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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA PE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 565/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia - Via Vitruvio 190 04023 Formia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64733/2024 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1125/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate. La parte ricorrente, a domanda della Corte, esibisce la prova della notificazione dell'atto impugnato.
Resistente: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1, La Società_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento esecutivo, emesso dal COMUNE DI FORMIA, per omesso/parziale versamento TARI anno
2019, n. 64733/2024, prot. n. 71617 del 30 dicembre 2024 per l'importo di Euro 120.718,00 in riferimento al servizio di gestione dei parcheggi a pagamento siti nel territorio comunale a seguito dell'affidamento in appalto di detto servizio. Ha pertanto concluso per sentire dichiarare, previa sospensiva, la nullità o l'annullabilità e comunque l'illegittimità dell'atto impugnato con vittoria delle spese. A tal fine ha lamentato:
a.la nullità dell'avviso d'accertamento per mancanza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo – art.21 septies l.241/1990;
b. l'insussistenza dei presupposti impositivi per mancata previsione normativa.
c. l'assenza del presupposto impositivo per mancata previsione normativa di un coefficiente per le aree scoperte adibite a sosta a pagamento;
d. la violazione del divieto di doppia imposizione – modalità di calcolo della tariffa rifiuti;
e. il difetto di motivazione – nullità dell'avviso – errata misurazione delle superfici;
f. il difetto di motivazione – errata individuazione della categoria di riferimento – errata qualificazione del presupposto temporale e mancata allegazione dei documenti g. la violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede - esclusione - esenzione
2. In via cautelare dopo avere evidenziato che l'adita Corte di Giustizia ha già annullato l'avviso di accertamento ai fini TARI per l'anno 2018, ritenendo insussistenti in capo a società i presupposti per l'applicazione della TARI, in quanto la società in forza del contratto di appalto di servizi, non detiene o tanto meno occupa le aree che sono invece occupate dalla collettività, ha specificato che un soggetto che si trovi costretto ad utilizzare la propria liquidità certamente si verifica una distrazione di valori irreversibile, consistente in tutto ciò che il soggetto non ha più potuto fare o portare a termine, anche a scapito di altre società che per interessi commerciali o di Gruppo sono ad essa connessa
3.IL COMUNE DI FORMIA, al quale il ricorso è stato notificato a mezzo pec, non si è costituito.
4. Il presente ricorso è venuto in esame all'udienza del 15/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto di interesse, il comma 641 dell'art.1 della Legge n.147/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, dispone: “ Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.
2. Tanto posto, il Collegio osserva che la Società ricorrente, come evidenziato in precedenti decisioni anche recenti di questo stessa Corte, non ha né il possesso né la detenzione delle aree di parcheggio in quanto
è mera appaltatrice del servizio di gestione della sosta che esercita in nome e per conto del Comune.
Nel caso di specie, i parcheggi si trovano su pubbliche vie e piazze e vengono fruiti dalla collettività pertanto il gestore del servizio a pagamento, ossia la società, non occupa o detiene le superfici ai fini dell'imposta sui rifiuti. La società esercita infatti solo una funzione di controllo sull'area pubblica affinchè la stessa sia utilizzata ed occupata dalla collettività a turno, dietro pagamento di una tariffa determinata dal Comune. Pertanto, correttamente la ricorrente ha eccepito la carenza del presupposto impositivo, ossia la carenza del possesso o detenzione dell'area.
3. Il ricorso è pertanto fondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di euro 1.300,00 oltre oneri se dovuti.
in Latina il 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
EN IN US D'IA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA PE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 565/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia - Via Vitruvio 190 04023 Formia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64733/2024 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1125/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate. La parte ricorrente, a domanda della Corte, esibisce la prova della notificazione dell'atto impugnato.
Resistente: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1, La Società_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento esecutivo, emesso dal COMUNE DI FORMIA, per omesso/parziale versamento TARI anno
2019, n. 64733/2024, prot. n. 71617 del 30 dicembre 2024 per l'importo di Euro 120.718,00 in riferimento al servizio di gestione dei parcheggi a pagamento siti nel territorio comunale a seguito dell'affidamento in appalto di detto servizio. Ha pertanto concluso per sentire dichiarare, previa sospensiva, la nullità o l'annullabilità e comunque l'illegittimità dell'atto impugnato con vittoria delle spese. A tal fine ha lamentato:
a.la nullità dell'avviso d'accertamento per mancanza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo – art.21 septies l.241/1990;
b. l'insussistenza dei presupposti impositivi per mancata previsione normativa.
c. l'assenza del presupposto impositivo per mancata previsione normativa di un coefficiente per le aree scoperte adibite a sosta a pagamento;
d. la violazione del divieto di doppia imposizione – modalità di calcolo della tariffa rifiuti;
e. il difetto di motivazione – nullità dell'avviso – errata misurazione delle superfici;
f. il difetto di motivazione – errata individuazione della categoria di riferimento – errata qualificazione del presupposto temporale e mancata allegazione dei documenti g. la violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede - esclusione - esenzione
2. In via cautelare dopo avere evidenziato che l'adita Corte di Giustizia ha già annullato l'avviso di accertamento ai fini TARI per l'anno 2018, ritenendo insussistenti in capo a società i presupposti per l'applicazione della TARI, in quanto la società in forza del contratto di appalto di servizi, non detiene o tanto meno occupa le aree che sono invece occupate dalla collettività, ha specificato che un soggetto che si trovi costretto ad utilizzare la propria liquidità certamente si verifica una distrazione di valori irreversibile, consistente in tutto ciò che il soggetto non ha più potuto fare o portare a termine, anche a scapito di altre società che per interessi commerciali o di Gruppo sono ad essa connessa
3.IL COMUNE DI FORMIA, al quale il ricorso è stato notificato a mezzo pec, non si è costituito.
4. Il presente ricorso è venuto in esame all'udienza del 15/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto di interesse, il comma 641 dell'art.1 della Legge n.147/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, dispone: “ Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.
2. Tanto posto, il Collegio osserva che la Società ricorrente, come evidenziato in precedenti decisioni anche recenti di questo stessa Corte, non ha né il possesso né la detenzione delle aree di parcheggio in quanto
è mera appaltatrice del servizio di gestione della sosta che esercita in nome e per conto del Comune.
Nel caso di specie, i parcheggi si trovano su pubbliche vie e piazze e vengono fruiti dalla collettività pertanto il gestore del servizio a pagamento, ossia la società, non occupa o detiene le superfici ai fini dell'imposta sui rifiuti. La società esercita infatti solo una funzione di controllo sull'area pubblica affinchè la stessa sia utilizzata ed occupata dalla collettività a turno, dietro pagamento di una tariffa determinata dal Comune. Pertanto, correttamente la ricorrente ha eccepito la carenza del presupposto impositivo, ossia la carenza del possesso o detenzione dell'area.
3. Il ricorso è pertanto fondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di euro 1.300,00 oltre oneri se dovuti.
in Latina il 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
EN IN US D'IA