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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 974 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 10/02/1996; Parte_1
, nata in [...]/MG, Brasile, in data 07/04/1970; Parte_2
, nata in [...]/MG, Brasile, in data 05/08/1997; Parte_3
, nata in [...]/MG, Brasile, in data 01/07/1965; Controparte_1
, nata in [...]/MG, Brasile, in data 18/08/1993; Controparte_2 [...]
nata in [...]/MG, Brasile, in data 16/02/1963; Parte_4
nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/09/1996; Parte_5 [...]
nata in [...]/MG, Brasile, in data 03/10/2003; CP_3
nata in [...]/MG, Brasile, in data 10/04/1964; Parte_6 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Giovanni Bonato, presso il cui studio domiciliano, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_4 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
1 Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_4 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , Persona_1 nato a [...] il giorno 08/08/1898 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che ha contratto matrimonio con Persona_1
(o o o Persona_2 Persona_3 Persona_4
), in data 23/12/1926, nella città di Manhuaçu (Brasile) e dalla loro Persona_5 unione coniugale sono nati: , nata in data [...], nella città di Ipanema, Controparte_5
Brasile, ed , nato in data [...], nella città di Ipanema, Brasile. Persona_6
Discendenza di Controparte_5
ha contratto matrimonio con in data 31/12/1959, nella città di Controparte_5 CP_6
Belo Horizonte, Brasile e dalla loro unione coniugale sono nati due figli: Parte_4 odierna ricorrente, nata in data [...], nella città di Belo Horizonte, Brasile, e Parte_6
odierna ricorrente, nata in data [...], nella città di Barbacena, Brasile.
[...] ha contratto matrimonio con in data 04/11/1988, e dalla Parte_4 Persona_7 loro unione è nata da odierna ricorrente, nella città di Belo Horizonte, Controparte_2 CP_2
Brasile, in data 18/08/1993. si è unita con e dalla predetta unione sono nati Parte_6 Persona_8 due figli: odierno ricorrente, nato in data [...], nella città di Parte_5
Belo Horizonte, Brasile, e odierna ricorrente, nata in data [...], nella Controparte_3 città di Belo Horizonte, Brasile.
Discendenza di Persona_6
ha contratto matrimonio con , in data Persona_6 Persona_9
27/02/1965, nella città di Belo Horizonte, Brasile, e dalla loro unione coniugale sono nati due figli:
, odierna ricorrente, nata in data [...], nella città di Belo Horizonte, Controparte_1
Brasile, e , odierna ricorrente, nata in data [...], nella città di Parte_2
Belo Horizonte, Brasile.
, il 18/08/1995, ha contratto matrimonio con e Parte_2 Persona_10 dalla loro unione sono nati due figli: , odierno ricorrente, nato in [...] Parte_1
2 10/02/1996, nella città di Belo Horizonte, Brasile, e , odierna ricorrente, Parte_3 nata in data [...], nella città di Belo Horizonte, Brasile.
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di Belo Horizonte (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del
Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_4 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede non ha depositato conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 24 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di ER (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_1 odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di
3 trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_7 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di Belo
Horizonte (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la natura delle questioni trattate Controparte_4 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro l'01.12.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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