'onere della prova della Pt_1
sussistenza del diritto a ottenere l'assegno divorzile spetta a chi lo chiede ed è quindi quest'ultimo che
dovrà dimostrare il sacrificio alla carriera fatto in onore della famiglia. Il Tribunale nel caso de quo è di
fatto chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il
particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o
dell'altro coniuge, fatti che non risultano provati dalla controparte elementi probatori necessari a
provare che il contributo della moglie alla vita comune ha comportato serie rinunce ad attività
professionali, dipendenti esclusivamente dalla scelta di dedicare maggior tempo ai figli ed alla famiglia
mentre di fatto la SI.ra non ha mai dato prova di aver cercato lavoro né in costanza di CP_1
matrimonio né dopo, come di fatto è accaduto in quanto LL non si è mai prodigata in tal senso e
sciolto il vincolo matrimoniale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Si insiste
nelle rappresentate conclusioni.
Per parte resistente: si riporta ancora una volta alla memoria difensiva, ed a tutti gli atti e difese
susseguenti, chiedendone l'integrale accoglimento con ogni conseguenza di legge. Si chiede che l' Ill.mo
Giudice voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con
conferma delle statuizioni tutte di cui alla sentenza per separazione giudiziale di Questo Tribunale
anche in ordine al disposto mantenimento della resistente e condannarsi il ricorrente alla refusione
delle spese di cui al presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Si
impugna e contesta tutto ex adverso dedotto ed eccepito instando per il conseguente rigetto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti controversi
Con ricorso depositato in data 10.10.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto
[...]
pagina 2 di 6 tra le parti e di dichiarare che nulla era dovuto a da parte di , a Controparte_1 Parte_1
titolo di assegno di mantenimento.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Frattamaggiore (NA), in data 6.5.1979; dal matrimonio erano nati 4 figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
con sentenza n. 821/2021, il
Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione per colpa del marito, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 420,00, a titolo di assegno di mantenimento;
il ricorrente, a fronte di un'entrata mensile pari ad euro 1.750,00
era tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento alla;
il ricorrente aveva avuto CP_1
due bambine di pochi anni con la nuova compagna, priva di stabile occupazione, in quanto impegnata nell'accudimento e gestione delle figlie;
la costituzione di una nuova famiglia di fatto aveva sensibilmente diminuito le sostanze e la capacità reddituale del la Pt_1
percepiva la pensione d'invalidità civile per euro 290,00 oltre all'assegno di CP_1
mantenimento ed era presumibilmente prossima a percepire la pensione sociale;
la resistente era onerata solo dall'esiguo canone di locazione di euro 50,00 mensili essendo assegnataria di alloggio ATER.
non si opponeva alla pronuncia divorzile e chiedeva l'addebito al marito ed Controparte_1
il mantenimento mensile nella misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili.
A fondamento delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: la aveva agito CP_1
innanzi al Tribunale di Latina chiedendo la separazione quando dopo ben 38 anni di convivenza
matrimoniale, era venuta a conoscenza di una “parallela” vita relazionale che il coniuge aveva da
sempre condotto;
a , madre di 4 figli avuti con il era stato riferito di Controparte_1 Parte_1
una serie di relazioni extra-coniugali intrattenute dal marito e dalla ulteriore circostanza che, dalle
dette relazioni, venivano alla luce ulteriori figli di cui alcuni riconosciuti (vedasi il minore
[...]
nato a [...] il [...] dalla relazione con la sig.ra ) altri non riconosciuti;
Per_1 CP_2
nonostante la si fosse resa disponibile a proseguire la convivenza, nel corso del CP_1
mese di febbraio dell'anno 2016, il aveva abbandonato il domicilio coniugale trasferendosi Pt_1
stabilmente in altro alloggio unitamente ad altra “compagna” di vita; l'unica entrata economica di pagina 3 di 6 cui la poteva disporre era l'assegno di mantenimento essendole stata revocata, in CP_1
sede di revisione, la pensione di invalidità in precedenza riconosciutale per patologia oncologica;
percepiva la pensione pari ad € 2.500,00 mensili, essendo stato Parte_1
collocato a riposo non solo col grado di brigadiere capo presso la Guardia di Finanza di Latina ma anche
perché titolare di trattamento pensionistico privilegiato per motivi professionali; come Parte_1
espressamente riferito dallo stesso in sede di comparizione nel corso del giudizio per separazione
viveva a Sezze (LT) nella casa dell' attuale compagna, non pagando alcun affitto né alcuna bolletta per
le utenze di gas, luce, acqua e quant'altro.
Con ordinanza del 25.7.2024, il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, tenuto conto
dell'audizione delle parti;
considerati i redditi delle parti, la durata del matrimonio e l'età della
resistente, confermava le condizioni della separazione.
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il merito della lite
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Tanto premesso, il ricorso – previa riqualificazione della domanda in cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – merita accoglimento.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione personale (n. R.G. 4228/2016), concluso con sentenza n. 821/2021, pubblicata il 21.4.2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 4 di 6 Inammissibilità della domanda di addebito svolta da parte resistente
La domanda, avanzata dalla , di addebitare il divorzio tra coniugi al sig. CP_1 Parte_1
è inammissibile.
Infatti, la domanda di addebito, accessoria alla separazione, è ontologicamente incompatibile con il divorzio.
Assegno divorzile
La domanda svolta dalla resistente - riqualificata come domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile - può essere accolta, coi limiti di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia del 11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5,
comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Nel caso di specie, tenuto conto della disparità reddituale delle parti, della durata del matrimonio, celebrato nel 1979, dell'età della richiedente (69 anni), della circostanza che la moglie si è dedicata alla crescita di quattro figli, l'assegno divorzile va riconosciuto nella misura di euro 300,00 mensili, oltre ISTAT, tenuto dei sopraggiunti oneri familiari del ricorrente.
spese di lite
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Frattamaggiore (NA) in data 6.5.1979, atto n. 55, P. II, S. A, dell'anno 1979;
DICHIARA inammissibile la domanda di addebito svolta da parte resistente;
PONE a carico del ricorrente il versamento della somma di euro 300,00 mensili, oltre ISTAT, a titolo di assegno divorzile, da corrispondere alla resistente entro il cinque di ogni mese, a decorrere dalla presente pronuncia;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione per legge.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 7.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4246 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Battista Reali, per procura in atti;
RICORRENTE
e
, (C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Liguori, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede
OGGETTO: DIVORZIO - Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: A favore del SI. ancora una volta si insiste per quanto rappresentato Pt_1
con il ricorso o perché venga svolta indagini nei confronti della convenuta al fine di verificare se LL ad pagina 1 di 6 oggi gode di trattamento Inps e se di fatto LL abbia o meno diritto a tale trattamento, indagine che
andrebbe estesa anche nei confronti dell'effettiva possibilita' economica del SI. e comunque la Pt_1
SI.ra nel corso di giudizio non ha dato prova di non avere propri mezzi per vivere o CP_1
comunque non è in grado di procurarseli situazione che nella fattispecie non può essere imputabile ad
un comportamento colpevole del SI. mentre, come ben sappiamo l'onere della prova della Pt_1
sussistenza del diritto a ottenere l'assegno divorzile spetta a chi lo chiede ed è quindi quest'ultimo che
dovrà dimostrare il sacrificio alla carriera fatto in onore della famiglia. Il Tribunale nel caso de quo è di
fatto chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il
particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o
dell'altro coniuge, fatti che non risultano provati dalla controparte elementi probatori necessari a
provare che il contributo della moglie alla vita comune ha comportato serie rinunce ad attività
professionali, dipendenti esclusivamente dalla scelta di dedicare maggior tempo ai figli ed alla famiglia
mentre di fatto la SI.ra non ha mai dato prova di aver cercato lavoro né in costanza di CP_1
matrimonio né dopo, come di fatto è accaduto in quanto LL non si è mai prodigata in tal senso e
sciolto il vincolo matrimoniale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Si insiste
nelle rappresentate conclusioni.
Per parte resistente: si riporta ancora una volta alla memoria difensiva, ed a tutti gli atti e difese
susseguenti, chiedendone l'integrale accoglimento con ogni conseguenza di legge. Si chiede che l' Ill.mo
Giudice voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con
conferma delle statuizioni tutte di cui alla sentenza per separazione giudiziale di Questo Tribunale
anche in ordine al disposto mantenimento della resistente e condannarsi il ricorrente alla refusione
delle spese di cui al presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Si
impugna e contesta tutto ex adverso dedotto ed eccepito instando per il conseguente rigetto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti controversi
Con ricorso depositato in data 10.10.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto
[...]
pagina 2 di 6 tra le parti e di dichiarare che nulla era dovuto a da parte di , a Controparte_1 Parte_1
titolo di assegno di mantenimento.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Frattamaggiore (NA), in data 6.5.1979; dal matrimonio erano nati 4 figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
con sentenza n. 821/2021, il
Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione per colpa del marito, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 420,00, a titolo di assegno di mantenimento;
il ricorrente, a fronte di un'entrata mensile pari ad euro 1.750,00
era tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento alla;
il ricorrente aveva avuto CP_1
due bambine di pochi anni con la nuova compagna, priva di stabile occupazione, in quanto impegnata nell'accudimento e gestione delle figlie;
la costituzione di una nuova famiglia di fatto aveva sensibilmente diminuito le sostanze e la capacità reddituale del la Pt_1
percepiva la pensione d'invalidità civile per euro 290,00 oltre all'assegno di CP_1
mantenimento ed era presumibilmente prossima a percepire la pensione sociale;
la resistente era onerata solo dall'esiguo canone di locazione di euro 50,00 mensili essendo assegnataria di alloggio ATER.
non si opponeva alla pronuncia divorzile e chiedeva l'addebito al marito ed Controparte_1
il mantenimento mensile nella misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili.
A fondamento delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: la aveva agito CP_1
innanzi al Tribunale di Latina chiedendo la separazione quando dopo ben 38 anni di convivenza
matrimoniale, era venuta a conoscenza di una “parallela” vita relazionale che il coniuge aveva da
sempre condotto;
a , madre di 4 figli avuti con il era stato riferito di Controparte_1 Parte_1
una serie di relazioni extra-coniugali intrattenute dal marito e dalla ulteriore circostanza che, dalle
dette relazioni, venivano alla luce ulteriori figli di cui alcuni riconosciuti (vedasi il minore
[...]
nato a [...] il [...] dalla relazione con la sig.ra ) altri non riconosciuti;
Per_1 CP_2
nonostante la si fosse resa disponibile a proseguire la convivenza, nel corso del CP_1
mese di febbraio dell'anno 2016, il aveva abbandonato il domicilio coniugale trasferendosi Pt_1
stabilmente in altro alloggio unitamente ad altra “compagna” di vita; l'unica entrata economica di pagina 3 di 6 cui la poteva disporre era l'assegno di mantenimento essendole stata revocata, in CP_1
sede di revisione, la pensione di invalidità in precedenza riconosciutale per patologia oncologica;
percepiva la pensione pari ad € 2.500,00 mensili, essendo stato Parte_1
collocato a riposo non solo col grado di brigadiere capo presso la Guardia di Finanza di Latina ma anche
perché titolare di trattamento pensionistico privilegiato per motivi professionali; come Parte_1
espressamente riferito dallo stesso in sede di comparizione nel corso del giudizio per separazione
viveva a Sezze (LT) nella casa dell' attuale compagna, non pagando alcun affitto né alcuna bolletta per
le utenze di gas, luce, acqua e quant'altro.
Con ordinanza del 25.7.2024, il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, tenuto conto
dell'audizione delle parti;
considerati i redditi delle parti, la durata del matrimonio e l'età della
resistente, confermava le condizioni della separazione.
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il merito della lite
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Tanto premesso, il ricorso – previa riqualificazione della domanda in cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – merita accoglimento.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione personale (n. R.G. 4228/2016), concluso con sentenza n. 821/2021, pubblicata il 21.4.2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 4 di 6 Inammissibilità della domanda di addebito svolta da parte resistente
La domanda, avanzata dalla , di addebitare il divorzio tra coniugi al sig. CP_1 Parte_1
è inammissibile.
Infatti, la domanda di addebito, accessoria alla separazione, è ontologicamente incompatibile con il divorzio.
Assegno divorzile
La domanda svolta dalla resistente - riqualificata come domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile - può essere accolta, coi limiti di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia del 11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5,
comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Nel caso di specie, tenuto conto della disparità reddituale delle parti, della durata del matrimonio, celebrato nel 1979, dell'età della richiedente (69 anni), della circostanza che la moglie si è dedicata alla crescita di quattro figli, l'assegno divorzile va riconosciuto nella misura di euro 300,00 mensili, oltre ISTAT, tenuto dei sopraggiunti oneri familiari del ricorrente.
spese di lite
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Frattamaggiore (NA) in data 6.5.1979, atto n. 55, P. II, S. A, dell'anno 1979;
DICHIARA inammissibile la domanda di addebito svolta da parte resistente;
PONE a carico del ricorrente il versamento della somma di euro 300,00 mensili, oltre ISTAT, a titolo di assegno divorzile, da corrispondere alla resistente entro il cinque di ogni mese, a decorrere dalla presente pronuncia;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione per legge.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 7.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6